Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 802 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 802 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19348/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura dello Stato , che la rappresenta e difende per legge
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 71/02/2021 depositata in data 27.1.2021;
N. 19348/21 R.G.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del Piemonte rigettò l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 76/2019 della C.T.P. di Cuneo, che aveva a sua volta accolto il ricorso di NOME COGNOME in relazione alla cartella di pagamento notificatagli il 18.6.2018, limitatamente alle sanzioni oggetto di iscrizione a ruolo straordinario, irrogate per ritenute indebite compensazioni di tributi;
nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che la cartella impugnata non illustrava le ragioni per cui era stato emesso il ruolo straordinario, il cui presupposto è il giustificato timore che il credito erariale possa andare perduto , il che consente appunto all’erario di riscuotere anticipatamente le somme dovute dal contribuente per imposte e sanzioni; avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste NOME COGNOME con controricorso, illustrato da memoria;
considerato che:
1.1 -con l’unico motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 27, comma 19, del d.l. n. 185/2008, dell’art. 15 -bis d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, nonché dell’art. 13, commi 1 e 5, d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600/1973, per aver la C.T.R. ritenuto che la cartella impugnata fosse priva di motivazione circa le ragioni che avevano giustificato l’iscrizione a ruolo straordinario, giacché si trattava di riscuotere somme
N. 19348/21 R.G.
indebitamente compensate con crediti inesistenti, il che consentiva appunto -ai sensi dell’art. 27 cit., una tale modalità di recupero;
2.1 -l’ eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, è fondata;
infatti, risulta agli atti (per stessa ammissione della ricorrente) che l’atto di recupero del credito portato dalla cartella oggetto di questo giudizio, separatamente impugnato dal COGNOME, è stato annullato dalla C.T.P. di Cuneo con sentenza n. 433/2019 e che il relativo appello erariale -secondo quanto affermato dal controricorrente in memoria -è stato rigettato dalla C.T.R. piemontese;
ne discende che -anche a prescindere dall’esito del predetto giudizio d’appello -l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto astenersi dal proseguire l’azione di recupero coattivo, preannunciata con la cartella oggetto di questo giudizio, dovendo anzi procedere all’immediato sgravio della posta creditoria, salva eventuale nuova iscrizione , secundum eventum litis ;
infatti, costituisce principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui ‘ L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo RAGIONE_SOCIALE imposte, degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che n e è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice
N. 19348/21 R.G.
dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’ecceden za versata ‘ (Cass., Sez. Un., n. 758/2017; Cass. n. 22938/2020; Cass. n. 7334/2021);
è quindi evidente che l’RAGIONE_SOCIALE è priva d’interesse a ricorrere, ex art. 100 c.p.c., giacché il credito per sanzioni, benché in origine correttamente iscritto a ruolo straordinario, non può più essere recuperato coattivamente, quantomeno in base alla cartella oggetto di questo giudizio;
3.1 in definitiva, il ricorso è inammissibile; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
t rattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 (v. Cass. n. 1778/2016);
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi cui aggiungersi € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.11.2022.