Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22270 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12583/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIAn. 10451/2022 depositata il 13/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2011 con ripresa a tassazione a fini Ires, Irap e Iva, in seguito a pvc che rilevava un saldo negativo di cassa, su cui era ricostruito il maggior reddito con metodo analitico induttivo.
Esperito ricorso, il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della parte contribuente che trovava miglior sorte in grado d’appello, ove il collegio di secondo grado riteneva giustificate le anomalie di cassa in base alla coerenza generale della contabilità societaria.
Ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi ad unico, ancorché articolato motivo, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico articolato motivo.
I. Con l’unico motivo si prospetta nullità della sentenza per difetto di motivazione, in violazione degli artt. 1 e 36 del D.lgs. n. 546 del 1992 e 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., e 39, comma 1, lett. d), del DPR 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 4 e 3, c.p.c. Nella sostanza si contesta motivazione apparente e, inoltre, violazione del riparto probatorio, per aver ritenuto superata la presunzione di maggior reddito occulto data dal saldo negativo di cassa.
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dal patrono della parte contribuente, ove si lamenta assenza di specificità dei motivi ed assenza dell’esposizione dei fatti di causa.
Gli aspetti espositivi sono sufficientemente illustrati con il richiamo della sentenza impugnata, riportata nella sua interezza all’interno del ricorso.
In ordine alla specificità delle doglianze, è stato affermato che per questa Corte è ammissibile il ricorso per cassazione, il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. V, 11 aprile 2018, n. 8915), essendo sufficiente che la formulazione del motivo consenta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essere fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100, in linea Cass. V. n. 14756/2020). In altri termini, il motivo c.d. ‘coacervato’ non produce ex se l’inammissibilità del ricorso ove siano intellegibili le singole doglianze, nel caso di specie individuabili -come detto- nella censura di motivazione apparente, da un lato e, dall’altro, di violazione del riparto dell’onere probatorio e di superamento delle presunzioni.
Pertanto, il ricorso può essere esaminato e le due doglianze che innervano l’unico motivo di ricorso possono essere scrutinate.
II. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo
costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Per altro verso, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4
aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).
III. Nel caso di specie, la sentenza in esame si riduce in alcune affermazioni, per un verso contraddittorie fra di loro, in ordine all’onere della prova, per altro verso dubitative e incomprensibili delle ragioni che le sostengono.
Più precisamente, non si coglie in base a quali documenti il collegio d’appello abbia ritenuto prevalente l’apporto probatorio del contribuente rispetto alla presunzione erariale. Non si tratta qui di entrare nel merito della valutazione probatoria, quanto piuttosto di cogliere gli elementi di fatto su cui il giudicante dipana il proprio ragionamento. Ed infatti, non è sufficiente un generico riferimento ai documenti in atti, o prodotti od altra equivalente espressione che non consenta di individuare in modo univoco le evidenze poste a fondamento del decisum (cfr. Cass. L. n. 20921/2019 e giurisprudenza citata sopra).
Né è sufficiente il riferimento alla consulenza di parte (poche righe dopo, individuata come CTU) che si riduce -nei passi riportati- ad un riferimento probabilistico ad un eventuale errore di calcolo nella consistenza di cassa. Di più. Se è vero che per questa Corte -come da giurisprudenza parimenti citata dalla sentenza in scrutinio- può essere superata la presunzione di maggior reddito occulto derivante dallo sbilanciamento negativo di cassa, non di meno occorre fornire la prova con elementi univoci atti a giustificare l’anomalia contabile e tale prova è a carico del contribuente, una volta che sa stata individuata da parte dell’Ufficio l’anomalia contabile. In questo senso è fondato il profilo di violazione di legge sul riparto dell’onere della prova, sviluppato all’interno dell’unico motivo di ricorso, laddove viola l’art. 2697 c.c. chiedere all’Ufficio di incrociare i dati anagrafici dei beneficiari dei flussi finanziari (dichiarati fornitori) coi è riferibile il risultato negativo di cassa.
Per tutte queste ragioni l’articolato motivo di ricorso è quindi fondato, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice d’appello perché -nel corretto riparto dell’onere della prova specifico del processo tributario- riesamini gli elementi di fatto offerti dalle parti e, esplicitando il criterio di bilanciamento, pervenga a motivato giudizio di prevalenza degli uni, rispetto agli altri.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia-Palermo, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 19/06/2024.