Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1148 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1148 Anno 2023
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ICI
sul ricorso iscritto al n. 4690/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Padova, nonché dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Roma, presso lo studio di quest’ultima eletRAGIONE_SOCIALEmente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO.
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Arco INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del direttore generale pro tempore, NOME COGNOME.
– INTIMATA – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 66/01/2018 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 9 luglio 2018, non notificata;
UDITA la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio non partecipata del 5 ottobre 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù RAGIONE_SOCIALE proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del RAGIONE_SOCIALE il 2 novembre 2020;
RILEVATO CHE
con tre distinti avvisi la RAGIONE_SOCIALE -concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione RAGIONE_SOCIALE‘ICI per il Comune di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE -accertava in relazione agli anni di imposta 2008/2009 e parte del 2010 l’omesso versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ICI sul presupposto che l’immobile (di cui alla p. ed. 3585, sito in INDIRIZZO.C. RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto il classamento nella categoria D/10 (dalla categoria D/1) solo dal mese di giugno del 2010 e che, quindi, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘orien tamento espresso dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione (sentenza n. 18562/2009) non poteva godere per le predette annualità RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’imposta prevista per la ruralità del bene immobile;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, richiamando le pronunce nn. 18565/2009 e 18570/2020 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni
Unite di questa Corte ed assumendo -per quanto è d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione – che:
-con riferimento ai fabbricati strumentali alle attività agricole RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE cooperative è la classificazione catastale l’unico elemento determinante l’esenzione, con la conseguenza che la ruralità di un immobile ad uso strumentale è collegata alla categoria catastale D/10;
-in data 6 ottobre e 22 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2009, dopo le menzionate pronunce del Giudice di legittimità, il Servizio del Catasto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE autonoma di RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato ai propri uffici periferici che per censire gli immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE agricole nella categoria catastale D/10 era necessario presentare una denuncia di variazione per cambio di destinazione ed allegare una dichiarazione sostituRAGIONE_SOCIALE di atto di notorietà per certificare la strumentalità RAGIONE_SOCIALE‘immobile all’attività RAGIONE_SOCIALE, oltre che pagare i diritti catastali;
-che la RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato tali adempimenti in data 4 maggio 2010, conseguendo la variazione (da D/1 a D/10) in atti dal 15 giugno 2010 e che per il periodo precedente, oggetto di giudizio, non aveva diritto all’agevolazione;
che con la riepilogata normaRAGIONE_SOCIALE (art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011, art. 13, co. 14 bis, co. 14 bis lett. d), co. 21, del D.L. n. 201/2011, art. 29, co. 8, del D.L. 216/2011, art. 3, co. 19, del D.L. n. 95/2012, D.L. n. 102/2013, decreti ministeriali nn. 14 settembre 2011 e 26 luglio 2012) lo Stato aveva disciplinato la procedura amministraRAGIONE_SOCIALE per chiedere la variazione catastale in D/10 degli immobili rurali, nonché la correlata e distinta procedura per far conseguire a tali beni la predetta categoria, con effetti retroattivi, sino al quinquennio precedente la data RAGIONE_SOCIALE domanda « mediante l’apposizione di una peculiare ‘annotazione negli atti catastali’ » (v. pagina n. 7 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
che il menzionato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE categoria catastale D/10 sino al quinquennio antecedente la data RAGIONE_SOCIALE domanda si era tradotta in un’agevolazione fiscale, come tale di stretta interpretazione, in quanto costituente deroga al sistema definito dalle norme tributarie impositrici;
che la RAGIONE_SOCIALE non aveva presentato l’autocertificazione per dichiarare che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità anche nel quinquennio antecedente;
che non potevano essere accolti gli argomenti difensivi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto:
la domanda presentata dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2010 era finalizzata ad ottenere la variazione catastale con effetti ex nunc, ma solo la distinta autocertificazione disciplinata dall’art. 2, co. 4, del d.m. 26 luglio 2012 (alla quale seguiva una specifica annotazione negli atti catastali) consenRAGIONE_SOCIALE di conseguire il beneficio fiscale per il quinquennio precedente;
l’autocertificazione presentata dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2010 era volta a dichiarare la « ‘strumentalità e la necessarietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile all’attività RAGIONE_SOCIALE‘ …, ma non anch e che lo stesso immobile ‘possedeva, in via continuaRAGIONE_SOCIALE, i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda’, come testualmente previsto dal più volte citato comma 2 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 » (v. pagine nn. 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2, co. 5 ter, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013 « comprova che l’intento del legislatore era unicament e quello di imporre un determinato significato agevolativo sin dalla disposizione contenuta nel comma 2 bis 7, co. 2, del d.l. n. 70/2011» , risultando, in ogni caso, « l’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE disposizione di legge che prescriveva la presentazione di quella autocertificazione con quello specifico contenuto » (v. pagina n. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
-la cooperaRAGIONE_SOCIALE non aveva formato e depositato al Catasto detta autocertificazione, per cui « quest’ultimo Ufficio non ha mai apposto sulla p. ed. 3585 la già indicata, peculiare, annotazione catastale » (v. pagina n. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), con la conseguenza di dover escludere, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposizione in oggetto, il carattere rurale dei beni per gli anni in contestazione;
avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 7 febbraio 2019 tramite posta elettronica certificata alla RAGIONE_SOCIALE, formulando un unico, articolato, motivo d’impugnazione;
3. RAGIONE_SOCIALEEl RAGIONE_SOCIALE restava intimata
CONSIDERATO CHE:
con un unico, variamente articolato, motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe seguenti disposizioni vigenti all’epoca dei fatt i:
RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE L. n. 106/2011, nella parte in cui prevedeva che « ‘alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un’autocertificazione (…) nell a quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuaRAGIONE_SOCIALE a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda, i requisiti di ruralità’ » (così a pagina n. 11 del ricorso);
RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, nella parte in cui prevedeva che « Le domande di variazione RAGIONE_SOCIALE categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita’ (…) fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo » (così a pagina n. 11 del ricorso);
RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co. 5 ter, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, nella parte in cui prevedeva che « ‘l’ articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (…) deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7, comma 2-bis, del decreto-
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento RAGIONE_SOCIALE‘annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita’ di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (… ) » (così alle pagine nn. 11 e 12 del ricorso);
d. RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co. 3, del d.m. 26 luglio 2012, emanato in attuazione del predetto art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che « ‘La domanda di cui al comma 1 è presentata ai fin i del riconoscimento del requisito di ruralità’ (…) ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10 » (così a pagina n. 12 del ricorso);
e. RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co. 2, del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Finanze del 26 luglio 2012, emanato in attuazione del predetto art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui prevedeva che « Restano salvi gli effetti RAGIONE_SOCIALEe domande presentate ai sensi del comma 2bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. La presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande e l’inserimento negli atti catastali RAGIONE_SOCIALE‘annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità (…) a deco rrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda » (così a pagina n. 12 del ricorso);.
Il tutto, sostenendo che la Commissione regionale avesse ingiustamente ritenuto che l’autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L. n. 70/2011 (con la quale -giova ripetersi – il contribuente dichiara che l’immobile possiede, in via continuaRAGIONE_SOCIALE a decorrere dal quinto anno antecedente a quello RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda, i requisiti di ruralità), dovesse essere presentata, al fine di ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ruralità, anche per gli anni precedenti a quello RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione, anche da chi aveva già ottenuto nei cinque anni precedenti il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ruralità degli immobili a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del D.L. n. 557/1993, con attribuzione RAGIONE_SOCIALE categoria D/10.
Nello specifico, la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha contestato i rilievi del Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello nella parte in cui ha ravvisato nella previsione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co. 2 -bis, del D.L. n. 70/2011 una norma agevolaRAGIONE_SOCIALE, come tale di stretta interpretazione, e nella menzionata autocertificazione un requisito autonomo per conseguire il beneficio RAGIONE_SOCIALE retroattività RAGIONE_SOCIALE‘esenzione nei cinque anni precedenti la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda.
A tale opzione interpretaRAGIONE_SOCIALE, la contribuente ha opposto il dato letterale RAGIONE_SOCIALEe norme sopra richiamate, che avrebbe consentito -a suo dire di stabilire che la procedura prevista dall’art. 7, co. 2 bis, del D.L. 70/2011 era in grado di conferire efficacia retroatRAGIONE_SOCIALE al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE rura lità degli immobili, mentre l’art. 2, co. 3, del decreto ministeriale del 26 luglio 2012, avente la medesima valenza RAGIONE_SOCIALEe norme di rango primario in quanto emanate in base al rinvio operato dal citato art. 13, co. 14 bis, del D.L. n. 201/2011, escludeva d all’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda le unità immobiliari che già avessero ottenuto il riconoscimento del requisito RAGIONE_SOCIALE ruralità con attribuzione RAGIONE_SOCIALE categoria D/10.
Per tale via, dunque, l’istante ha ritenuto arbitraria la valutazione del Giudic e RAGIONE_SOCIALE‘appello nella parte in cui ha dato rilevanza al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, co. 2, del decreto ministeriale del 26 luglio 2012 (e quindi al principio di retroattività quinquennale RAGIONE_SOCIALE dichiarazione) sulla base RAGIONE_SOCIALE norma (art. 2, co. 5-ter, del D.L. n. 102/2013) di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 14 bis del D.L. n. 201/2011 e non anche alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, co. 3, del medesimo decreto (secondo cui, nella versione interpretaRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la domanda volta al conseguire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ruralità non doveva essere presentata in relazione ad unità già accertate in categoria D/10), osservando che la norma di interpretazione autentica non precludeva « la retrocessione del riconoscimento del requisito di ruralità agli accertamenti preesistenti» (v. pagina n. 21 del ricorso).
In conclusione, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto non corretta l’interpretazione del quadro normativo fornita dal Giudice regionale, in quanto gli artt. 13, co. 14 bis, del D.L. 2018/2011, 7, co. 2, del d.m. 26 luglio 2012, 2, co. 5 ter, del D.L. 102/2013 non hanno riguardato le unità immobiliari
già accertate in categoria D/10, ma hanno disciplinato solo gli effetti RAGIONE_SOCIALEe nuove domande ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ruralità.
Quindi, la ricorrente, nel ribadire di aver già ottenuto per la propria unità immobiliare la variazione RAGIONE_SOCIALE categoria catastale in D/10, ha rappresentato di possedere il requisito RAGIONE_SOCIALE ruralità, dovendo, pertanto, « beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘estensione di tale requisito per il quinquennio precedente, al pari di quelle oggetto di domanda ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 2 bis, del D.L: 13 maggio 2011, n. 70» (v. pagina n. 22 del ricorso), .
OSSERVA
Il ricorso non può essere accolto. Queste le ragioni.
6.1. Risulta pacifico, come evidenziato nella sentenza impugnata, che:
-la RAGIONE_SOCIALE aveva presentato, in data 4 maggio 2010, per l’opificio di sua proprietà (accatastato nell’anno 2006 nella categoria D/1) la denuncia di variazione per cambio di destinazione, in uno alla dichiarazione sostituRAGIONE_SOCIALE di atto di notorietà (cd. autocertificazione) attestante solo la strumentalità RAGIONE_SOCIALE‘immobile all’attività RAGIONE_SOCIALE, così conseguendo la variazione catastale richiesta (dalla categoria D/1 a quella D/10), in atti dal 15 giugno 2010.
la contribuente non aveva atRAGIONE_SOCIALEto la procedura prevista dal D.L. n. 70/2011.
-la RAGIONE_SOCIALE non aveva, pertanto, predisposto l’« autocertificazione sul possesso dei requisiti di ruralità, in via continuaRAGIONE_SOCIALE, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda, formata ai sensi RAGIONE_SOCIALE menzionata normaRAGIONE_SOCIALE statale competente a riconoscere il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘esenzione retroatRAGIONE_SOCIALE fini a cinque anni. Documento, questo, che la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE – come essa stessa riconosce -non ha dunque mai formato e depositato al Catasto, per cui quest’ultimo Ufficio non ha mai apposto sulla p. ed. 3585 la già
indicata, peculiare, annotazione catastale » (così a pagina n. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
6.2. Il nucleo concettuale RAGIONE_SOCIALEe ragioni del ricorso riposa sul rilievo che la RAGIONE_SOCIALE, avendo già acquisito per l’immobile in oggetto la categoria catastale D/10, non doveva ripresentare alcuna domanda per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ruralità, come chiarito dall’ art. 2, co. 3, del d.m. 26 luglio 2012, secondo cui « La domanda di cui al comma 1 (ndr. e cioè « le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralita’ ») è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10».
Senonchè, detto argomento disvela una lettura non completa RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, poichè omette di considerare che il Giudice regionale ha espressamente negato la necessità, per la RAGIONE_SOCIALE, di presentare la domanda di cui si discute, avendo avuto cura di precisare che, in base alla procedura di cui al D.L. n. 70/2011, « non era necessario presentare (meglio, ripresentare) la domanda di variazione catastale, avendo già ottenuto nel 2010 la richiesta NUMERO_DOCUMENTO» (v. pagina n. 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Consegue a tanto che il rilievo RAGIONE_SOCIALE non necessità RAGIONE_SOCIALE domanda e quindi il riferimento all’art. 2, co. 3, del citato decreto ministeriale non risultano utili alle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, la quale sul punto non si confronta efficacemente con le moRAGIONE_SOCIALEzioni RAGIONE_SOCIALE pronuncia contestata, così integrando, al riguardo, un profilo di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE stessa, discorrendo RAGIONE_SOCIALE superfluità RAGIONE_SOCIALE citata domanda, in realtà, già considerata tale dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello.
6.3. Vero è, piuttosto, che la Commissione ha reputato « invece necessario presentare l ‘autocertificazione per dichiarare che l’immobile di interesse possedeva i requisiti di ruralità anche per il periodo antecedente, e sino a quinto anno o al minor periodo di interesse, a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda … », chiarendo che «la mera
‘domanda’ (ndr. quella già presentata nell’anno 2010) … era finalizzata a ottenere la variazione catastale con effetti ex tunc (ndr. profilo questo non oggetto di controversia), ma solo l’allegata ma distinta ‘autocertificazione disciplinata dal successivo comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del medesimo decreto (alla quale seguiva una specifica ‘annotazione’ negli atti catastali) ero lo strumento necessario per conseguire quel beneficio fiscale anche per il periodo precedente» (v. pagina n. 8 RAGIONE_SOCIALE sentenza) .
Non solo. Il Giudice territoriale ha pure opportunamente chiarito che quella presentata dalla RAGIONE_SOCIALE « unitamente alla denuncia di variazione catastale era un’autocertificazione volta a dichiarare ‘la strumentalità e la necessarietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile all’attività RAGIONE_SOCIALE …, ma non anche che lo stesso immobile ‘possedeva, in via continuaRAGIONE_SOCIALE, i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda, come testualmente previsto dal più volte citato comma 2 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d.l. n . 70 del 2011 » (così alle pagine nn. 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza in esame) .
6.4. La valutazione RAGIONE_SOCIALEe citate norme compiuta dal Giudice regionale risulta corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le modalità (di variazione-annotazione) catastale, che presuppongo l’autocertificazione, consentono di pervenire alla classificazione RAGIONE_SOCIALE ruralità dei fabbricati, anche retroatRAGIONE_SOCIALEmente, onde beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione Ici, soltanto sulla base di una procedura ad hoc , contemplata dal citato D.L. 70/2011 e le altre, sopra citate, disposizioni connesse.
La Corte ha, infatti, chiarito che il « D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 … ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEe categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass., Sez. 5^, 20
aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2019, n. 21094) » (così, Cass. n. 34764/2022).
Ed ancora. Ad integrazione RAGIONE_SOCIALE pur già compiuta moRAGIONE_SOCIALEzione del Giudice Regionale, va, altresì, posto in evidenza che, ai fini del riconoscimento retroattivo RAGIONE_SOCIALE ruralità, risultava necessaria non solo la specifica autocertificazione concernente il possesso dei requisiti di ruralità per il quinquennio precedente alla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 70 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 106 del 2011, e RAGIONE_SOCIALEe norme successive, ma anche che il relativo procedimento venisse concluso con la relaRAGIONE_SOCIALE annotazione in atti (cfr. Cass. n. 7930/2016; Cass. n. 16280/2017; Cass. n. 26117/2017, che richiama la Corte costituzionale ord. n. 115 del 2015, Cass. n. 32787/2018; Cass. n. 21094/2019; Cass. n. 3226/2021; Cass. n. 26375/21; Cass. n. 26375/21; Cass. 5708/2022; Cass. n. 34764/2022 cit., che richiama altresì Cass. n. 5769/2018; Cass. n. 33932/2019; Cass. n. 22124/2020; Cass. n. 9971/2021; Cass. n. 17038/2021; Cass. n. 18266/2021; Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 29283/2021; Cass., n. 10002/2022; Cass. n. 10894/2022).
Ebbene, nel caso in rassegna, mancano sia la predetta specifica autocertificazione, che l’annotazione in atti del procedimento contemplata dal citato D.L. 70/2011 e dalle altre disposizioni collegate, il che rende corretta, sul versante giuridico, la valutazione del Giudice regionale.
6.5. Deve aggiungersi a quanto p recede che l’impianto difensivo RAGIONE_SOCIALE ricorrente risente di una non superabile contraddizione nella parte in cui sostiene la tesi RAGIONE_SOCIALE‘esonero dalla procedura di cui al D.L. n. 70/2011 e successive disposizioni, laddove proprio tale normaRAGIONE_SOCIALE consenRAGIONE_SOCIALE di conseguire il beneficio RAGIONE_SOCIALEe retroattività RAGIONE_SOCIALE categoria.
In tale prospetRAGIONE_SOCIALE, quindi, anche chi godeva -come la RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE categoria D/10 aveva l’onere di presentare l’autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L.70/2011, essendo questa l’unica modalità per usufruire del suddetto beneficio, il che – diversamente da
quanto opinato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE contribuente -non ha determinato alcuna disparità di trattamento con coloro (come l’istante) che avevano già presentato la domanda, essendo stati questi (e la ricorrente) posti nella condizione, quantomeno, di integrarla nel termine stabilito (e prorogato) per tutti i contribuenti.
In definiRAGIONE_SOCIALE, la variazione catastale (in D/10) conseguita nell’anno 2010 dalla RAGIONE_SOCIALE ha integrato il dato oggettivo su cui si è fondata la ruralità del bene e quindi la relaRAGIONE_SOCIALE esenzione, in termini valevoli solo per il futuro (a partire dalla messa in atti RAGIONE_SOCIALE nuova categoria), come nella specie accaduto.
L’effetto retroattivo RAGIONE_SOCIALE ruralità esigeva, invece la menzionata, specifica autocertificazione di cui all’art. 7, co. 2 bis, del D.L.70/2011 e che il relativo procedimento venisse concluso con la relaRAGIONE_SOCIALE annotazione in atti, costituente essi requisiti autonomi dalla mera domanda e funzionali ad estendere il beneficio ai cinque anni precedenti la dichiarazione
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe valutazioni sopra svolte, che assumo valore assorbente rispetto ad ogni altra questione il ricorso va, quindi, rigettato.
Non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, non essendosi la controparte costituta.
Nondimeno, va dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dà atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.