Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3478 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3478  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18196/2019 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI PALOMBARA
-intimato- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  del  LAZIO  n.  8774/2018 depositata il 12/12/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 8774/16/2018, depositata in data 12/12/2018 e non notificata, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘ appello proposto dal Comune di Palombara Sabina avverso la sentenza di primo grado in controversia in tema di avvisi di accertamento ICI per gli anni di imposta 2005/2008 emessi dal predetto Comune nei confronti di NOME COGNOME, annullava detti avvisi limitatamente all’ immobile di cui al fg. 1 part. 263 sub. 3, l’ unico avente i requisiti di ruralità di cui all’ art. 9 d.l. 557/1993 in quanto abitato dalla figlia del contribuente, imprenditrice agricola;
1.1.  secondo  la  Commissione  Tributaria  Regionale,  alla  luce  dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità non era sufficiente la mera richiesta del contribuente;
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
il Comune di Palombara Sabina è rimasto intimato;
il contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
il  ricorrente, con il primo motivo, denuncia, ex art.  360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 112 cod. proc. civ. non  avendo  la  Commissione  Tributaria  Regionale  esaminato  le eccezioni di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘ appello in quanto notificato in busta chiusa ed oltre il termine di gg. 60 dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado;
con il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 20, comma 2, 51, comma 1 , 53, comma 1, e 61 d.lgs. 546/1992 per non avere la C.T.R. rilevato l ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘ appello in quanto tardivo e non conforme alle prescritte forme di legge;
con il terzo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc.
civ., 118 disp. att.  cod. proc. civ, 36, comma 2 , d.lgs. 546/1992 nonché  111,  sesto comma,  Cost.,  essendosi  la  Commissione Tributaria  Regionale  limitata  a  fare  proprie  le  considerazioni  del Comune  senza  in alcun modo  esaminare  le deduzioni parte contribuente;
con il quarto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 d.l. 70/2011 conv. in legge 106/2011, 13 d.l. 201/2011 conv. in legge 214/2011 nonché RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2 d.l. 102/2013 conv. in legge 214/2013 ; per essersi i giudici di appello limitati a rilevare che il fatto che il contribuente aveva presentato istanza per la acquisizione del requisito RAGIONE_SOCIALEa ruralità non era sufficiente per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità di tutti gli immobili, non considerando che la domanda aveva i requisiti per ottenere la ruralità in via retroattiva;
il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono privi di fondamento;
5.1. non sussiste il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ.  dovendosi  ritenere  che,  sia  pure  implicitamente,  il  giudice  di appello  ha  disatteso  tutte  le  questioni  preliminari,  esaminando  il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia;
5.2. le censure proposte non colgono, in ogni caso, nel segno;
5.3. premesso che in tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso (o RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello) in busta chiusa, pur se priva di indicazioni all’esterno circa l’atto in essa racchiuso – anziché in plico senza busta come previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992 – costituisce una mera irregolarità se il contenuto RAGIONE_SOCIALEa busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o RAGIONE_SOCIALE‘appellante) dare la prova RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEa contestazione formulata. (Sez. 5 – , Sentenza n. 3234 del 11/02/2020, Rv. 656963 – 01), non risulta che, nel giudizio di merito, il contribuente abbia dedotto specifiche contestazioni sul punto, apparendo il ricorso privo di autosufficienza;
5.4. la tesi, indicata nella memoria in data 20/12/2023, secondo cui il ricorrente già nel corso del giudizio di appello aveva specificamente contestato che la notifica del gravame in busta chiusa non consentiva di verificarne la conformità rispetto all’atto depositato presso la segreteria RAGIONE_SOCIALEa C.T.R., costituisce una mera affermazione non riscontrabile, specie in ragione del fatto che il COGNOME, secondo quanto desumibile dai i motivi di appello richiamati in ricorso, si è limitato a citare generici principi giurisprudenziali non risultando che lo stesso abbia effettuato, nel corso del giudizio di gravame, chiare ed univoche con testazioni di non conformità RAGIONE_SOCIALE‘ atto ricevuto;
5.5. quanto al secondo profilo, relativo alla tardività RAGIONE_SOCIALE‘ appello, va osservato che in tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova RAGIONE_SOCIALEa tempestività esige che, nel termine di cui all’art.327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘atto all’ufficio postale; ne consegue la tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello se la data del relativo atto risulti da un mero elenco di trasmissione recante la data, la dicitura ed il timbro RAGIONE_SOCIALEa sola RAGIONE_SOCIALE, richiedente la notifica e non una ricevuta RAGIONE_SOCIALE Poste che, quale terzo addetto a tale adempimento, deve a sua volta certificare in modo incontrovertibile di aver ricevuto l’atto in questione in quella data (Sez. 5, Sentenza n. 18551 del 10/08/2010, Rv. 614439 01), quindi l’ appello in questione è da ritenere proposto nei termini, in quanto spedito in data 23 luglio 2011, a fronte RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza effettuata in data 25 maggio 2011;
il terzo motivo è infondato;
6.1.  nel  processo  civile  ed  in  quello  tributario,  la  sentenza  la  cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di  altri  atti  processuali  o  provvedimenti  giudiziari),  senza  niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione siano, in
ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né RAGIONE_SOCIALE modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 -01; vedi in senso conforme Sez. 5 – , Ordinanza n. 29028 del 06/10/2022, Rv. 666078 – 01). Nei termini prospettati da parte ricorrente non può, dunque, ritenersi viziata la motivazione de qua in quanto meramente apparente. Del resto il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123);
il quarto motivo non coglie nel segno;
7.1. risulta che il 30 settembre 2011 il contribuente aveva presentato istanza di variazione catastale autocertificata con  richiesta di attribuzione  rurale  ai  sensi  del  d.l.  70/11,  a  valere  con  effetto retroattivo quinquennale, dolendosi il predetto che la domanda, fotoriprodotta  in  ricorso ai  fini  RAGIONE_SOCIALE‘  autosufficienza ,  non  era  stata minimamente presa in considerazione dalla Commissione Tributaria Regionale;
7.2. orbene le censure appaiono infondate sulla scorta del condivisibile principio secondo cui in tema di ICI, ai fini
RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla l. n. 14 del 2009), e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità RAGIONE_SOCIALE‘immobile all’attività agricola, come confermato sia dall’art. 9 del d.l. n. 577 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazioneannotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, di cui agli artt. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011), 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011), 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del RAGIONE_SOCIALE del 26 luglio 2012. (Sez. 5 – , Sentenza n. 5769 del 09/03/2018, Rv. 647311 – 01);
7.3. peraltro, la rilevanza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche oggettive RAGIONE_SOCIALEa ruralità -al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di mancato accatastamento – è stata esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte anche alla luce RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , con particolare riguardo all’emanazione di due norme interpretative (entrambe con efficacia retroattiva), vale a dire: A) il comma 3-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come introdotto dall’art. 42- bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, secondo cui: «Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione RAGIONE_SOCIALE piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia RAGIONE_SOCIALE macchine agricole, degli attrezzi e RAGIONE_SOCIALE scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio RAGIONE_SOCIALE‘azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività agricola in maso chiuso»; B) il comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: «Ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni»;
7.4. nel prendere in esame, in particolare, quest’ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall’art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), le Sezioni Unite hanno tratto argomenti per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentire la necessaria rilevanza, ai fini ICI, RAGIONE_SOCIALEa classificazione catastale, l’abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile, al punto che l’obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all’imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (artt. 1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23
del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) mediante non già l’esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì – e più in radice – attraverso l’espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di ‘fabbricato’ (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565 -nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7799; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21097; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, nn. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894);
7.5. per cui, riaffermando la «decisività RAGIONE_SOCIALEa classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l’assoggettabilità ad ICI di un fabbricato», le Sezioni Unite hanno osservato che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, «sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l’esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI» (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565), affermazione, quest’ultima, certamente valida anche nell’interpretazione del comma 3-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 134 (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283);
7.6. la stessa conclusione deve essere ribadita alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore ius  superveniens (d.l.  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214;  d.l.  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124), che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata
di  variazione catastale per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass., Sez. 5^,  20  aprile  2016,  n.  7930;  Cass.,  Sez.  5^,  7  agosto  2019,  n. 21094; Cass., Sez. 5^, 1 luglio 2020, nn. 13392 e 13393; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34764; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1148);
7.7 per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva, infatti, l’oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e RAGIONE_SOCIALE norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l’automaticità del riconosci mento RAGIONE_SOCIALEa ruralità per effetto RAGIONE_SOCIALEa mera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre 2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894);
7 .8 l’art. 7, comma 2 -bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  ha,  invero,
previsto che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all’allora RAGIONE_SOCIALE del Territorio una domanda di variazione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE categoria A/6 e D/10, a seconda RAGIONE_SOCIALEa destinazione, abitativa o strumentale RAGIONE_SOCIALE‘immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante la presenza nell’immobile dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 134, e modificato dall’art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda»;
7.9 in seguito, l’art. 13, comma 14-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito RAGIONE_SOCIALEa ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo»;
7 .10 ancora, l’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una RAGIONE_SOCIALE categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione negli atti del catasto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133»; 4.11 l’art. 2,
comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento RAGIONE_SOCIALE‘annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda»;
7.11 si tratta, per vero, di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione RAGIONE_SOCIALEa ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc , che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa RAGIONE_SOCIALEa ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894);
7.12. va, dunque, ribadito che il requisito RAGIONE_SOCIALEa classificazione nelle categorie A/6 o D/10 è imprescindibile ai fini del conseguimento del beneficio  fiscale  dovendosi  ritenere  che,  alla  luce  RAGIONE_SOCIALEa  suindicata ricostruzione e dei precedenti richiamati, appare superabile l’orientamento di legittimità di segno contrario (v. Cass. 16973/15, 10355/15  e  talune  altre), secondo  i quali l’esenzione dall’Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità
concretamente  rivestito  dall’immobile  (nel  senso,  ricordato,  di strumentalità  all’esercizio  RAGIONE_SOCIALE‘attività  agricola),  a  prescindere  dal suo classamento catastale. Si tratta, infatti, di pronunce, largamente minoritarie,  che  si  ritiene  in  questa  sede  di  dover  disattendere segnatamente  perché  non  basate  su  una  revisione  critica  del problema tale da poter superare quanto già affermato dalle citate SS.UU. del 2009;
7.13. da ultimo, del resto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.  12/2023,  in  linea  con  quanto  già  affermato  dalla  Corte  di Cassazione (Sentenza n. 18565/2009 cit.) ha affermato la necessità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione al catasto ai fini RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione RAGIONE_SOCIALEa ruralità del fabbricato,  prescritta  annotazione  catastale  che  nella  specie  non risulta intervenuta;
 sulla  scorta  RAGIONE_SOCIALE  considerazioni  che  precedono  il  ricorso  deve essere, pertanto, rigettato;
8.1.  nulla  va  disposto  in  ordine  alle  spese  processuali  stante  la mancata partecipazione al giudizio del Comune, rimasto intimato;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  a carico  RAGIONE_SOCIALEa  parte  ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data