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Sale and lease back: la plusvalenza si tassa per competenza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17947/2025, ha stabilito che la plusvalenza generata da un’operazione di sale and lease back non deve essere tassata interamente nell’anno di realizzo, ma va ripartita per competenza lungo la durata del contratto di leasing. La Corte ha sottolineato che il sale and lease back è un’operazione con causa finanziaria, finalizzata a fornire liquidità all’impresa, e non una semplice compravendita. Pertanto, prevale il principio della sostanza sulla forma, e la disciplina civilistica (art. 2425 bis c.c.) deroga a quella fiscale generale sulle plusvalenze (art. 86 TUIR).

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Pubblicato il 3 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Sale and Lease Back: la Cassazione conferma la tassazione ripartita della plusvalenza

L’operazione di sale and lease back rappresenta uno strumento finanziario cruciale per le imprese che necessitano di liquidità. Tuttavia, il suo trattamento fiscale, in particolare per quanto riguarda la plusvalenza generata, è stato a lungo oggetto di dibattito. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale: la natura finanziaria del contratto prevale sulla sua forma esteriore di compravendita, con importanti conseguenze sulla modalità di tassazione.

I Fatti di Causa

Una società a responsabilità limitata, operante nel settore del commercio, ha realizzato un’operazione di sale and lease back. Nello specifico, ha ceduto un immobile di sua proprietà a una società di leasing per un importo di 30 milioni di euro, riprendendolo contestualmente in locazione finanziaria. Il valore contabile dell’immobile era di circa 22,2 milioni di euro, generando così una plusvalenza di oltre 7,7 milioni.

Seguendo i principi contabili e la normativa civilistica (art. 2425-bis c.c.), la società ha ripartito tale plusvalenza lungo tutta la durata del contratto di leasing. L’Amministrazione Finanziaria, tuttavia, ha emesso un avviso di accertamento contestando questa modalità. Secondo il Fisco, l’operazione andava considerata come una normale cessione di un bene e, di conseguenza, l’intera plusvalenza doveva essere tassata immediatamente nell’anno in cui si era realizzata, in base all’art. 86 del TUIR.

Il contenzioso tributario, dopo vari gradi di giudizio, è giunto all’esame della Corte di Cassazione.

La questione fiscale del sale and lease back

Il cuore della controversia risiede nel conflitto tra due diverse interpretazioni normative:
1. La tesi dell’Amministrazione Finanziaria: L’operazione è una vendita a tutti gli effetti. La plusvalenza è realizzata e certa nell’anno della cessione, quindi deve essere tassata per intero in quel periodo d’imposta.
2. La tesi del contribuente: L’operazione non è una semplice vendita, ma un contratto complesso con una causa primariamente finanziaria. L’obiettivo non è cedere il bene, ma ottenere liquidità, mantenendone la disponibilità. La plusvalenza, quindi, non è un guadagno immediato ma un provento da spalmare sulla durata del finanziamento.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere quale di queste due visioni fosse corretta.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la correttezza dell’operato della società contribuente. Le motivazioni si basano su un principio consolidato in giurisprudenza: il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.

La Corte ha ribadito che il sale and lease back è un’operazione negoziale complessa con una causa tipicamente finanziaria. A differenza di una vendita pura e semplice, dove l’intento principale è il trasferimento definitivo della proprietà, qui lo scopo è ottenere liquidità immediata senza perdere l’utilizzo del bene strumentale. L’operazione, nel suo complesso, è assimilabile a un finanziamento garantito dal bene stesso.

Di conseguenza, non è applicabile la disciplina fiscale prevista per le plusvalenze da cessione di beni (art. 86 TUIR), che presuppone un trasferimento definitivo. Trova invece applicazione la norma civilistica specifica, l’art. 2425-bis del codice civile, che, in linea con i principi contabili internazionali (come lo IAS 17), impone di ripartire i proventi e i costi di tali operazioni in funzione della durata del contratto di locazione.

Questa interpretazione, secondo la Corte, garantisce una rappresentazione contabile e fiscale più fedele alla realtà economica dell’operazione, evitando di tassare immediatamente un provento che, nella sostanza, matura progressivamente nel tempo insieme ai costi del leasing.

Le Conclusioni

La decisione della Cassazione rafforza la certezza del diritto per le imprese che utilizzano il sale and lease back come strumento di finanziamento. Viene confermato che la plusvalenza derivante non deve essere assoggettata a tassazione immediata e integrale, ma può essere legittimamente ripartita per competenza economica lungo la durata del contratto di leasing. Questo orientamento allinea il trattamento fiscale alla sostanza economica dell’operazione, valorizzando la sua natura finanziaria piuttosto che la mera forma contrattuale della compravendita.

Come va tassata la plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back?
La plusvalenza non va tassata interamente nell’anno della cessione del bene, ma deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, seguendo il principio di competenza economica sancito dall’art. 2425 bis del codice civile.

Perché il contratto di sale and lease back non viene trattato come una normale compravendita ai fini fiscali?
Perché la sua causa economica non è il trasferimento della proprietà, ma l’ottenimento di liquidità. Si tratta di un’operazione finanziaria complessa in cui la vendita è solo strumentale alla concessione di un finanziamento, motivo per cui prevale la sostanza economica sulla forma giuridica.

Può l’Amministrazione Finanziaria imporre la tassazione immediata dell’intera plusvalenza in un’operazione di sale and lease back?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’imposizione immediata basata sull’art. 86 del TUIR è illegittima, poiché tale norma si applica alle cessioni a titolo oneroso e non a contratti complessi con causa finanziaria come il sale and lease back, per i quali si applica la disciplina specifica che prevede la ripartizione del provento.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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