Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10589 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante
-intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Catania, n. 10940/2021 depositata il 10 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L’Agenzia propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che riteneva la stessa decaduta dalla potestà impositiva in quanto la cartella con la iscrizione a ruolo è avvenuta il data 12 ottobre 2011, mentre in base alla l. n. 289/2002 le cartelle conseguenti ad iscrizione a ruolo relative alla legge stessa
NOME STRAORDINARIO
(di condono) avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2008.
La contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 15 bis, d.p.r. n. 602/1973 e 9 bis l. n. 289/2002.
1.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Lo stesso addebita alla CTR di avere ritenuto la decadenza sebbene il ruolo oggetto di giudizio fosse di natura straordinaria ai sensi dell’art. 15 bis d.p.r. n. 602/1973, come tale a parere dell’Agenzia non soggetto a decadenza.
La natura di ruolo straordinario di quello di specie emerge dal testo della sentenza impugnata (cfr. parte in fatto).
La particolarità del ruolo straordinario consiste nel fatto che lo stesso può essere emesso per la somma integrale ancorché sia in corso un giudizio, in quanto vi sarebbe pericolo nella riscossione (cfr. art. 11 d.p.r. n. 602/1973).
A fronte, dunque, di una cartella notificata per riscuotere l’intero importo, qual è quella formata sulla base del ruolo straordinario, il contribuente può certamente eccepire la decadenza della potestà impositiva, e l’amministrazione non può certo difendersi limitandosi ad allegare l’assenza di termine decadenziale con riferimento al ruolo straordinario, ma deve dimostrare la persistenza della potestà impositiva che deve essere esercitata comunque, per ogni tributo, nei termini decadenziali.
In via generale è vero che si avrà avviso di accertamento, impugnazione, iscrizione straordinaria in corso di causa, in luogo quindi di quella provvisoria, per cui senz’altro questa non soggiace a termine decadenziale visto che l’iscrizione a ruolo non è ancora avvenuta.
Ma nella specie venne emessa una cartella a seguito di un condono, e quindi la CTR ha ritenuto che a seguito di tale fattispecie dovesse provvedersi, entro il 31 dicembre 2008, alla notifica della cartella sulla base dell’iscrizione a ruolo.
In effetti l’art. 37, comma 44, della l. n. 248/2006 stabilisce che ‘La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002’.
Orbene emerge in proposito che la contribuente aveva proposto ricorso avverso il diniego di condono (motivato dal mancato versamento degli importi previsti dalla disciplina condonistica) relativo all’anno 2001, e la relativa controversia era poi stata definita con ordinanza di questa Corte n. 10579 del 2014, prodotta dall’Agenzia.
Ne deriva che per tale annualità la decadenza non risulta essersi verificata, perché dapprima l’Agenzia oppose il diniego, e poi lo stesso venne impugnato e il giudizio, come detto sopra, venne chiuso in questa Sede, peraltro favorevolmente all’erario (tramite il rigetto del ricorso introduttivo).
Con riferimento all’annualità 2002 invece le difese dell’erario rimangono indimostrate; espressamente l’altra ordinanza di questa Corte, n. 10578 del 2014, pur allegata dall’erario, si riferisce all’annualità 2000 (cfr. pag. 3 dell’atto d’appello), mentre nulla si ritrae circa un giudizio di revocazione relativo all’annualità in questione.
Per essa vale allora il rilievo del giudice di merito, per cui si è constatato che solo nel 2011 avvenne l’iscrizione, appunto in forma straordinaria.
Da quanto precede emerge il parziale accoglimento del ricorso, co cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito che si conformerà ai principi qui affermati.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della SiciliaCatania, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025