Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 513-2017 RG proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, in forza di procura in calce al ricorso, p.e.c. EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente e ricorrente incidentale -nonché
Tributi-Cartella
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza n. 3215/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano la cartella n. 06820130017751163000 per la somma di euro 483.265,98 per Irpef degli anni di imposta 2006, 2007 e 2008.
La CTP annullava la cartella evidenziandone quale vizio la circostanza che la compilazione della relata rendeva incerto il momento in cui ne sarebbe avvenuta la notifica ed essendo la comunicazione di avvenuto deposito alla casa comunale stata ricevuta dal portiere, il che rendeva incerta la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Inoltre, evidenziava che la mancata costituzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impediva di verificare la regolare notifica dell’atto prodromico relativo al 2006.
Contro tale decisione proponeva appello in via principale RAGIONE_SOCIALE, deducendo che la propria legittimazione era relativa solo ai vizi derivanti dalla propria attività ed evidenziando che la parte aveva avuto conoscenza degli avvisi di accertamento in quanto aveva chiesto la rateazione RAGIONE_SOCIALE somme, pagandole in parte, e in via incidentale RAGIONE_SOCIALE, deducendo la correttezza della notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia rigettava gli appelli.
In particolare, per quanto concerne l’appello di RAGIONE_SOCIALE, evidenziava che la legittimazione e l’interesse a impugnare presupponevano la resistenza nel precedente grado di giudizio, laddove invece l’ufficio non si era costituito ; per quanto concerne l’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermava le conclusioni dei giudici di primo grado, ritenendo poi in particolare che la notifica era viziata per la incertezza della data (in quanto nella raccomandata informativa era indicata la data del 22/03/2013 mentre nella notifica della cartella era indicata la data del 3/04/2013); inoltre che non risultava inviata una ulteriore raccomandata con la quale si comunicava che era stata notificata al portiere la raccomandata .
RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, ricorre contro tale sentenza con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
Il contribuente ha depositato e notificato un controricorso per resistere al ricorso di RAGIONE_SOCIALE ed un successivo controricorso per resistere al ricorso di RAGIONE_SOCIALE, illustrando le proprie ragioni con successiva memoria.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 20/03/20 24.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 139, 140, 148 cod. proc. civ., 2700 cod. civ.
Col secondo motivo , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 156 cod. civ., 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, in
rapporto agli artt. 139 e 140 cod. proc. civ., censurando la decisione laddove ha annullato la cartella nonostante la sua rituale impugnazione nei termini da parte del contribuente comportasse sanatoria dell’eventuale vizio di notifica.
1.1. Con il ricorso incidentale l’ RAGIONE_SOCIALE deduce violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la decisione della CTR laddove ha ritenuto che essa, contumace in primo grado, non potesse contestare la propria legittimazione passiva (avendo la causa ad oggetto questioni esclusivamente di pertinenza dell’agente della RAGIONE_SOCIALE), proponendo appello, in quanto, trattandosi di mera difesa, era una deduzione ammissibile in appello.
Occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità avanzate dal contribuente e riferite al ricorso del concessionario della RAGIONE_SOCIALE.
2.1. È infondata l’eccezione di inammissibilità per la mancata indicazione della giurisprudenza di legittimità e RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui il ricorso dovrebbe condurre al loro superamento, in quanto ai fini della verifica della condizione di ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall’art. 360 -bis n. 1 cod. proc. civ., l’onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimità, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimità consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente (Cass. 02/08/2017, n. 19190).
2.2. La seconda eccezione è relativa alla formazione di un giudicato interno ed è fondata, sebbene nei termini che seguono.
Deduce il contribuente, infatti, che la CTP aveva accolto il ricorso per due ragioni, la nullità della notifica della cartella e la mancanza di prova che l’iscrizione a ruolo discendesse da un accertamento relativo
al 2006 divenuto definitivo e regolarmente notificato prima dell’iscrizione a ruolo.
La CTR rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE, proposto solo in relazione ai vizi della notificazione della cartella, e rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il contumace in primo grado non avesse legittimazione ed interesse a resistere.
Ciò ha determinato la conferma della statuizione che la cartella fosse nulla per mancanza di prova della notifica del prodromico avviso di accertamento (anche se solo in relazione al 2006, perché solo a tale anno si fa esplicito riferimento; come emerge da pagina 7 del secondo controricorso erano iscritti a ruolo gli importi derivanti da tre avvisi di accertamento) e quindi il relativo passaggio in giudicato (sempre in relazione a tale anno), alla luce della duplice circostanza che: a) il ricorso di RAGIONE_SOCIALE non attiene a tale ratio decidendi ; b) il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è, come meglio si vedrà in seguito, inammissibile.
2.3. È infondata altresì l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dalla controricorrente per essere il ricorso stato notificato direttamente all’Ufficio periferico e non al direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In proposito, vale quanto già affermato dal giudice di legittimità, per cui la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, presso la sede centrale dell’RAGIONE_SOCIALE o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l’interpretazione sia il carattere unitario della stessa RAGIONE_SOCIALE, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 07/12/2020, n. 27976; Cass. 14/01/2015, n. 441, Cass., Sez. U., 14/02/2006, nn. 3116 e 3118). Merita ancora di essere segnalato,
peraltro, come questa Corte abbia già avuto occasione di affermare anche il principio secondo cui nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell’atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità (Cass. 4/04/2008, n. 8777).
Occorre a questo punto esaminare i singoli motivi e le eccezioni ad essi specificamente relative.
3. Il primo motivo è inammissibile.
La decisione impugnata afferma (pagina 5 rigo 6 e ss.) che la notifica è invalida per le ragioni indicate dal primo giudice (incertezza della data e contraddittorietà tra le circostanze che la notifica era stata fatta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e che invece la raccomandata informativa era stata ricevuta dal portiere), poi esplicitamente evidenziando (pagina 5 rigo 27 e ss.) che le risultanze documentali confermavano la contraddizione esistente tra la data del 22/03/2013, indicata nella comunicazione, e la data del 3/04/2013, indicata nella notifica della cartella; a tali considerazioni inoltre la CTR ne aggiunge un’altra, cioè che mancasse una ulteriore raccomandata con la quale si comunicava che era stata notificata al portiere la raccomandata (pagina 6 rigo 1 e ss.).
Con i plurimi profili di nullità rilevati dalla CTR il motivo non si confronta compiutamente; il primo motivo di ricorso, infatti, si risolve innanzi tutto nell’astratta illustrazione RAGIONE_SOCIALE modalità attraverso le quali si deve eseguire la notificazione della cartella ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., poi nella riepilogazione RAGIONE_SOCIALE modalità della notifica nel caso concreto, infine nella illustrazione della (unica) censura alla decisione d’appello, con cui si lamenta che la CTR avrebbe errato nel dubita re degli accertamenti eseguiti dall’ufficiale della RAGIONE_SOCIALE, che aveva verificato l’assenza di soggetti cui consegnare l’atto, ritenendo
necessario che per contestare tale affermazione occorresse la querela di falso.
Alla luce di tal considerazioni il motivo si rivela inammissibile, perché censura la decisione in relazione ad uno solo dei profili di invalidità della notifica rilevati dalla CTR (quello relativo alla contraddittorietà della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e il dato che la relativa raccomandata informativa era stata recapitata al portiere), non impugnando tutte le distinte rationes decidendi sul punto.
Più in generale il motivo pone questioni di merito relative all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE modalità della notifica , insuscettibili di riesame in sede di legittimità.
Il secondo motivo è invece ammissibile e fondato.
4.1. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del motivo in quanto formulato come violazione di legge e non come nullità processuale (art. 360, primo comma, n. 3 anziché n. 4).
Il motivo è, sotto tale profilo, invece ammissibile in quanto a tali fini non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell’ error in procedendo , di cui al n. 4 del citato art. 360 (Cass. 06/10/2017, n. 23381).
4.2. Il motivo è fondato, poiché costituisce pacifico principio di diritto affermato da questa Corte quello per cui la sanatoria di cui all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali, nel caso
di specie, la cartella di pagamento, con l’unico limite che non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento, purché tale eccezione sia stata formulata (Cass., Sez. U., 5/10/2004, n. 19854 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, ex multis , le pronunce Cass. 25/11/2005, n. 24962; Cass. 31/01/2011, n. 2272; Cass. 31/05/2011, n. 12007; Cass. 15/01/2014, n. 8374; mentre è da escludere l’ipotesi di notifica inesistente alla luce di Cass. , Sez. U. 20/07/2016, n. 14916),
Occorre quindi esaminare il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE che è inammissibile perchè non censura la ratio decidendi della CTR, che non ha posto questioni di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE difese proposte ma, a monte, ha escluso la legittimazione e l’interesse a impugnare dell’ufficio erariale, affermando che esse presupponessero un interesse a resistere nel precedente grado di giudizio mentre l’ufficio ha manifestato un disinteresse che solo in secondo grado ha ritenuto di manifestare , sostanzialmente affermando che la parte rimasta contumace non potesse proporre appello per carenza di interesse, che però è questione estranea sia al tema della legittimazione dell’ente impositore e dell’agente della RAGIONE_SOCIALE sia al tema della natura di mera difesa della contestazione del difetto di legittimazione passiva, unicamente agiti con il motivo di ricorso.
Concludendo, va accolto il secondo motivo del ricorso principale nei termini sopra descritti, rigettato il primo; va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE .
La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, per nuovo esame, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Rilevato che, in relazione al ricorso incidentale, risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del
contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2001, n. 115, art. 13, comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE; rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 20 marzo 2024.