Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28896 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28896 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7497-2020 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta e dife nde assieme all’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
COMUNE DI IMPERIA , in persona del Sindaco pro tempore
-intimato-
avverso la sentenza n. 1522/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/10/2023 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2009 emesso dal Comune di Imperia, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva;
il Comune è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso la Commissione tributaria regionale di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla lamentata violazione dell’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, in ordine alla presentazione ed alla annotazione negli atti catastali della domanda di variazione per il riconoscimento della ruralità al fabbricato assoggettato ad ICI con efficacia dal quinto anno antecedente.
il ricorso è fondato;
1.3.
, è pacifico che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del
giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683);
1.4. nel caso in esame, la sentenza impugnata ha contravvenuto al principio enunciato con il rigetto dell’appello sul mero rilievo del classamento del fabbricato del defunto contribuente in categoria urbana, avendo omesso di esaminare lo specifico motivo di appello sul riconoscimento della ruralità (la cui testuale formulazione è stata fedelmente riprodotta e trascritta, in ossequio al canone di autosufficienza, alle pagine 6, 7 e 8 del ricorso per cassazione) ai fini dell’esenzione da ICI per l’anno 2008, in forza della presentazione e della annotazione negli atti catastali della domanda di variazione ex art. 7, comma 2-bis e comma 2ter, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 2011 n. 106, con decorrenza dal quinto anno antecedente la presentazione della domanda in questione (30 settembre 2011), e quindi con estensione anche all’anno 2009, in ossequio alla previsione dell’art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 ottobre 2013 n. 124 (a tenore del quale «ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»);
sulla scorta di quanto sin qui osservato, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da