Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9266 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9266 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8462/2022 R.G. proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE UFFICIO SEGRETERIA, in persona del Ministro pro tempore, e COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PRATO SEGRETERIA, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
-ricorrenti-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante -intimata- avverso SENTENZA della C.T.R. della Toscana n. 1040/2021 depositata il 24/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna la sentenza della C.T.R. della Toscana che ha rigettato l’appello dal medesimo formulato avverso la sentenza della C.T.P. di Prato di accoglimento del ricorso della RAGIONE_SOCIALE per l’annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, applicate in ragione del mancato pagamento del maggior contributo unificato per il procedimento iscritto al n. r.g. 115/2018 presso la C.T.P. di Prato.
La C.T.R., richiamato il testo dell’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997, ha ritenuto che la disposizione, diversamente da quanto preteso dall’Amministrazione, non preveda alcun automatismo nell’applicazione della sanzione, ed escludendo che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l’applicazione della misura massima, ha confermato la riduzione operata dalla C.T.P..
La soc. RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze formula due motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 248 del T.U.S.G., 71 d.P.R. 131 del 1986 e 7 d.lgs. 472 del 1997. Assume che la materia è regolata dal combinato disposto degli artt. 16 e 248 del T.U.S.G., che disciplinano il procedimento di recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o parziale, caratterizzato dalla notificazione di due atti fra loro connessi, l’invito al pagamento e, nel caso di inadempimento, l’irrogazione della sanzione, da determinarsi all’interno della forbice prevista dall’art. 16, comma 1 bis del T.U.S.G, che rinvia all’art. 71 d.P.R. 131 del 1986 (dal 100% al 200%). Ricorda che la graduazione della sanzione all’interno di suddetta forbice è
stata stabilita in via generale dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011, la quale ha previsto, in linea con il quadro normativo, un criterio temporale collegato al ritardo nel pagamento del contributo unificato, con l’applicazione della sanzione massima nell’ipotesi in cui l’adempimento intervenga oltre il novantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento, o non avvenga affatto. Siffatto meccanismo, dunque prescinde del tutto dalla valutazione di altri criteri oggettivi e soggettivi. Osserva che il procedimento per il recupero del contributo unificato di cui agli artt. 16 e 248 del T.U.S.G. ha carattere speciale rispetto a quello di irrogazione delle sanzioni previsto dagli artt. 7 e 16 d.lgs. 472 del 1997, sicché i criteri previsti dall’art. 7 cit., in materia di irrogazione di sanzioni per violazioni tributarie, relativi alla condotta dell’agente, alla sua personalità, alle condizioni economiche e sociali ed ai precedenti fiscali, non possono trovare ingresso. Richiama l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con l’Ordinanza Cass. n. 16283/2021, che ha riconosciuto la natura di norma secondaria della Circolare ministeriale.
Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 2 d.lgs. 472 del 1997, in relazione alla motivazione dell’avviso di irrogazione della sanzione. Sottolinea che la C.T.R. erra laddove afferma che l’amministrazione avrebbe dovuto dar conto della gravità della violazione secondo i criteri previsti dall’art. 7 d.lgs. 472 del 1997, posto che la disciplina regolante la materia di cui all’art. 16 T.U.S.G. ed all’art. 71 d.P.R. 131 del 1986, come integrata dalla circolare ministeriale n. 1/DF/2011, rimanda unicamente al criterio del ritardo nell’adempimento.
Il primo motivo è fondato.
Con una recentissima sentenza, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, questa Sezione ha chiarito che
la disciplina di cui agli artt. 16 e 248 T.U.S.G., che regola il trattamento sanzionatorio per omesso o insufficiente pagamento del tributo unificato, è ‘ speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 richiamata erroneamente dalla CTR (così Sez. 5, Ordinanza n. 16283 del 2021). L’art. 16, comma 1 bis del T.U.S.G. prevede, infatti, una disciplina specifica, stabilendo che: “In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”. In ragione del richiamo all’art. 71 del testo unico sull’imposta di registro, la sanzione viene modulata tra il 100% al 200%, quest’ultima applicabile, in base alla circolare n. 1/DF del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, qualora il contribuente non regolarizzi affatto la sua posizione, ovvero provveda al pagamento oltre al novantesimo giorno. Da siffatti rilievi consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell’invito, l’Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi dell’art. 16, comma 1 bis, del T.U.S.G. , all’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato. Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1 bis, del T.U.S.G. e 71 del d.P.R. n. 131 del 1986, ciò in ragione della riconosciuta “natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato”, ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Corte costituzionale n. 73 del 2005) (…) In quest’ottica, erronea si rivela l’affermazione della CTR, secondo cui, poiché l’art. 7,
comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 stabilisce che per la determinazione della sanzione ‘si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell’agente … nonché alla sua personalità e alle condizioni personali e sociali’, l’Ufficio pubblico avrebbe omesso di indicare quali ulteriori parametri, tra quelli indicati dalla legge, fossero stati tenuti in considerazione, ai fini della quantificazione della sanzione, per connotare di negatività la persona ovvero il comportamento del contribuente. Ciò per la semplice ragione che la previsione normativa posta alla base del ragionamento non è pertinente rispetto al caso di specie. Senza tralasciare che il contributo unificato, – che, quale prestazione di natura tributaria, ha sostituito il previgente règime di tassazione degli atti giudiziari e che concorre al sostenimento della spesa per i servizi generali della giustizia (v. Corte Cost., 7 aprile 2016, n. 78), – deve essere versato contestualmente alla condotta processuale tipizzata dalla disposizione normativa (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 1); nella fattispecie, dunque, all’atto dell’iscrizione a ruolo dei ricorsi. Va, allora, sul punto rimarcato che, mentre nel contesto della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 131 del 1986 il ritardo nel versamento del tributo assume una sua autonoma rilevanza di illecito (ora ai sensi del d.lgs. n. 471 del 1997, art. 13; v. Cass., 23 aprile 2020, n. 8076; Cass., 28 marzo 2018, n. 7608; Cass., 15 giugno 2010, n. 14390), il ritardo nel versamento del contributo unificato si consolida nell’unico trattamento sanzionatorio che, come detto, rinvia alla disciplina di cui all’art. 71 d.P.R. da ultimo citato. La misura del ritardo senz’altro può connotare, allora, la gravità della violazione una volta correlata al previsto rilievo della condotta tenuta dal contribuente che costituisce indice, per l’appunto, di detta gravità (d.lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 1)’ (così, Sez. 5, Ordinanza n. 19791 del 22/6/2023).
La ricostruzione del quadro normativo appare del tutto condivisibile, così come il riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011, che esplicita la modulazione del parametro di irrogazione della sanzione di cui all’art. 71 del d.P.R. 131 del 1986, ratione temporis vigente, nella forbice fra il 100% ed il 200%, secondo il criterio oggettivo dei giorni di ritardo, assumendolo quale canone di gravità della violazione, senza riferimento alcuno ai diversi parametri stabiliti dall’art. 7, comma 1 d. lgs. 472 del 1997, relativi alla ‘condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali’.
La decisione qui impugnata è limitata, proprio come nel caso oggetto della decisione sopra richiamata, a ritenere applicabile l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, senza avvedersi della specialità della disciplina dettata dall’art. 16, comma 1 bis del T.U.S.G, che rinvia all’art. 71 d.P.R. 131 del 1986.
Il secondo motivo è parimenti fondato.
Premesso quanto fin qui esposto in ordine alla ricostruzione normativa, è sufficiente osservare che, una volta stabilita l’applicabilità del combinato disposto dell’art. 16, comma 1 bis del T.U.S.G, e dell’art. 71 d.P.R. 131 del 1986, l’avviso di irrogazione della sanzione va ritenuto congruamente motivato con il richiamo per relationem dell’invito al pagamento del contributo unificato, essendo la Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011, che stabilisce la quantificazione della sanzione secondo il parametro dei giorni di ritardo, atto conoscibile dal contribuente.
La sentenza deve essere, pertanto, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ., non essendo necessario alcun ulteriore accertamento, posto che non
è contestato che il pagamento non sia intervenuto prima della scadenza del novantesimo giorno dalla notificazione dell’avviso di irrogazione della sanzione, sicché deve rigettarsi l’originario ricorso.
All’accoglimento del ricorso consegue la condanna della società contribuente RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1.400,00 oltre a spese prenotate a debito. Le spese dei gradi di merito debbono essere compensate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1.400,00 oltre a spese prenotate a debito.
Spese del giudizio di merito compensate. Così deciso in Roma, in data 11 febbraio 2025 .