Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3813/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CF: CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Sindaco in carica e pro tempore;
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
–
intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 19, n. 5264/2019, depositata il 13/6/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. 148/1/2012 notificatole dal Comune di Casoria, per il recupero dell’imposta comunale di pubblicità in relazione all’anno 2012, irrogando la
sanzione per la relativa omessa dichiarazione con riguardo alla pubblicità su cartelloni stradali di mq. 16,50 ciascuno, localizzati in diverse aree del territorio comunale. L’avviso si fondava sulla qualità, in capo alla società contribuente, di soggetto al quale si riferiva la merce oggetto di pubblicità. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, previa chiamata in giudizio di RAGIONE_SOCIALE quale proprietaria degli impianti pubblicitari, rigettava il ricorso con sentenza n. 10590/2017 affermando che la legge non contempla un beneficio di escussione o anche soltanto d’ordine nei confronti del proprietario dell’impianto pubblicitario, ma semplicemente la solidarietà del proprietario e del produttore della merce oggetto di pubblicità. Rilevava, inoltre, il giudice di primo grado che gli accertamenti compiuti anche in sede di sopralluogo avevano acclarato la riferibilità della pubblicità alla società ricorrente, che l’avviso di accertamento era adeguatamente motivato e che il calcolo dell’imposta era stato correttamente ragguagliato alla superficie complessiva degli impianti, anche perché, in difetto della prescritta autorizzazione, il Comune non poteva individuare l’esatta durata dell’esposizione del messaggio pubblicitario.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello della società contribuente, aderendo sostanzialmente alle conclusioni del giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione formulando tre motivi e depositando memoria illustrativa.
4 . Il Comune e la società proprietaria dell’impianto di pubblicità sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D. Lgs. 507/1993 come modificato dal comma 56 dell’art. 145 L. 388/2000 in combinato disposto con l’ultimo periodo del primo comma dell’art. 9 D.LGS. 507/93 SS. MM. II. in relazione all’ art
360 n. 3 C.P.C. -Illegittimità dell’applicazione del periodo d’imposta per ‘Anno Solare’ alla fattispecie relativa a pubblicità infratrimestrale applicabilità del periodo di imposta per ‘mese o frazione di mese’ consistenza dell’obbligazione tributaria esigibile nei confronti dell’obbligato solidale (Soggetto pubblicizzato) pari all’imposta infratrimestrale -autonoma obbligazione tributaria -sussistenza della solidarietà tra proprietario dell’impianto pubblicitario e soggetto pubblicizzato limitatamente alla quantificazione infratrimestrale dell’imposta -illegittimità della sentenza impugnata.’, parte ricorrente deduce che, nella fattispecie in esame, risulterebbe inconferente il richiamo a Cass. sez. trib. n. 12783/2018 e assume che detta decisione sarebbe riferibile all’ipotesi della mancata esposizione di messaggi pubblicitari sugli impianti nella disponibilità di una società di intermediazione di servizi pubblicitari. In questo caso, argomenta la società, può correttamente affermarsi che il presupposto impositivo consista nella mera disponibilità di un mezzo pubblicitario, indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, e tanto è riscontrabile esclusivamente in capo al proprietario, al quale deve di conseguenza addebitarsi l’importo dell’imposta in relazione all’intero anno solare. Al contrario ove, come nella fattispecie in esame, si tratti del soggetto pubblicizzato, il pagamento dell’imposta deve reputarsi limitato al periodo di effettiva disponibilità e utilizzazione del mezzo e, in ogni caso, non può essergli addebitata la sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 507/1993.
Ad avviso della società ricorrente, il principio di solidarietà tra proprietario dell’impianto pubblicitario e soggetto pubblicizzato opera con esclusivo riguardo all’imposta commisurata alla durata infra -trimestrale, ai sensi dell’art. 12, II comma, D. Lgs. n. 507/1993, mentre non può applicarsi rispetto ad altri eventi pubblicitari, corrispondenti ad altrettante obbligazioni solidali quante sono le campagne pubblicitarie infra-trimestrali
poste in essere per i molteplici soggetti pubblicizzati, eventualmente diversi tra loro.
1.1. La censura è destituita di fondamento.
1.2. Al fine del corretto inquadramento della fattispecie occorre muovere dagli artt. 6 e 8 D. Lgs. n. 507 del 1993, attuativo della legge delega n. 421 del 1992 al Governo per la riformulazione della disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
L’art. 6 dispone che soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso e che è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
L’art. 8 stabilisce al comma 1 che – “Il soggetto passivo di cui all’art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati….”; il comma 2 prevede che “La dichiarazione deve esser presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.’ Il successivo comma precisa che la dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Il comma 4 dispone che, qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell’anno in cui è
stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.
1.3. Dal combinato disposto delle due norme emerge come debba intendersi quale soggetto obbligato al pagamento dell’imposta tanto colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario, quanto colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, in tal modo avvantaggiandosi dell’esposizione e diffusione del messaggio. Entrambi tali soggetti sono inoltre tenuti al pagamento dell’imposta su base annuale, nel caso in cui venga omessa la dichiarazione prevista dall’art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993 a carico del soggetto passivo di cui all’art. 6 del medesimo decreto. Tale norma configura una responsabilità solidale per il debito di imposta (che grava in via principale sul soggetto titolare dell’impianto) in capo al “soggetto reclamizzato”, per una evidente funzione di garanzia al fine di assicurare più agevolmente il recupero dell’imposta nell’ipotesi di mancato assolvimento, da parte del soggetto passivo, degli obblighi contributivi di cui lo stesso è gravato, e non offre quindi alcun appiglio per la tesi che ad ogni campagna pubblicitaria corrisponda la nascita di una nuova obbligazione rispetto a quella già determinata per lo stesso periodo e per lo stesso mezzo pubblicitario, sulla base delle richiamate disposizioni.
1.4. Correttamente in questo quadro il giudice di appello ha individuato il soggetto obbligato nella società ricorrente, quale soggetto pubblicizzato, ed ha ritenuto che in difetto di presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 507/93, l’imposta debba essere applicata su base annuale e non già su base temporale ridotta, ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione degli artt. 8 e 23 D. Lgs. 507/1993 SS.MM.II. in combinato disposto con l’art. 2 comma I e con l’art. 5 comma I primo periodo D. Lgs. 472/1997 SS.MM.II. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – inapplicabilità al soggetto
pubblicizzato (obbligato in solido) della sanzione amministrativa di cui all’art. 23 D. Lgs. 507/93 per omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 8 D. Lgs. 507/93 responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato per il solo pagamento dell’imposta imputabilità della sanzione amministrativa esclusivamente in capo al proprietario dell’impianto pubblicitario quale soggetto passivo in via principale dell’imposta intrasmissibilità della sanzione amministrativa al soggetto pubblicizzato -illegittimità della sentenza impugnata.’, parte ricorrente contesta l’applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa per la omessa dichiarazione di cui all’art. 8 cit., dovendo la stessa riferirsi in via esclusiva al soggetto obbligato alla relativa presentazione, da intendersi necessariamente con riguardo alla società proprietaria dell’impianto pubblicitario. La società richiama l’ordinanza n. 211/2008 della Corte Costituzionale e la lettura costituzionalmente orientata dalla stessa ricavabile in relazione all’articolo 6, comma 2 cit. in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 53, 76 e 111 Cost.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Come innanzi rilevato, l’art. 6 D. Lgs. n. 507/1993 stabilisce che il soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Il successivo art. 8 pone poi, a carico del medesimo soggetto passivo dell’imposta, prima di iniziare la pubblicità, l’obbligo di presentare apposita dichiarazione al Comune competente, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati….”.
2.3. La Corte Costituzionale (ord. n. 211/2008 cit.), in materia di sanzioni amministrative tributarie, ha richiamato i principi previsti dagli artt. 2, comma 2, 5, comma 1, primo periodo, e 11, comma 1,
del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nonché dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che: a) «la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione»; b) «Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa», c) «Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti»; d) «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica».
2.4. Considerato il suddetto quadro normativo, le disposizioni di cui agli artt. 6 e 8 cit. devono interpretarsi nel senso che nessun obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al predetto art. 8 è posto dalla legge a carico del soggetto che produce e vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. Tale soggetto è esclusivamente responsabile in solido per il pagamento dell’imposta gravante sul soggetto passivo, obbligato
principale, e non per le sanzioni irrogate a fronte di violazioni perpetrate da quest’ultimo soggetto e alle quali l’acquirente degli spazi pubblicitari è estraneo. Nessuna sanzione può quindi essere legittimamente applicata, nei confronti del soggetto solidalmente responsabile, per la violazione degli obblighi di dichiarazione posti a carico del soggetto passivo dell’imposta.
2.5. La sentenza impugnata non fa distinzione, con riferimento all’affermata responsabilità solidale dell’obbligato principale e del soggetto ‘reclamizzato’, tra l’imposta e la sanzione per la omessa dichiarazione di cui all’art. 8 cit., in tal modo ponendosi in palese contrasto con le norme e i principi richiamati.
Con il terzo motivo, rubricato. ‘Violazione dell’art. 3 comma 1 L. n. 241/1990 SS.MM.II. e dell’art. 7 comma 1 l. n. 212/2000 SS.MM.II. in combinato disposto con l’art. 3, comma 5 D. Lgs. 507/1992 SS.MM.II. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato in primo grado -omessa indicazione della delibera della Giunta comunale del Comune di Casoria determinativa della tariffa applicabile per l’anno 2012 all’imposta comunale sulla pubblicità carenza assoluta di indicazione degli estremi della delibera nell’avviso di accertamento -obbligo dell’amministrazione comunale di deliberare ‘entro il 31 marzo di ogni anno’ le tariffe dell’imposta sulla pubblicità ai sensi dell’art. 3, comma 5 D. Lgs. 507/93 come modificato dall’art. 10 comma 1 lett. A) L. 448/2001 -Rilevanza dell’indicazione, in seno alla motivazione dell’avviso di accertamento, della delibera determinativa delle tariffe -impossibilità di verificare la correttezza del computo degli importi delle imposte oggetto dell’accertamento illegittimità della sentenza impugnata.’, parte ricorrente richiama il vizio di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, prospettato sin dal ricorso di primo grado, relativamente alla carenza di indicazioni circa gli estremi della delibera con la quale il Comune di Casoria ha stabilito le tariffe da applicare per il
calcolo dell’imposta sulla pubblicità. Censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui si limita a rilevare che le deliberazioni assunte dal Comune, quali atti soggetti a pubblicità legale e pertanto conoscibili, non devono essere allegate agli avvisi di accertamento; sostiene infatti la ricorrente che l’atto impositivo, al quale può anche non essere allegata la deliberazione comunale, deve comunque recarne le indicazioni atte a identificarla.
3.1. La censura è destituita di fondamento.
3.2. La sentenza di appello si è correttamente pronunciata sui rilievi afferenti la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, avendo escluso la lamentata insufficienza delle informazioni fornite al contribuente con l’atto impositivo, in relazione alla dedotta mancata indicazione dei dati riferibili alle deliberazioni comunali relative all’applicazione del tributo e alla determinazione delle tariffe applicabili. La Commissione di secondo grado, infatti, nell’escludere che tali deliberazioni debbano essere allegate agli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000, ha richiamato il principio in base al quale l’obbligo di motivazione non può essere dilatato sino a ricomprendere l’allegazione, la riproduzione o il riferimento ad atti, il cui contenuto si intende conosciuto, o comunque conoscibile, dal contribuente, come gli atti generali, i regolamenti e le delibere comunali, che essendo soggette a pubblicità legale si presumono conosciuti (Cass. n. 8278/2018, n. 4332/2015, n. 11722/2010, n. 25371/2008). E tale principio riguarda la motivazione, intesa in senso generale e sotto ogni profilo, riferibile tanto all’allegazione degli atti quanto alla individuazione degli elementi identificativi degli stessi.
Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, II comma, c.p.c., con il parziale
accoglimento del ricorso originario, limitatamente alle sanzioni sull’omessa dichiarazione di cui all’art. 8 cit. .
Le spese di lite sono compensate relativamente ai giudizi di merito, considerato il solo parziale accoglimento del ricorso originario e tenuto conto della sopravvenienza della decisione della Corte Costituzionale n. 211/2008. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, a carico del Comune di Casoria e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario limitatamente alle sanzioni sull’omessa dichiarazione ex art. 8 D. Lgs. n. 507/1993.
Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il Comune di Casoria al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 1.300 per compensi professionali, euro 200 per spese esenti, oltre accessori di legge, in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME