Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3069 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 8534/2019 R.G. proposto da
Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Liguria n. 1319/06/2018, depositata il 5.10.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto:
Tributi – Sanzioni
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE Genova) avverso la sentenza della CTP di Genova che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento riguardante la sanzione irrogata per il tardivo versamento della rata di acconto dell’accisa, relativa al gas metano, per il mese di dicembre 2002;
-secondo la sentenza impugnata, l’appello andava accolto con riferimento alla riduzione della sanzione nella misura prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1972, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, per il principio del ‘favor rei’, posto che la citata novella legislativa era entrata in vigore prima del deposito della sentenza della Corte di Cassazione che aveva deciso il ricorso sul prodromico atto di irrogazione della sanzione;
la controversia era, dunque, ‘ ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge e la sanzione è divenuta definitiva in epoca successiva al deposito della sentenza della Suprema Corte il 26/2/2013’ ;
-l’ADM contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
-con il primo motivo, l’ADM denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2909 cod. civ., non avendo la CTR considerato che il provvedimento che irroga la sanzione e la cartella esattoriale sono due atti distinti che vanno separatamente impugnati e l’incidenza dello ius superveniens, trattandosi di vizio relativo all’atto di irrogazione della sanzione, andava contestata nel
giudizio riguardante quest’ultimo , che, una volta divenuto definitivo, con il deposito della sentenza della Corte di Cassazione, non poteva più essere rimesso in discussione;
con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo;
-i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati;
-l’art. 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, stabilisce che ‘Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo ‘;
-la predetta disposizione sancisce, in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, il principio del “favor rei”, sicché la sanzione meno grave, più favorevole al trasgressore, ha portata retroattiva nei giudizi pendenti, a condizione che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo;
-ed invero, diversamente dalla ‘ abolitio criminis ‘, disciplinata dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (‘ Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato ‘), in cui l’unico evento impeditivo per l’applicazione del principio del ‘ favor rei ‘ è l’intervenuto pagamento della sanzione, nel caso di successione di leggi che stabiliscano sanzioni di entità diversa, la preclusione all’applicazione della ‘ lex mitior ‘ è la definitività dell’atto di irrogazione delle sanzioni;
nella specie è pacifico che l’atto di irrogazione della sanzione fosse definitivo, in conseguenza della intervenuta decisione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24457 del 30.10.2013, che, nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle dogane, decidendo la causa nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l’atto di irrogazione della sanzione, in relazione al versamento della rata di acconto dell’accisa relativa al gas metano dovuta per il mese di dicembre del 2002 , senza pronunciarsi sull’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole;
in presenza di un atto presupposto, emesso nei confronti della contribuente e divenuto definitivo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, l’eventuale disciplina più favorevole non può trovare più applicazione , stante il chiaro disposto dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che la successiva cartella di pagamento deve indicare l’importo della sanzione definitivamente stabilita con la sentenza non più soggetta ad impugnazione;
in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza va cassata e, non essendo necessari accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente;
le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della vicenda processuale, mentre quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 10.000,00,
oltre alle spese prenotate a debito; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di merito;
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024