Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12185/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6798/2015 depositata il 17/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio che ha accolto l’appello del contribuente NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma che aveva respinto il ricorso del contribuente contro cartella di pagamento.
La CTR, in accoglimento di uno dei motivi di gravame, ha ritenuto che la notifica della cartella, eseguita in Pomezia presso il domicilio fiscale del COGNOME in data 30.12.2010, fosse invalida, in quanto doveva essere eseguita nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., con affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e non già all’albo comunale; pertanto, non potendo valere il principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario, l’Ufficio era decaduto non avendo rispettato il termine decadenziale del 31.12.2010.
Il ricorso è fondato su un motivo.
Resiste con controricorso il contribuente, che deposita memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE deposita ‘atto di costituzione’ al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Considerato che
Con l’unico motivo RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. in riferimento all’art. 140 c.p.c. in quanto l’errore relativo all’affissione dell’avviso era stato sanato dalla successiva comunicazione della notifica con raccomandata ricevuta dal destinatario in data 15.1.2011.
Il motivo è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto
amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo a questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, RAGIONE_SOCIALE norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALE nullità e RAGIONE_SOCIALE sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento (Cass. sez. un. 19854 del 2004; Cass. n. 12153 del 2005; Cass. n. 2272 del 2011; Cass. n. 1088 del 2013; Cass. n. 8374 del 2015; Cas. n. 26310 del 2021).
In questo caso, però, l ‘accadimento sanante, consistente nella ricezione della raccomandata da parte del destinatario, si è verificato oltre il termine di decadenza scaduto il 31.12.2010.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei soccombenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente e la resistente in solido al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.