Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13533 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25348/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 1163/04/16 depositata il 07/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1163/04/16 del 07/10/2016, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) e accoglieva l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito GPR) avverso la sentenza n. 75/07/13 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di tre atti di contestazione sanzioni.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con gli atti impositivi l’Amministrazione doganale contestava alla società contribuente le sanzioni pecuniarie pari al 30% dell’IVA non versata su alcune operazioni di importazione di merce avvenute senza materiale introduzione nel deposito fiscale.
1.2. La CTR respingeva l’appello di ADM ed accoglieva l’appello incidentale di GPR evidenziando che: a) l’imposta era stata assolta con il meccanismo dell’inversione contabile, ma la merce non era mai stata introdotta fisicamente nel deposito IVA; b) l’IVA era stata assolta senza ritardo dalla società contribuente, con la conseguenza che non era dovuta alcuna sanzione per il ritardato pagamento, sanzione peraltro contestata per altro titolo (omesso pagamento).
ADM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che i rilievi di inammissibilità del ricorso possono essere trattati unitamente all’esame dei singoli motivi.
Il ricorso di ADM è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e dell’art. 50 bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inapplicabilità della sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 in ragione del semplice ritardato pagamento dell’IVA conseguente alla mancata immissione della merce acquistata nel deposito fiscale.
2.2. Con il secondo motivo si contesta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o errata applicazione dell’art. 78 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali TULD), dell’art. 50 bis del d.l. n. 331 del 1993, dell’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR errato nel ritenere la tempestività dell’assolvimento dell’imposta.
I due motivi possono essere unitariamente esaminati per ragioni di connessione. Il secondo motivo è inammissibile e il primo resta conseguentemente assorbito.
3.1. Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8283 del 15/03/2022; Cass. n. 33118 del 16/12/2019; Cass. n. 30136 del 20/11/2019; Cass. n. 24447 del 05/10/2018), in fattispecie similari a quella oggetto del presente giudizio trovano applicazione i seguenti principi di diritto: i) nel caso di introduzione solo virtuale delle merci nel deposito fiscale, trova applicazione l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 anche nel caso in cui l’IVA sia stata assolta con il meccanismo dell’inversione contabile; ii) invero, in questo caso, è normale ipotizzare un ritardo nell’assolvimento dell’IVA rispetto al caso in cui il pagamento sia avvenuto a seguito della dichiarazione in dogana; iii) tuttavia, la sanzione irrogata deve essere
proporzionale al ritardo che si è in concreto verificato, essendo demandata tale valutazione al giudice di merito.
3.2. Nel caso di specie, la CTR afferma che: 1) non vi sarebbe stato un ritardato versamento dell’IVA , assolta con il sistema dell’inversione contabile da parte del contribuente, atteso che l’imposta sarebbe stata versata addirittura in anticipo; 2) ad ogni buon conto, l’Amministrazione finanziaria non ha contestato il ritardo nel pagamento, ma solo l’omesso pagamento , con conseguente inammissibilità del l’applicazione di una sanzione per ritard ato pagamento.
3.3. Orbene, con riferimento alla prima statuizione, AE sostiene che la valutazione del ritardo non sarebbe stata compiuta con riferimento alla data della dichiarazione, come si sarebbe dovuto in ragione dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, ma con riferimento al diverso meccanismo di differimento previsto dall’art. 78 del TULD per il caso di pagamento periodico dell’IVA in favore di coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali e che hanno prestato idonea cauzione.
3.4. Peraltro, a fronte dell’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, secondo il quale il pagamento non sarebbe avvenuto in ritardo, ma addirittura prima di quanto sarebbe accaduto nell’ipotesi di normale assolvimento dell’IVA, la diversa affermazione dell’Amministrazione finanziaria difetta all’evidenza di autosufficienza.
3.5. Del resto, pur volendo ritenersi che la CTR abbia errato a mettere in raffronto le due diverse modalità di assolvimento dell’imposta (inversione contabile e art. 78 del TULD, per l’applicazione del quale non è contestato che GPR abbia i requisiti previsti dalla legge), deve evidenziarsi che tale confronto esclude implicitamente la sussistenza stessa della necessaria proporzionalità della sanzione.
3.6. L’inammissibilità del secondo motivo, che costituisce la ragione più liquida, implica l’assorbimento del primo motivo.
In conclusione, il ricorso va rigettato e AE va condannata al pagamento, in favore di GPR, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 6.636,81.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 2.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/04/2025.