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RTI e Riscossione Tributi: obbligo di iscrizione

Una contribuente ha contestato un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti emesso da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), sostenendo che una delle società del gruppo non era iscritta all’albo ministeriale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che nell’ambito della riscossione tributi, l’obbligo di iscrizione vale solo per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, e non per quelle che forniscono servizi secondari e di supporto.

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Pubblicato il 29 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

RTI e Riscossione Tributi: l’Obbligo di Iscrizione all’Albo non è per Tutti

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha fornito un importante chiarimento sui requisiti necessari per le imprese che operano nel settore della riscossione tributi all’interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). La decisione stabilisce un principio fondamentale: l’obbligo di iscrizione all’albo ministeriale non si applica indiscriminatamente a tutti i membri del raggruppamento, ma solo a quelli che svolgono le attività principali e strategiche. Analizziamo i dettagli del caso e le implicazioni di questa pronuncia.

I Fatti di Causa

Una contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento per la tassa sui rifiuti (Tarsu/Tia) relativo agli anni 2011-2012. L’atto era stato emesso da un RTI, concessionario del servizio di accertamento e riscossione per il territorio. La cittadina ha impugnato l’avviso, sostenendo la sua illegittimità per un vizio di fondo: una delle tre società componenti l’RTI non era iscritta nell’apposito albo ministeriale previsto per i soggetti abilitati alla gestione dei tributi locali.

In primo grado, il giudice ha dato ragione alla contribuente, annullando l’atto. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la decisione, ritenendo l’avviso pienamente legittimo. La questione è così giunta all’esame della Corte di Cassazione.

L’Obbligo di Iscrizione per la Riscossione Tributi negli RTI

Il fulcro della controversia riguardava l’interpretazione dell’obbligo di iscrizione all’albo ministeriale per le società che operano in RTI. La difesa della contribuente si basava sull’idea che tale requisito dovesse essere posseduto da tutte le imprese del raggruppamento, senza eccezioni.

La Cassazione ha invece sposato un approccio più funzionale, basato sulla distinzione dei ruoli all’interno dell’RTI. Nel caso specifico, si trattava di un RTI di tipo ‘verticale’ o ‘misto’, in cui le società avevano compiti ben distinti:

* Attività Principali: Due società si occupavano del cuore del servizio, ovvero l’accertamento e la riscossione tributi, sia volontaria che coattiva.
* Attività Secondarie: Una terza società era incaricata di mansioni di supporto, come la comunicazione con i cittadini, i rapporti con gli enti locali, il call center e il data entry.

Secondo la Corte, il requisito soggettivo dell’iscrizione all’albo è strettamente legato alla natura delle prestazioni ‘fungibili’, cioè quelle centrali e intercambiabili del servizio di riscossione. Non è invece richiesto per le attività meramente strumentali e di supporto.

La Decisione della Corte sulla Riscossione Tributi

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento. Ha stabilito il principio di diritto secondo cui, in un RTI di tipo misto affidatario del servizio di riscossione tributi, la qualifica soggettiva (l’iscrizione all’albo) è necessaria solo per le società che svolgono le attività principali. Non è richiesta, invece, per le imprese associate che si occupano di attività secondarie di mero supporto, non fungibili con la prestazione principale e svolte in funzione servente a quest’ultima.

le motivazioni

La Corte ha fondato la sua decisione su diverse argomentazioni. In primo luogo, ha richiamato i principi del diritto degli appalti pubblici, che distinguono tra raggruppamenti ‘orizzontali’ (dove tutti eseguono la stessa prestazione) e ‘verticali’ (dove c’è una divisione tra prestazione principale e secondaria). Sebbene la concessione di servizi pubblici abbia una disciplina propria, questi principi sono stati ritenuti estendibili.

In secondo luogo, la sentenza ha evidenziato come la stessa lex specialis (il bando di gara) prevedesse questa distinzione, richiedendo l’iscrizione all’albo solo per le imprese preposte alle attività principali. Ritenere illegittima tale previsione avrebbe significato andare contro i principi di proporzionalità e di massima partecipazione alle gare pubbliche.

Infine, i giudici hanno osservato che solo una normativa successiva (del 2019) ha introdotto un obbligo di iscrizione in una sezione separata dell’albo anche per le società di supporto, confermando implicitamente che tale obbligo non esisteva all’epoca dei fatti contestati.

La Corte ha inoltre respinto le altre doglianze della contribuente, relative alla presunta carenza di motivazione dell’avviso e all’eccezione di decadenza, giudicata inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello.

le conclusioni

Questa sentenza offre un’indicazione chiara e pragmatica per gli operatori del settore. Le imprese che si uniscono in RTI per partecipare a gare per la riscossione tributi possono strutturarsi in modo flessibile, affidando compiti di supporto a società specializzate che non necessitano della specifica iscrizione all’albo ministeriale. Ciò favorisce la concorrenza e l’efficienza, senza compromettere la qualità e la legittimità del servizio, a condizione che le imprese responsabili delle attività ‘core’ posseggano tutti i requisiti di legge. Per i contribuenti, la decisione conferma che la legittimità di un atto di accertamento dipende dalla qualifica di chi esercita effettivamente il potere impositivo, e non da quella di chi svolge compiti puramente accessori.

In un RTI per la riscossione tributi, tutte le imprese devono essere iscritte all’albo ministeriale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di iscrizione vale solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione. Le imprese che si occupano di attività secondarie e di supporto (es. call center, comunicazione) non sono tenute a possedere tale requisito.

Qual è la differenza tra un RTI di tipo ‘verticale’ e uno ‘orizzontale’ in questo contesto?
In un RTI ‘orizzontale’, tutte le imprese eseguono lo stesso tipo di prestazione e devono possedere gli stessi requisiti. In un RTI ‘verticale’ o ‘misto’, come nel caso analizzato, c’è una divisione di compiti tra chi svolge la prestazione principale (la riscossione) e chi quelle secondarie (supporto). I requisiti soggettivi, come l’iscrizione all’albo, si applicano solo ai primi.

La mancata iscrizione di un’impresa di supporto rende illegittimo l’avviso di accertamento emesso dall’RTI?
No. La sentenza chiarisce che se l’impresa non iscritta svolge unicamente attività di supporto, strumentali e non fungibili con quelle principali, la sua partecipazione all’RTI non invalida gli atti di accertamento emessi dal raggruppamento, a condizione che le società incaricate delle attività di riscossione siano regolarmente iscritte.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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