Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24854/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. POTENZA n. 200/2016 depositata il 29/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era destinatario di avviso di accertamento di maggior reddito e recupero Iva relativa ad un’operazione ritenuta inesistente sull’anno d’imposta 2004. Più in particolare il contribuente, già proprietario di attrezzature e macchinari agricoli, ne effettuava il trasferimento a titolo oneroso alla società RAGIONE_SOCIALE, salvo poi riacquistarli a distanza di soli 7 giorni da altra società, la RAGIONE_SOCIALE, dietro stipula di un contratto di compravendita con i benefici di cui alla legge n.1329/1965, comunemente nota come ‘legge Sabatini’. In virtù di tale disposizione, la parte contribuente poteva scontare immediatamente le cambiali e ottenerne un vantaggio economico in termini di liquidità. A parere dell’Ufficio, tale operazione doveva ritenersi inesistente in ragione del carattere meramente fittizio RAGIONE_SOCIALE operazioni, della consistenza effimera della società RAGIONE_SOCIALE, di breve vita, con capitale minimo e in totale assenza di struttura, nonché per la falsa attestazione nei documenti contabili, avendo qualificato il bene oggetto di compravendita quale nuovo, condizione essenziale per trarre i vantaggi della ‘legge Sabatini’, mentre si trattava di bene palesemente usato, già in possesso del contribuente e ritornato nella sua titolarità nei successivi 7 giorni, pur essendo rimasto sempre nella sua disponibilità.
Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ove affermava trattarsi di normale contratto di ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE back’, figura negoziale atipica, ma perfettamente nota ed usata al fine di ottenere un finanziamento. Tuttavia, il collegio d’appello riformava la sentenza di primo grado, ritenendo completamente fittizia l’operazione è insussistente la condizione per i vantaggi dello sconto di cambiale, poiché trattavasi di macchinario non nuovo. Avverso questa sentenza ricorre la parte contribuente affidandosi ad
un unico motivo, cui replica con tempestivo contro ricorso il patrono erariale.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 e dell’articolo 1 del decreto legislativo numero 74 del 2000. Afferma l’erroneità della sentenza impugnata ove abbia ritenuto inesistente l’operazione in oggetto, in spregio alle citate norme che sono le uniche a disciplinare tale fattispecie, cioè l’inesistenza. Protesta la regolarità contabile dell’operazione, tesa non tanto al trasferimento di un bene, ma all’ottenimento di un finanziamento. L’operazione, da ritenersi quella di finanziamento, è quindi reale ed effettiva, meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. La stessa esistenza dell’operazione è attestata da documentazione privilegiata di fede notarile, necessaria per l’annotazione degli effetti cambiari con cui il contribuente ha ottenuto lo sconto immediato dei titoli di credito.
Va premesso che la ripresa a tassazione (come risulta dal ricorso e dalla stessa sentenza in esame) riguarda solo l’Iva, con irrilevanza del momento soggettivo dell’agente, pur genericamente rappresentato in ricorso. Il motivo è in parte inammissibile ove richiede a questa Suprema Corte di legittimità una rivalutazione dell’apporto probatorio complessivo RAGIONE_SOCIALE parti al fine di ottenere un giudizio di merito opposto a quello raggiunto dal giudice d’appello ed è infondato per il profilo che riguarda l’inesist enza dell’operazione in rapporto alla ‘legge Sabadini’, atteso il carattere di bene necessariamente nuovo per ottenere i vantaggi accordati da tale disposizione. Trattandosi palesemente e dichiaratamente -anche da parte contribuente- di macchinario usato, l’operazione, ancorché materialmente avvenuta, deve ritenersi giuridicamente inesistente perché posta in assenza dei requisiti richiesti dalla legge. Se è vero
che lo scopo era quello del finanziamento con sconto cambiario secondo i vantaggi RAGIONE_SOCIALE Legge Sabatini, tale era l’elemento unico e determinate il consenso, di talché senza tali vantaggi il contratto non sarebbe stato stipulato, non apparendo di interesse un finanziamento senza possibilità di sconto cambiario immediato ed agevolato. L’elusione della disciplina agraria speciale, il trasferimento fittizio di titolarità per fini di sconto contra legem giustifica il disconoscimento dell’operazione anche a fini fiscali.
In ogni caso, ed in termini più generali in tema della figura negoziale in oggetto, questa Corte ha affermato: ‘In tema di Iva, il negozio di cessione di un bene rispondente a causa di finanziamento, indipendentemente dalla sua qualificazione come “sale and lease back” o come “sale and sale back”, non costituisce operazione imponibile e non dà luogo pertanto al diritto alla detrazione, in quanto, essendo volto all’aumento RAGIONE_SOCIALE liquidità del venditore senza che questi perda il possesso del bene, non risponde alla nozione di cessione ai fini IVA secondo la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, 27 marzo 2019, causa C-201/18, RAGIONE_SOCIALE cRAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE); allo stesso modo, non rileva neppure la sua qualificazione come prestazione di servizi, operando quest’ultima in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972′ (cfr. Cass. V, n. 17710/2021).
Ne consegue che il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.seimila/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024.