Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere –COGNOME.
TANIA COGNOME
Consigliere
NOME NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
del 1997. Sanzione. Natura accessoria.
Ud. 1/05/12/2023 C.C. PU R.G. 24554/2015 –
Cron. 17987/2019
R.G.N. 17987/2019
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 24554/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla INDIRIZZO, int. 8, giusta mandato a margine del ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– resistente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE LOMBARDIA, n. 914/2015, depositata in data 1 marzo 2015, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Milano n. 361/01/13, depositata il 9 ottobre 2013, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE contro il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALE sospensione dell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
La Commissione tributaria regionale, dopo avere ritenuta valida la notifica dell’atto di appello proposto dall’Ufficio (in quanto risultava prodotta, unitamente all’atto di appello , anche la ricevuta di ritorno spedita il 9 aprile 2014 e ricevuta il 10 aprile 2014), nel merito, ha accolto il gravame, affermando che:
-) la disciplina RAGIONE_SOCIALE sospensione dell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 era una sanzione autonoma rispetto alle altre sanzioni accessorie per cui godeva di una disciplina speciale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione;
-) l’effetto di impedire l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni accessorie laddove fosse intervenuta la definizione agevolata di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 non rilevava per la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione dell’attività previsa dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e, dunque, l’intervenuta definizione RAGIONE_SOCIALE
sanzioni di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997 non aveva precluso all’Ufficio l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione accessoria;
-) le altre contestazioni sollevate dalla società nelle controdeduzioni riguardavano il primo atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni definito con il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni ridotte, per cui erano irrilevanti nel giudizio, che riguardava una diversa ed autonoma sanzione.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
LRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è costituita ai fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALE causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 890 del 1982 e 149 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La notifica dell’atto di appello era inesistente, perchè non conforme alla normativa e specificamente all’ultimo comma dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 890 del 1982 secondo cui « se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata ».
1.1 In disparte il vizio di autosufficienza RAGIONE_SOCIALE censura, laddove non è stato trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto degli atti relativi alla notifica dell’atto di appello, il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato, laddove, a pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ha affermato che « il Collegio non può che respingere la doglianza in quanto unitamente all’atto d’appello l’Ufficio aveva allegato la ricevuta di ritorno RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’impugnazione come da ricevuta n. NUMERO_DOCUMENTO, data di spedizione 09.04.14 dall’ufficio postale Fraz.INDIRIZZO Sez. INDIRIZZO,
destinatario RAGIONE_SOCIALE presso il difensore nominato e ricevuta il 10.04.14 ».
1.2 Nemmeno è condivisibile il profilo di censura relativo alla inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica in esame, dovendosi richiamare sul punto le Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che « L’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALE legale nella categoria RAGIONE_SOCIALE nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, RAGIONE_SOCIALE possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi RAGIONE_SOCIALE notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa » (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917); il giudice dell’appello, dunque, nel caso in esame, correttamente nell’esaminare la doglianza prospettata dalla società appellata ha parlato di « questione di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso in appello dell’RAGIONE_SOCIALE » (cfr. pag. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e la violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. La
statuizione RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale era lesiva del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, in quanto lo stesso Ufficio, con l’atto di contestazione del 15 novembre 2012, aveva espressamente escluso l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione accessoria, quale era quella di sospensione dell’esercizio dell’attività per la durata di sei giorni consecutivi, in quanto in tal senso era stata espressamente qualificata dall’Ufficio con l’impugnato provvedimento; tale esclusione era stata anche stabilita dai verbalizzanti RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza, i quali, avevano espressamente richiamato nel processo verbale di constatazione la possibilità RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata ex art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, « nei termini e con le modalità che saranno indicate nell’atto di contestazione che verrà notificato a cura dell’RAGIONE_SOCIALE competente ». Nel caso in esame operava la scusante dell’affidamento che la società contribuente avev a riposto negli atti «ufficiali» dell’amministrazione finanziaria, da ricomprendersi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE buona fede oggettiva. L’informazione erronea fornita dall’amministrazione finanziaria era condizione sufficiente per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE scusante, che comportava la non irrogabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni, amministrative e penali, il venir meno dell’obbligazione risarcitoria (interessi moratori) e determinava la inesigibilità del tributo stesso. Appariva, dunque, evidente l’illegittima lesione del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa del contribuente atteso che, nella legittima ponderazione degli interessi, aveva ritenuto di non impugnare il precedente verbale di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione principale anche, e soprattutto, in considerazione dell’avvertimento dell’RAGIONE_SOCIALE che la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE prima avrebbe impedito l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE seconda sanzione accessoria. Sussisteva anche il vizio di omessa pronuncia in ordine all’eccepita circostanza che le argomentazioni dell’RAGIONE_SOCIALE, così come acriticamente riproposte in sede
di appello, non potevano esser ritenute meritevoli di accoglimento, quantomeno, in ossequio al principio « nemo potest venire contra factum proprium », e, quindi, RAGIONE_SOCIALE recessività dei comportamenti
Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La statuizione con la quale i giudici di secondo grado avevano concluso per il rigetto del motivo riguardante la mancata irrituale notificazione del primo atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, definito dal contribuente in sede agevolata, in quanto riferibile ad « altro e diverso atto di una diversa ed autonoma sanzione » era errata, atteso che la mancata notifica di un atto presupposto determinava la nullità per vizio procedurale dell’atto consequenziale (pur ritualmente notificato).
Il quarto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La statuizione con la quale i giudici di secondo grado avevano concluso per il rigetto del motivo riguardante la violazione del contraddittorio in relazione al primo atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, definito dal contribuente in sede agevolata, in quanto riferibile ad « altro e diverso atto di una diversa ed autonoma sanzione » violava il disposto normativo di cui alla norma indicata, atteso che non era stato consentito alla società contribuente di potere presentare le proprie osservazioni nel termine dilatorio di giorni sessanta dalla notifica dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
4.1 I motivi, che devono essere trattati unitariamente, sono infondati.
4.2 Ed invero, già a partire dalla sentenza 5 febbraio 2007, n. 2439, questa Corte ha affermato che « In tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il decreto legislativo n. 471/1997, il quale prevede la sospensione RAGIONE_SOCIALE licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere
speciale rispetto alla norma RAGIONE_SOCIALE contenuta nell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione » (cfr. anche Cass., 4 giugno 2010, n. 13577; Cass., 20 ottobre 2008, n. 25468; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25671).
4.3 In particolare, i giudici di legittimità, nella sentenza richiamata ( la n. 2439 del 2007), hanno precisato che la sanzione RAGIONE_SOCIALE sospensione dell’esercizio dell’attività è disposta, secondo lo specifico dettato normativo « anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione del decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria » e che « il coordinamento di tale norma con quella contenuta nell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, deve essere risolto mediante il criterio di specialità », in quanto « la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica ».
4.4 Questo orientamento è stato ribadito pure di recente avendo questa Corte affermato che:
-) l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede che qualora siano state contestate, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione RAGIONE_SOCIALE licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese;
-) in sede di impugnazione dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione accessoria RAGIONE_SOCIALE sospensione dell’attività, il contribuente non può utilmente eccepire l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE violazioni poste a fondamento
di tale atto e contestate ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto, essendo sufficiente che le stesse siano state ritualmente contestate; -) dal momento che la norma in esame ha carattere speciale rispetto alla norma RAGIONE_SOCIALE contenuta nell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione accessoria non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (Cass., 29 luglio 2021, n. 21760; Cass., 26 febbraio 2020, n. 5185).
4.5 Il principio va ribadito anche alla luce dell’attuale formulazione del comma 2 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (come sostituito dall’art. 1, comma 8, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e modificato dall’art. 1, comma 269, RAGIONE_SOCIALE legge n. 244 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008), che recita: « 2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione RAGIONE_SOCIALE licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese ».
4.6 Da quanto sopra deriva, come affermato dai giudici di secondo grado, l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE contestazioni sollevate dalla società appellata riguardanti il primo avviso di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e specificamente le doglianze riguardanti la mancata notificazione dell’atto e la violazione del contraddittorio.
4.7 Nemmeno rileva la dedotta violazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, stante che, come affermato da questa Corte, l’applicazione del principio di affidamento e buona fede non può
essere, utilmente, invocato di fronte, come nel caso di specie, ad aspetti vincolati RAGIONE_SOCIALE normativa tributaria, poiché ciò comporterebbe la violazione di fondamentali principi di valenza costituzionale, attinenti all’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE obbligazione tributaria (fr. Cass., 26 febbraio 2020, n. 5185, in motivazione).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
5.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2023.