Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20428 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1327/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE liquidazione , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , come da procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1055/04/2016, depositata il 10.10.2016.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME nell’udienza pubblica del 29.02.2024.
Oggetto:
Tributi
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentito , per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’aAVV_NOTAIO dello Stato NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La CTP di Vicenza accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, che riguardava sia imposte relative ad accertamenti divenuti definitivi, sia il ruolo straordinario derivante da un atto di contestazione di sanzioni.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, osservando che:
-l’annullamento della cartella di pagamento si riferiva al solo ruolo straordinario oggetto dell’impugnazione, dovendosi ritenere impregiudicate le altre voci indicate nella cartella;
-l’emissione del ruolo straordinario era giustificata dalla richiesta di concordato preventivo, avanzata per ben due volte dalla contribuente e comprovante il suo stato di insolvenza o, per lo meno, di ‘estrema difficoltà’, trattandosi di società in liquidazione, a nulla rilevando l’intervenuto annullamento della sentenza dichiarativa di fallimento da parte della Corte di Appello di Venezia, in quanto si doveva considerare anche l’entità della pretesa, pari ad € 3.806.874,20, a fronte di un capitale sociale pari ad € 60.000,00;
-la contemporanea pendenza del ricorso avverso l’atto prodromico non precludeva la possibilità di emissione del ruolo straordinario che aveva lo scopo di salvaguardare l’erario nella fase della riscossione, ben potendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appostare in seguito eventuali modifiche agli importi del ruolo stesso;
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un unico articolato motivo.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, per la nullità del ruolo straordinario e della cartella di pagamento, per avere la CTR errato nel ritenere legittima l’iscrizione a ruolo straordinario della pretesa, relativa a sanzioni, benchè poi parzialmente annullata dalla CTP di Vicenza in separato giudizio e nonostante il ritorno in bonis della contribuente, a seguito dell ‘annullamento d ella sentenza di fallimento, non essendo sufficiente a giustificare detta iscrizione l’indicazione di un asserito stato di insolvenza o di estrema difficoltà, senza dimostrare la sussistenza di comportamenti volti a disperdere il patrimonio aziendale.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che l’iscrizione nel ruolo straordinario previsto dall’art. 15bis del d.P.R. n. 602 del 1973 consente all’Amministrazione finanziaria di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi e, quindi, già nel corso del giudizio di primo grado, alla riscossione dell’intero importo RAGIONE_SOCIALE imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo RAGIONE_SOCIALE imposte e degli interessi (con esclusione RAGIONE_SOCIALE sanzioni) consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari.
Poiché si tratta di una procedura eccezionale, la stessa è giustificata solo se sussiste un ‘fondato pericolo per la riscossione’ (art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973), per cui l’Amministrazione è obbligata ad indicare nella cartella le ragioni per cui, in deroga alla procedura ordinaria, tale pericolo è ritenuto
sussistente e non, quindi, aprioristicamente affermato (Cass. n. 22306/2021; Cass. n. 12239/2017).
E’ stato altresì affermato che il fallimento del contribuente è circostanza che integra di per sé il requisito del “periculum in mora” richiesto per l’iscrizione RAGIONE_SOCIALE imposte nel ruolo straordinario (Cass. n. 12887/2007).
Questa Corte ha, tuttavia, precisato, che ‘In tema di riscossione dei tributi, ai fini dell’iscrizione nel ruolo straordinario, non è idonea ad integrare il requisito del “fondato pericolo per la riscossione” la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società occorrendo, invece, che a tale condizione si accompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l’occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l’adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un “vulnus” per il credito’ (Cass. n. 22529 del 18/07/2022).
6.1 Nella specie, risulta che l’iscrizione nel ruolo straordinario è stata effettuata, in quanto la società aveva avanzato la richiesta di concordato preventivo. Dalla sentenza si evince, tuttavia, che la Corte di Appello di Venezia aveva successivamente annullato la sentenza dichiarativa di fallimento, emessa dal Tribunale di Vicenza.
6.2 Orbene, la sola difficoltà economica e lo stato di liquidazione della contribuente, in mancanza di ulteriori elementi, in grado di evidenziare il concreto pericolo per la riscossione della pretesa fiscale, non sono sufficienti per giustificare la misura straordinaria adottata.
Risulta, peraltro, che l’atto presupposto alla cartella esattoriale è stato parzialmente annullato, seppure con decisione ancora non definitiva.
7.1 A tale proposito va ribadito l’ormai univoco orientamento di questa Corte, secondo il quale «L’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo RAGIONE_SOCIALE imposte, degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante: ne deriva che, qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata» (Cass. Sez. U. n. 758 del 13.01.2017; Cass. n. 22938 del 21.10.2020).
7.2 Il principio sopra enunciato trova il suo fondamento nella immediata esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze del giudice tributario e, quindi, nella conseguente perdita di efficacia dell’atto impositivo sottostante all’iscrizione a ruolo, a seguito del suo annullamento , anche parziale e ancorchè non definitivo, in sede giudiziaria.
7.3 L’atto annullato, anche parzialmente, pertanto, non può più costituire titolo idoneo a legittimare neppure un’azione di natura cautelare, qual è quella di riscossione provvisoria dell’imposta, essendo irrilevante che detta misura sia stata adottata al fine di
consentire all’agente della riscossione di ottenere l’ammissione dell’intero credito al passivo fallimentare.
Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito deve essere accolto il ricorso introduttivo della lite.
Il percorso evolutivo della giurisprudenza nella materia trattata giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite.
Compensa fra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024