Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30946 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28092/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO- ROMA n. 2608/2016 depositata il 03/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio, con la quale è stato rigettato l’appello contro la sentenza della C.T.P. di Roma, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME per l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK3018304683/2011, per estraneità del contribuente alla pretesa impositiva.
La sentenza della C.T.R. di Roma, dato atto che l’avviso di accertamento oggetto del giudizio era il n. NUMERO_DOCUMENTO/2011 e non il n. TKQ034B01133/2011 emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE che l’aveva preceduto, ha rigettato l’appello ritenendo la notificazione dell’avviso n. TK3018304683/2011 ad NOME COGNOME fosse inesistente, per essere sprovvista della relata di notifica e per non essere l’atto stato notificato a mani proprie ad NOME COGNOME né consegnato a portiere, persona addetta alla casa o vicino di casa, come prescritto dall’art. 139 cod. proc. civ., dovendo pertanto ritenersi applicabile la disciplina dell’art. 140 cod. proc. civ.. Dall’assenza della verbalizzazione degli adempimenti previsti dalla disposizione, la C.T.R. ha tratto l’impossibilità per il contribuente di avere tempestiva e legittima conoscenza dell’atto e conseguentemente di svolgere nei termini adeguata difesa.
Resiste NOME COGNOME con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate formula due motivi di impugnazione
Con il primo motivo si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1^, n. 3) della violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ.. Riproducendo nel ricorso la relata
della notificazione indirizzata ad NOME COGNOME assume che l’atto è stato ricevuto da persona qualificatasi come abilitata al ricevimento, secondo il disposto dell’art. 139, comma 2 cod. proc. civ., così perfezionandosi la notificazione per il destinatario in data 2 gennaio 2012. Rammenta che l’avviso di ricevimento è assistito da fede privilegiata, potendo essere contestato solo con querela di falso, non proposta dal ricorrente e che, in ipotesi di contestazione, incombe sul destinatario la prova dell’inesistenza del rapporto con il consegnatario, essendo in ogni caso sufficiente una relazione idonea fra i due, tale da far presumere che l’atto sia portato a conoscenza del primo, come desumibile dalla lettera della legge, che fa riferimento alla qualifica di ‘addetto’.
Con il secondo, fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ.. Sostiene che la C.T.R., malgovernando i principii elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sull’applicabilità della sanatoria agli atti di natura sostanziale, qual è l’avviso di accertamento, non abbia ritenuto raggiunto lo scopo della notificazione, pur a fronte della tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente, che si è difeso anche nel merito.
Il secondo motivo di ricorso è fondato e comporta l’assorbimento del primo.
Va preliminarmente ribadito -secondo consolidato orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuitàche: ‘In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui
grava il relativo onere probatorio. (Sez. 5, Ordinanza n. 21071 del 24/08/2018; Sez. 3 – , Ordinanza n. 26310 del 29/09/2021, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018: in precedenza ex multis : Sez. 5, Sentenza n. 8374 del 24/04/2015; Sez. 5, Sentenza n. 13852 del 09/06/2010).
Ma, deve anche ricordarsi che ‘La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c.’ (Sez. 5, Sentenza n. 27561 del 30/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011).
Se, nondimeno, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, ciò comporta che ‘il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo. (Nella specie, per essere stato l’atto impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo)’ (così Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014).
Ne consegue che, nell’ipotesi di cui si discute, indipendentemente dall’ invalidità o inesistenza della notifica, lo scopo deve ritenersi raggiunto, ex art. 156 cod. proc. civ., non solo avendo il contribuente proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di decadenza previsto per legge, ma formulando –
come dà atto la sentenza impugnata- anche deduzioni nel merito. La sanatoria per il raggiungimento dello scopo determina il venir meno dell’interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio.
La fondatezza del secondo motivo, con assorbimento del primo, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, cui spetterà anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma il 15 ottobre 2024
La Presidente NOME COGNOME