Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13142 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/05/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17328/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
Comune di Castelfranco Emilia, in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1924/19, depositata il 21 ottobre 2019, RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia Romagna ; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 10
gennaio 2024, dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1924/19, depositata il 21 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Castelfranco Emilia in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2010;
1.1 -il giudice del gravame ha ritenuto che:
-l’avviso di accertamento si fondava sulle risultanze catastali relative all’anno 2010 ed era congruamente motivato;
non era, poi, esigibile che il Comune prendesse posizione «sulla domanda di variazione catastale» – che era stata presentata dalla contribuente e che non era stata accolta («non avendo l’RAGIONE_SOCIALE annotato la variazione sulla scheda catastale») -né sulle ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione dal tributo il cui onere deduttivo e di prova gravava sulla stessa contribuente;
«poiché con Doc.fa del 2010 la RAGIONE_SOCIALE aveva raggruppato più fabbricati ed attribuito loro la categoria D10 (con efficacia dal 14 settembre 2010), la successiva domanda di annotazione – trasmessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 2bis del d.l. 13 maggio 2011 n. 106 -non produceva alcuna variazione catastale (poiché per l’appunto la variazione vi era già stata nel settembre 2010) e, conseguentemente, non poteva neppure produrre gli effetti retroattivi di cui all’art. 2, comma 5ter , del d.l. n. 102/2013, convertito con l. n. 124/2013.»;
-detto rilievo risultava assorbente rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa «inefficacia RAGIONE_SOCIALEa domanda di variazione in quanto non seguita dall’annotazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del carattere RAGIONE_SOCIALEa ruralità sulla scheda dei fabbricati di cui la RAGIONE_SOCIALE è proprietaria (mancata annotazione che comunque si spiega in ragione di quanto
sopra osservato, ossia del fatto che i fabbricati già si trovavano in categoria D10), così che andava confermata «la debenza RAGIONE_SOCIALE‘Ici per il periodo gennaio – settembre 2010»;
-non ricorrevano, poi, i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘invocata disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni in quanto -relativamente al periodo di imposta in contestazione (anno 2010) -la giurisprudenza di legittimità era già da tempo orientata per l’esclusiva rilevanza del dato catastale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione prevista per i fabbricati rurali, e le unità immobiliari in contestazione risultavano tutte censite in catasto secondo categorie non rurali (D/1 e D/7), così che la contribuente era ben consapevole di esser tenuta al versamento del tributo (sino alla dichiarazione Docfa presentata il 14 settembre 2010) né avrebbe potuto supporre «che il legislatore nel 2011 avrebbe introdotto quelle disposizione RAGIONE_SOCIALEa cui complessità oggi si lamenta»;
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria;
resiste con controricorso il Comune di Castelfranco Emilia che anch’esso ha depositato memoria .
Considerato che:
1. -il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1, così riproponendo la questione relativa al difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, ed assumendo che:
-l’avviso di accertamento aveva riguardo ad unità immobiliari che -censite in catasto (in D/1, D/7 e D/8) al fol. 79, mapp. 14, sub 4, 11, 14, 15 e 16 erano tutte confluite nell’unità derivata censita al medesimo fol. 79, mapp. 14, quale subalterno 18 (e categoria D/10);
difatti, a seguito di dichiarazione presentata con procedura Docfa il 14 settembre 2010, dette preesistenti unità immobiliari erano state soppresse per fusione nell’unica unità immobiliare derivata;
quelle stesse unità immobiliari, inoltre, avevano formato oggetto di domanda di variazione presentata ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2bis , conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, domanda che essa esponente aveva riferito al subalterno (il n. 18, cit.), di nuovo impianto, a decorrere dalla dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa ed ai preesistenti subalterni in relazione al periodo anteriore alla presentazione di detta dichiarazione di variazione;
su detta istanza di ruralità «la competente RAGIONE_SOCIALE non emetteva alcun provvedimento di diniego»;
-siccome, quindi, l’Ente locale aveva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità così presentata dalla contribuente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 7, comma 2bis , cit. (d.m. 26 luglio 2012, art. 4, comma 2), «laddove avesse voluto contestare l’attributo RAGIONE_SOCIALEa ruralità conferito a detti beni a seguito del mancato rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di ruralità formulata dalla Società, avrebbe dovuto necessariamente prendere posiz ione su tale aspetto fin dalla redazione RAGIONE_SOCIALE‘Accertamento»;
né avrebbe potuto ritenersi legittima una postuma articolazione (in giudizio) RAGIONE_SOCIALEe ragioni che deponevano per l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEa ruralità di unità immobiliari oggetto RAGIONE_SOCIALEa non disattesa istanza presentata ex art. 7, comma 2bis , cit.;
1.2 -il secondo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, la ricorrente che -nel rilevare il difetto di «un motivo specifico di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante» quanto alla irretroattività RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa -il giudice del gravame aveva dato mostra di non aver colto la questione effettivamente
dedotta, e controversa, e così omesso di pronunciare «sul reale petitum … consistente nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di ruralità in presenza di precedenti variazioni catastali»;
ciò che, difatti, formava oggetto di specifica deduzione si identificava con la naturale retroattività RAGIONE_SOCIALE‘istanza presentata ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari (già) soppresse (ai sensi del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2bis , cit., e del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5ter , conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124), retroattività che non poteva trovare una soluzione di continuità nell ‘avvenuta presentazione di una dichiarazione di variazione docfa;
1.3 -il terzo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3bis , conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133, al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2bis , conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14bis , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5ter , conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124;
assume, in sintesi, la ricorrente che, in forza RAGIONE_SOCIALEe citate disposizioni, il riscontro RAGIONE_SOCIALEa ruralità RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari -affidato ad autocertificazioni dei soggetti interessati sottoposte a verifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione poteva essere escluso (solo) sulla base di un «provvedimento espresso e motivato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, peraltro da registrare in Catasto» (dm 14 settembre 2011, art. 5, comma 3), così che, nella fattispecie, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la sussistenza del requisito di ruralità -con l’effetto di retroattività di cui all’art. 2, comma 5ter , cit. -in difetto di un accertamento contrario, e di un provvedimento di diniego, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE;
né, nella situazione data, poteva predicarsi la necessità di un’annotazione catastale di ruralità in quanto -venendo in considerazione, come esistente, al momento RAGIONE_SOCIALEa richiesta formulata ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2bis , cit., un’unità immobiliare già censita in categoria rurale (D/10) per effetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di variazione Docfa presentata nel settembre 2010 -per le unità immobiliari preesistenti (e soppresse a seguito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione docfa) l’annotazione in discorso n on poteva che rimanere «’implicita’ e limitata …per il solo periodo ricompreso tra il 2006 e la presentazione del DOCFA del 14 settembre 2010»;
1.4 -col quarto motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, assumendo che -nonostante l’introduzione di un orientamento interpretativo innovativo da parte RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di legittimità n. 18565 del 2009 -ciò non di meno permanevano contrasti giurisprudenziali in punto di identificazione del requisito di ruralità RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari (v. Cass., n. 24300 del 2009 e n. 16973 del 2015), così che il giudice del gravame erroneamente aveva escluso una condizione di obiettiva incertezza normativa tale da legittimare la disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni.
-il ricorso è, nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;
-quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la Corte ha rilevato che l’obbligo motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALE‘imposta; in particolare, il requisito
motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALEa posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto le questioni riguardanti l’e ffettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571);
3.1 -come, allora, ben rilevato dal giudice del gravame -e, del resto, per come emerge dallo stesso ricorso che ne reca la trascrizione -l’avviso di accertamento esponeva una compiuta motivazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa impositiva, qual correlata alla rendita di fabbricati censiti in catasto, né l’Ente locale avrebbe dovuto farsi carico dei presupposti stessi RAGIONE_SOCIALEe emergenze catastali che, anche nella prospettiva del procedimento delineato dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2bis , cit., e dal successivo d.m. di attuazione (d.m. 14 settembre 2011), rientravano nell’esclusiva competenza , e gestione, RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione statale e che, a fini impositivi, rilevavano in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro obiettiva consistenza (v. Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275);
-del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso;
4.1 -premesso che il gravame RAGIONE_SOCIALEa parte, odierna ricorrente, è stato disatteso nel merito -rilievo, questo, che rende ragione RAGIONE_SOCIALE‘improprio riferimento, pur contenuto nella gravata pronuncia, al difetto di un «motivo specifico di impugnazione» – va rimarcato che il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice secondo il quale «gli effetti retroattivi RAGIONE_SOCIALEa domanda di variazione catastale sarebbero nel caso di specie impediti dal fatto che
“la classificazione in D10 è avvenuta solo a seguito di fusione che, quindi, non poteva avere efficacia retroattiva, che la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ruralità non ha sortito (e non poteva sortire) alcun effetto (perché riguardava un fabbricato già classificato in D10), né tanto meno si è verificato l’inserimento RAGIONE_SOCIALE‘annotazione negli atti catastali”»;
per quanto allora (pur) rilevata la ricorrenza di una ratio decisoria «assorbente», e ciò non di meno, il giudice del gravame non ha mancato di esaminare le ragioni di impugnazione (allora) sottoposte al suo esame, ad ogni modo rimarcando che alla domanda di variazione presentata dalla parte non aveva fatto seguito la «annotazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del carattere RAGIONE_SOCIALEa ruralità sulla scheda dei fabbricati di cui la RAGIONE_SOCIALE è proprietaria»;
né, del resto, può prospettarsi il vizio di omessa pronuncia a fronte di una qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa fattispecie dalla quale consegua una soluzione in diritto incompatibile con la prospettazione, e la qualificazione, operate dalla parte;
-nemmeno il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento;
5.1 -in relazione alla disposizione di favore dettata dal d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1bis , conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14 alla cui stregua «… l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni» – e secondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che l’identificazione RAGIONE_SOCIALEa ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI si correla al dato oggettivo RAGIONE_SOCIALEe emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa relativa
categoria (A/6 o D/10), in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit. ; e si è soggiunto che, qualora l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, così come, e inversamente, sarà il Comune a dover impugnare autonomamente l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (così Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde , ex plurimis , Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737);
5.2 – la rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale – è stata, poi, ribadita dalla Corte (anche) a riguardo RAGIONE_SOCIALEo jus superveniens in tema di emersione catastale dei fabbricati rurali, e con riferimento, quindi all’art. 7, c omma 2bis , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, cit., all’art. 13, comma 14bis , del d.l. n. 201 del 2011 (ed al relativo d.m. 26 luglio 2012 di attuazione), a ll’art. 2, c omma 5ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, cit.; disposizioni, queste, rispetto alle quali si è, difatti, osservato che «rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazioneannotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione RAGIONE_SOCIALEa ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa RAGIONE_SOCIALEa ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla loro
classificazione catastale conforme.» (così, ex plurimis , Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 23 giugno 2020, n. 12303; Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 30 giugno 2017, 16280; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930);
e, in particolare, si è rimarcato che – ai fini RAGIONE_SOCIALEa variazione catastale dei fabbricati disciplinata dalle sopra citate disposizioni – la relativa domanda di variazione, presentata dall’interessato, con la prevista autocertificazione, non determina ex se il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità, a tal fine essendo necessaria l’annotazione in atti RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti di ruralità qual prevista dall’art. 1, c omma 2, del d.m. 26 luglio 2012, cit. (cfr. Cass., 10 febbraio 2021, n. 3226; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32787; Cass., 9 novembre 2017, n. 26617; v., altresì, Corte Cost., 18 giugno 2015, n. 115);
5.3 -l ‘assetto normativo che, difatti, nella fattispecie viene in considerazione deve essere riassunto nei seguenti termini:
il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2bis e 2quater – nel prevedere che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità degli immobili (ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in l. n. 133 del 1994), gli interessati avrebbero dovuto presentare «una domanda di variazione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale» (per «l’attribuzione» RAGIONE_SOCIALEa categoria «A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o … D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale»), nonché che una siffatta domanda di variazione doveva essere convalidata dall’RAGIONE_SOCIALE dietro «attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale richiesta» – trovava attuazione nel d.m. 14 settembre 2011 che, per l’appunto, disciplinava espressamente – oltre alla istituzione di una classe «R», senza determinazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale, da attribuire alle unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6 (art. 1, comma 2) – le modalità di presentazione di una «domanda di variazione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale» (con allegata autocertificazione; art. 2, comma 1)
e lo svolgimento del relativo procedimento che, per quel che qui interessa, veniva definito (qualora di esito favorevole) «attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all’attività RAGIONE_SOCIALE.» (art. 5);
– il d.l. n. 201 del 2011, art. 13, cit. abrogava, però («a decorrere dal 1º gennaio 2012»), il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater (comma 14) e disponeva (al comma 14bis ) che le domande di variazione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale presentate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, c omma 2bis , cit. («anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto») producessero il (già) previsto riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; e (anche qui) rinviava ad apposito decreto ministeriale per la disciplina RAGIONE_SOCIALEe «modalità per l’inserimento negli atti catastali RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.»;
– ne conseguiva, quindi, il d.m. 26 luglio 2012, cit., che – nel disporre che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione in catasto del requisito RAGIONE_SOCIALEa ruralità di fabbricati («diversi da quelli censibili nella categoria D/10») doveva essere «apposta una specifica annotazione» (art. 1, comma 2) – per quel che qui rileva ha previsto che: a) – la domanda volta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità – e dunque, alla relativa «specifica annotazione» -andava presentata con riferimento «alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10» (art. 2, comma 3); b) – per le unità immobiliari, che («acquisendo o perdendo i requisiti di
ruralità») necessitavano di «un nuovo classamento e rendita» rimaneva fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione catastale ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, e del d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura Docfa) mentre «ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità» andava presentata «apposita richiesta» (art. 2, comma 6); c) – anche il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità si risolveva nella registrazione («mediante specifica annotazione») del relativo «provvedimento motivato del direttore RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio RAGIONE_SOCIALE» adottato in esito alla (eventuale) verifica disposta dall’amministrazione (artt. 4 e 5) ;
da ultimo il d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5ter , cit., ha disposto nei seguenti termini: «Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento RAGIONE_SOCIALE‘annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda.».
5.4 -come, allora, reso esplicito dalla (convulsa) sequenza normativa, sopra ripercorsa, – e come, peraltro, già rilevato dalla Corte nei termini di cui sopra s’è dato riassuntivamente conto – a fronte RAGIONE_SOCIALE‘originaria previsione di «una domanda di variazione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale» – e RAGIONE_SOCIALEa conseguente «attribuzione RAGIONE_SOCIALEa categoria catastale richiesta» (d.l. n. 70, cit., art. 7, comma 2 bis , e d.m. 14 settembre
2011) – la successiva evoluzione normativa RAGIONE_SOCIALEa materia ha portato alla emersione – ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità, e «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo», dunque con soppressione RAGIONE_SOCIALEa nuova categoria catastale (classe «R») che era stata prevista per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo (A/6), – di una «specifica annotazione» quale modalità di «inserimento negli atti catastali RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del requisito di ruralità» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14bis , e d.m. 26 luglio 2012, cit.); annotazione RAGIONE_SOCIALEa quale è stata prevista, come anticipato, la pubblicità (su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato) nei casi di « iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità», fermo restando l’obbligo dichiarativo (secondo procedura docfa) nelle diverse ipotesi di «un nuovo classamento e rendita» (per acquisto o perdita dei requisiti di ruralità);
5.5 -con specifico riferimento, poi, alla fattispecie controversa, lo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALEe Leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 5 -ter , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, cit., sollevate, in relazione agli artt. 3 e 53 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, dal giudice rimettente che aveva rilevato l’irragionevolezza di una disciplina che non prevedeva «un’eccezione per il caso in cui l’annotazione, pur in presenza dei presupposti sostanziali RAGIONE_SOCIALEa ruralità, non possa essere effettuata, in quanto, al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa istanza, la particella catastale identificativa RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare sia stata soppressa e sia confluita in un nuovo subalterno.» e che determinava «una ingiustificata disparità di trattamento tra le situazioni, sostanzialmente uguali, dei proprietari dei fabbricati che, prima RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità, siano stati oggetto di variazioni catastali, e dei titolari degli immobili di identica tipologia che, invece, non abbiano subito alcuna modifica»;
nel rilevare che le ratio RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in esame «è duplice e va rinvenuta, da un lato, nella finalità di semplificazione procedimentale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa ruralità ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’ICI e, dall’altro, nelle esigenze di certezza giuridica e di deflazione del contenzioso sorto a causa RAGIONE_SOCIALEa disorganicità del previgente quadro normativo risultante dalla stratificazione di diversi interventi legislativi e giurisprudenziali », la Corte Costituzionale ha, per l’appunto, rimarcato che i dubbi di illegittimità costituzionale poteva essere superati «sulla base di argomenti sistematici che tengono conto sia RAGIONE_SOCIALEa ratio RAGIONE_SOCIALEa disciplina censurata, sia RAGIONE_SOCIALEa funzione del sistema catastale», ed ha osservato che « L’aggiornamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze rientra .. nella funzione di conservazione propria del catasto, la quale è assolta dall’amministrazione finanziaria tenendo in evidenza, mediante operazioni di voltura e di verificazione, le mutazioni soggettive e RAGIONE_SOCIALEo stato degli immobili e RAGIONE_SOCIALEe correlate rendite. Alla stregua di tale sistema, ogni iscrizione relativa ad atti di aggiornamento viene registrata e rimane accessibile al fine di consentire in ogni tempo la ricostruzione storica RAGIONE_SOCIALEe vicende che hanno interessato ciascun immobile censito. Tra le variazioni tracciabili in catasto deve, quindi, includersi anche il frazionamento da cui derivi la soppressione RAGIONE_SOCIALEa particella oggetto di ripartizione e l’assunzione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare derivata, di un nuovo identificativo. In tale evenienza, le annotazioni storicamente afferenti alla particella soppressa non possono che essere effettuate su quella derivata, sia pure con espresso riferimento al precedente identificativo catastale.» (Corte Cost., 2 febbraio 2023, n. 12);
la Corte ha, altresì, rimarcato come le conclusioni in discorso trovassero riscontro (anche) in documenti di prassi RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ( istruzioni RAGIONE_SOCIALEa Direzione centrale catasto e cartografia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di cui alle circolari prot. 24818 del
17 maggio 2012 e prot. NUMERO_DOCUMENTO del 5 aprile 2013) ove si evidenziava che «per gli identificativi associati alle unità immobiliari soppresse, l’annotazione RAGIONE_SOCIALEa destinazione rurale ai sensi RAGIONE_SOCIALEa disciplina in scrutinio deve essere inserita manualmente ‘ menzionando lo stadio superato ‘», così che «L’informazione viene … associata all’unità immobiliare derivata, con la precisazione che il requisito deve essere riferito all’unità originaria da cui questa proviene, al fine di offrire un’adeguata rappresentazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda.»;
istruzioni, queste, del resto coerenti con la disciplina posta dal d.m. 26 luglio 2012, cit., che, come anticipato, implicava il ricorso alla procedura cd. Docfa (con la necessaria presentazione di una dichiarazione catastale, ai sensi del d.m. n. 701 del 1994) solo per le unità immobiliari che («acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità») necessitavano di «un nuovo classamento e rendita», mentre «ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità» andava presentata «apposita richiesta»;
5.6 – risulta, pertanto, destituita di fondamento la ricostruzione in diritto prospettata dalla ricorrente quanto alla sussistenza del requisito di ruralità, tra le parti in contestazione, in ragione del difetto di un accertamento contrario, e di un provvedimento di diniego, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE , provvedimento, questo, che andava adottato qualora avviata una verifica sull’istanza di parte (d.m. 26 luglio 2012, artt. 4 e 5);
anche per le unità immobiliari soppresse -che, già censite in catastato, avevano formato oggetto di una dichiarazione di variazione Docfa per fusione in una nuova, e derivata, unità immobiliare rimaneva necessaria, difatti, l’annotazione di ruralità prescritta dal d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2, cit., che integrava il requisito utile – oggettivamente ed esclusivamente correlato al dato catastale –
ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, c. 5-ter, cit.);
6. -l’infondatezza del quarto motivo di ricorso consegue da ciò che, come la Corte ha statuito secondo un consolidato principio di diritto, «l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari RAGIONE_SOCIALEa norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito» (così Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde , ex plurimis , Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588; Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass., 16 febbraio 2012, n. 2192);
– e si è, in particolare, rimarcato – a riguardo dei cd. fatti indice RAGIONE_SOCIALE‘incertezza normativa oggettiva (v. Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde , ex plurimis , Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 13 giugno 2018, n. 15452; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301) – che concorrono a determinare detta incertezza la ricorrenza di contrasti
giurisprudenziali (nella giurisprudenza di legittimità e anche di merito; cfr. Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588) ovvero di una pluralità di disposizioni «il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto» (così Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522);
nella fattispecie, come ben rilevato dal giudice del gravame, alcuna incertezza normativa residuava in ordine al criterio di identificazione RAGIONE_SOCIALEa connotazione di ruralità RAGIONE_SOCIALEe unità immobiliari una volta che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte ne avevano ascritto la derivazione al mero dato catastale (Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565), e ciò nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte espressa nel suo massimo grado ( in ragione del vincolo, posto dall’art. 374, comma 3, cod. proc. civ., alla sezione semplice dissenziente rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite);
-le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo al consolidamento in corso di causa dei pertinenti orientamenti interpretativi, RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in tema di unità immobiliari soppresse e non più censite in catasto;
-nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità;
-ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.