Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22498 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22498 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19837/2024 R.G., proposto
DA
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. NOME COGNOME con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 5 febbraio 2024, n. 923/22/2024;
CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO SANZIONE AMMINISTRATIVA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 5 febbraio 2024, n. 923/22/2024, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ invito al pagamento prot. n. 5990/2022, notificato il 4 agosto 2022, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria regionale per la Campania nei confronti di NOME COGNOME per la somma di € 4.500,00 , a titolo di sanzione amministrativa per l’omesso versamento del contributo unificato dovuto (con la maggiorazione delle spese di notifica) in base al precedente invito al pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 7 aprile 2022 (in relazione alla controversia instaurata dinanzi alla Commissione tributaria regionale per la Campania con il deposito di atto di appello iscritto al n. 1085/2022 R.G. avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 25 novembre 2021, n. 12859/14/2021), ha rigettato sia l’appello proposto in via principale da NOME COGNOME e l’appello proposto in via incidentale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il 9 marzo 2023, n. 3262/31//2023, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso di rideterminare l’ammontare della
sanzione amministrativa nella misura minima del 100% del contributo unificato dovuto, e quindi nella minor somma di € 1.500,00, sul rilievo che, a ll’atto del deposito dell’atto di appello, ella non aveva provveduto alla indicazione del valore della controversia, ma si era limitata ad esibire una certificazione attestante il versamento della somma di € 60,00, ritenuta adeguata in ragione del valore delle due cartelle di pagamento oggetto di impugnazione – sul presupposto che: a) le eccezioni sollevate in ordine alla determinazione del contributo unificato avrebbero dovuto essere proposte in sede di impugnazione avverso il prodromico invito al pagamento e non avverso la successiva irrogazione della sanzione amministrativa per l’omesso ver samento; b) con la mancata impugnazione dell’invito al pagamento, la contribuente era decaduta dalla facoltà di proporre doglia nze riguardanti l’entità del tributo; c) la contribuente aveva omesso di dichiarare il valore della lite nelle conclusioni dell’appello, in violazione dell’art. 14 , comma 3bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui, considerando che tale omissione non era stata sanata con la produzione della nota di Iscrizione a Ruolo o di altro atto separato (in base ai chiarimenti resi con la direttiva emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria il 14 dicembre 2012, n. 2/DGT), l’ ente impositore aveva dovuto determinare il contributo unificato dovuto nella misura massima in base al citato art. 14, comma 3bis (secondo cui: « Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso,
anche nell’ipotesi di prenotazione a debito »); d) la sanzione era stata congruamente ridotta dal giudice di prime cure, dal momento che la contribuente, sebbene non correttamente, aveva effettuato il versamento del contributo esattamente quantificato in relazione al valore della controversia, sebbene non dichiarato nell’atto introduttivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 16, comma 1bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di appello « legittima la riduzione della sanzione (dal 200% al 100% dell’importo del contributo unificato determinato nel prodromico invito al pagamento) operata dai giudici di prime cure in considerazione ‘del valore delle pretese tributarie oggetto della controversia’ cui è riferito il contestato omesso versamento del contributo unificato e del ‘comportamento processuale della ricorrente, la quale ha, sebbene non correttamente, effettuato il versamento del contributo esattamente quantificato in relazione al valore della controversia sebbene non dichiarato nell’atto introduttivo’ ( cfr. pag. 4 -sentenza impugnata) ».
Secondo il ricorrente: « (…) così operando, il giudice di secondo grado ha finito col disconoscere la specialità della disciplina del trattamento sanzionatorio in materia di contributo unificato di cui al combinato disposto degli artt. 16, comma 1bis , TUSG e
71 d.P.R. n. 131/1986, rispetto alle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997, più volte affermata dalla giurisprudenza di codesta Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass., Sez. T., ordinanza n. 19791 del 2023; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 16283 del 2021). In particolare, l’art. 16, comma 1 -bis , TUSG, con il ricollegare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 d.P.R. n. 131/1986 esclusivamente all’omesso o parziale pagamento del contributo unificato, delinea un quadro sanzionatorio che prescinde dall’individuazione di ulteriori presupposti oggettivi e da valutazioni in ordine alla presenza o meno di elementi soggettivi nel comportamento del contribuente di cui tener conto ai fini dell’applicazion e della stessa sanzione (richiamati, invece, dall’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 in tema di disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie) » . 1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte (in particolare: Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2023, n. 19791), ai sensi dell’art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato, l’Ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ., l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Per il combinato disposto degli artt. 16 e 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la segreteria della Commissione tributaria comunica anche che, in caso di inadempienza, si procederà all’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 16, comma 1bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché all’iscrizione a ruolo del contributo unificato dovuto, con
addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell’atto. L’entità della sanzione amministrativa, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 7 e 16, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato. Nella fattispecie, la sanzione amministrativa è stata determinata nella misura del 200% dell’importo dovuto e non versato (tale percentuale viene applicata se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno, ovvero non venga effettuato). L’irrogazione della sanzione amministrativa va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento da notificare ad ogni singolo contribuente, con l’indicazione della misura della sanzione applicata.
Nel caso di specie, non è contestato che la ricorrente non ha adempiuto al pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall’Ufficio, ad integrazione della somma versata al momento della iscrizione a ruolo del ricorso. Come sopra precisato, il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative relative al contributo unificato è collegato al precedente invito al pagamento del contributo unificato di cui all’art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, notificato alle parti e recante la comunicazione che l’importo indicato deve essere assolto entro trenta giorni dalla data di notifica. Trova, pertanto, applicazione la peculiare disciplina del trattamento sanzionatorio per omesso e insufficiente pagamento del contributo unificato, che è norma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall’art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 2007, n. 472, n. 472 (Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16283).
L’art. 16, comma 1bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede, infatti, una disciplina specifica, stabilendo che: « In
caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista ».
In ragione del richiamo all’art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro, la sanzione amministrativa viene modulata tra il 100% al 200%, quest’ultima applicabile, in base alla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 21 settembre 2016, n. 1/DF, qualora il contribuente non regolarizzi affatto la sua posizione, ovvero provveda al pagamento oltre al novantesimo giorno. Da siffatti rilievi consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell’invito, l’Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi dell’art. 16, comma 1bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella misura dal 100% al 200% del tributo dovuto in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato.
Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ciò in ragione della riconosciuta « natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato », ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Corte Cost., 11 febbraio 2005, n. 73).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va interamente condiviso l’apprezzamento formulato dalla difesa erariale alle pagine 11 e 12 del ricorso, secondo cui: « In
particolare, l’art. 16, comma 1 -bis , TUSG, con il ricollegare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 d.P.R. n. 131/1986 esclusivamente all’omesso o parziale pagamento del contributo unificato, delinea un quadro sanzionatorio che prescinde dall’individuazione di ulteriori presuppos ti oggettivi e da valutazioni in ordine alla presenza o meno di elementi soggettivi nel comportamento del contribuente di cui tener conto ai fini dell’applicazione della stessa sanzione (richiamati, invece, dall’art. 7, c omma 1, d.lgs. n. 472/1997 in tema di disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie). Tale diversità disciplinare deriva dalla circostanza che il procedimento di irrogazione della sanzione per violazioni tributarie disciplinato dal d.lgs. n. 472/1997 ha normalmente come presupposto un atto impositivo emanato a seguito di un’attività di controllo sostanziale circa le imposte dovute dal contribuente. Qui la definizione della misura della sanzione (tra un minimo ed un massimo) relativa ad atti di accertamento viene coerentemente effettuata sulla base di alcuni criteri di stampo personalistico, contenuti nell’art. 7, comma 1, D. Lgs. n. 472/1997 (quali: la gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente; l’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze; la sua personalità e le sue condizioni economiche e sociali; i precedenti fiscali). A ciò si aggancia, inoltre, la facoltà per l’ente che emana la sanzione di effettuare una verifica completa sullo status e sulla condotta del sanzionato. Invece, nel caso della sanzione ex art. 16, comma 1bis , T.U.S.G. si assiste ad un procedimento specifico, con regole e tempistiche precipue, che culmina con l’emanazione di un provvedimento di irrogazione della sanzione relativa al contributo unificato a fronte del mero riscontro della ‘tardività’ ovvero
dell”omissione’ del versamento di quest’ultimo, in cui all’Ufficio non è consentito effettuare la medesima verifica sulle condizioni economico-sociali del contribuente, posta in essere, ad esempio, dall’Agenzia delle Entrate, poiché le informazioni detenute sono esclusivamente quelle relative al giudizio cui è collegato il versamento del contributo unificato ».
Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conferma del provvedimento sanzionatorio.
Le spese dei giudizi di merito possono essere interamente compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Si rammenta, infine, che l’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla le gge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all’Agenzia delle Entrate -Riscossione -con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7
maggio 2025, n. 12096) il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ‘ Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse ‘.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 1.400,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno