Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22394 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22394 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17192/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
FALLIMENTO COMPAGNIA INTERNAZIONALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA n. 6288/2022 depositata il 07/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale per la Sicilia ( hinc: CTR), con la sentenza n. 6288/2022 depositata in data 11/07/2022, nell’ambito del giudizio di riassunzione instaurato a seguito dell’ordinanza n. 13488/2019 da questa Corte ha:
rigettato l’appello incidentale proposto dalla curatela fallimentare avverso la sentenza della C.T.P. di Catania n. 2425/12/14;
accolto integralmente gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate avverso le sentenze n. 2425/12/14 e n. 391/7/11, rigettando, in riforma di tali sentenze, i relativi ricorsi proposti dalla curatela fallimentare in primo grado;
accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 390/7/11, confermando l’annullamento delle sanzioni per omessa dichiarazione IVA e IRAP e rigettando nel resto, in riforma parziale della predetta sentenza, il ricorso proposto dalla curatela fallimentare in primo grado.
In sintesi, dato atto che l’unica questione portata all’attenzione della presente Corte (v. infra, nella motivazione) riguarda le sanzioni, occorre evidenziare che il giudice di seconde cure ha ritenuto meritevole di conferma la pronuncia della commissione tributaria provinciale proprio nella parte in cui ha annullato « le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP e IVA, irrogate, per un importo di € 489.956,05, con l’avviso di accertamento relativo all’anno 2000, ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 5 co. 1 D.lgs. 471/97 ». Ad avviso della CTR è, infatti, pacifico che non si versi in un caso di omessa presentazione della dichiarazione, bensì di dichiarazione tardiva, presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza. Si tratta, quindi, di una fattispecie indubbiamente estranea all’ambito previsionale delle norme sanzionatorie richiamate dall’ufficio, riguardanti la dichiarazione ‘omessa’. Nel
caso di specie avrebbe potuto applicarsi, quindi, solo la sanzione amministrativa per il ritardo, ex art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998, ossia una sanzione amministrativa fissa, che varia da 250 euro a 1.000 euro (C.M. 25.1.99 n. 23) assimilabile alla sanzione prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 in caso di omessa dichiarazione, nel caso in cui non siano dovute imposte. Infine, il giudice di seconde cure ha rilevato che difettava anche un ‘ idonea contestazione per tale sanzione amministrativa.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
La parte intimata non si è costituita.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la v iolazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322 del 1998, dell’articolo 1, comma 2, e dell’articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. La parte ricorrente ha rilevato che la CTR, pur ritenendo non corretta l’applicazione della sanzione per omessa dichiarazione, ha affermato, comunque, che la condotta della contribuente non potesse andare esente da sanzione, dovendosi applicare la misura fissa come se dalla violazione commessa, accertata e confermata in sentenza non fosse derivata alcuna imposta dovuta.
Seppure il termine ultimo di presentazione della dichiarazione per l’anno 2000 non è quello indicato nell’avviso di accertamento alla data del 20/07/2001, ma è quello del 30/10/2001 – come da proroga di cui all’articolo 2 d.P.R. 30/04/2001 ( Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno 2001 ) -nondimeno, considerato che la dichiarazione è
stata pacificamente presentata in data 01/12/2001, la sanzione da applicare al caso concreto è quella di infedele dichiarazione con imposta dovuta prevista all’articolo 1, comma 2 (per l’IRAP) e all’articolo 5, comma 4, (per l’IVA) d.lgs. n. 471 del 1997.
Le due norme, rispettivamente, prevedono che: « Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato… » e « Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato… »
Diversamente la CTR ha errato nel ritenere applicabile al caso concreto la diversa sanzione prevista dall’articolo 2 d.P.R. n. 322 del 1998 il quale prevede che, in caso di dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, le sanzioni amministrative per il ritardo sono individuate nella misura fissa, poi applicata dai giudici in sentenza, « …ma se non sono dovute imposte ex articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 ». Ne consegue che la misura fissa segue alla violazione per tardiva presentazione della dichiarazione solo ove dalla stessa non derivi un’imposta dovuta maggiore di quella dichiarata. Nel caso contrario, in cui il ritardo nella presentazione della dichiarazione riguardi un obbligo dichiarativo ‘infedele’ -ossia nel caso in cui nell’anno d’imposta in considerazione viene recuperata una maggiore imposta rispetto a quella dichiarata -la sanzione applicabile è quella proporzionale con
un minimo e massimo editale dal 90% al 180%. Di conseguenza, nel caso in specie restano comunque dovute le sanzioni per infedele presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art . 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 ai fini IRAP ed ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997 ai fini IVA, trattandosi comunque di presentazione tardiva entro novanta giorni, con maggiore imposta dovuta.
Passando all’esame del motivo di ricorso occorre individuare, in via preliminare, l’oggetto della contestazione da cui sono scaturite le sanzioni applicate e confermate dalla CTR nel giudizio di rinvio. Leggendo la sentenza impugnata risulta che sono stati originariamente proposti tre ricorsi contro tre diversi atti impositivi. Tali ricorsi sono stati successivamente riuniti nel giudizio di secondo grado davanti alla CTR, concluso dalla sentenza cassata da questa Corte con l’ordinanza n. 13488/2019.
Gli atti impositivi sono stati così descritti a pag. 2-3 della sentenza impugnata:
« Con avviso di accertamento n. RJ803A101695/2007, notificato in data 19/12/2007, fondato p.v.c. redatto dalla Gdf di Catania in data 24/07/2001 e su p.v.c. redatto dalla Agenzia delle Dogane di Catania in data 15/03/2001 -l’Agenzia delle Entrate accertava a carico del Fallimento Ruby, in relazione all’anno d’imposta 2000, una maggiore imposta Irap di € 59.558,84 ed una maggiore imposta IVA di € 288.531,56, irrogando sanzioni per infedele dichiarazione per complessivi € 486.956.05, nonché sanzioni per omessa regolazione di acquisti senza fattura per ulteriori complessivi € 108.086,68. »
« Con avviso di accertamento n. RJ803A101774/2007, notificato in data 19/12/2017, l’Agenzia delle Entrate di Catania -sulla scorta del medesimo p.v.c. della Gdf – accertava a carico del
Fallimento Ruby, in relazione all’anno d’imposta 2001, una maggiore imposta Irap di € 10.206,74 ed una maggiore imposta IVA di € 11.362,08 , irrogando sanzioni per infedele dichiarazione per complessivi € 31.018,40, nonché sanzioni per omessa regolazione di acquisti senza fattura per ulteriori complessivi € 11.362,08. »
« Con atto di contestazione di sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 19/12/2017, l’Agenzia delle Entrate di Catania -sulla base delle risultanze del medesimo p.v.c. dell’Agenzia delle Dogane di cui sopra – irrogava a carico del Fallimento Ruby, in re lazione all’anno d’imposta 2000, sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi € 16.000,79. »
Si legge poi nella sentenza impugnata: « Con sentenze n.ri 390/07/2011, 391/7/2011 e 2425/12/2014 la CTP di Catania accoglieva i ricorsi. »
In merito alla conferma della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe annullato le sanzioni la CTR nella sentenza impugnata nel presente giudizio afferma che: « La predetta sentenza merita, invece, conferma laddove annulla le sanzioni per omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP e IVA, irrogate, per un importo di € 489.956,05, con l’avviso di accertamento relativo all’anno 2000, ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 5 co. 1 D.lgs. 471/97. È infatti pacifico che non si versi in un caso di omessa presentazione della dichiarazione, bensì di dichiarazione tardiva, presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza. Trattasi di una fattispecie indubbiamente estranea all’ambito previsionale delle norme sanzionatorie richiamate dall’ufficio, riguardanti la dichiarazione ‘omessa’. Avrebbe potuto applicarsi esclusivamente la sanzione amministrativa per il ritardo, ex art. 2 co. 7 DPR 322/98, ossia una sanzione amministrativa fissa, che varia da 250 euro a 1.000 euro
(C.M. 25.1.99 n. 23) assimilabile alla sanzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 in caso di omessa dichiarazione, nel caso in cui non siano dovute imposte. Difetta, tuttavia, finanche una idonea contestazione per tale sanzione amministrativa. »
2.1. In conclusione, come rilevato dalla ricorrente nell’enunciazione dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha confermato la legittimità e fondatezza delle riprese contenute nei tre atti originariamente impugnati ad eccezione dell’irrogazione delle sanzioni IRAP e IVA per l’anno 2000 comminate dall’Ufficio in accertamento per omessa/tardiva (oltre i 90 giorni) presentazione della dichiarazione con un minimo e massimo edittale dal 120% al 240% della maggiore imposta accertata.
2.2. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie le riprese relative all’anno d’imposta 2000, in relazione alle quali sono state irrogate le sanzioni interessate dal motivo di ricorso incentrato nella violazione di legge, attengono a maggiori imposte dovute a titolo di IRAP e di IVA. Trattandosi di sanzioni per violazioni di natura sostanziale è corretta la censura svolta dall’amministrazione secondo cui non doveva trovare affatto applicazione la sanzione in misura fissa evocata dal giudice di seconde cure, da l momento che l’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998 fa riferimento alle sanzioni amministrative relative al ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre nel caso di specie, venivano in rilievo anche le maggiori imposte dovute e recuperate con il medesimo avviso di accertamento con cui è stata irrogata la sanzione, essendo fondate, quindi, le censure relative alle disposizioni del d.lgs. n. 471 del 1997 poste a fondamento del motivo di ricorso. A tal proposito occorre dare atto che il giudice di rinvio dovrà tenere conto anche delle modifiche apportate agli artt. 1 e 5 d.lgs. n. 471 del 1997 ad opera dell’art. 2 d.lgs. n. 87 del 2024.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025 e a seguito della riconvocazione