Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15559 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2652/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 2772/2020 depositata il 09/06/2020.
Udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME. udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatti rilevanti di causa.
§ 1. NOME COGNOME propone sei motivi di ricorso per la cassazione AVV_NOTAIOa sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma AVV_NOTAIOa prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di RAGIONE_SOCIALE per maggiore Tarsu/Tia 2011-2012 notificatole il 27.12.2017 dal RAGIONE_SOCIALE (concessionario AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE per RAGIONE_SOCIALE e provincia) composto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che:
-diversamente da quanto affermato dal primo giudice, che aveva accolto il ricorso originario AVV_NOTAIOa COGNOME stante la carente legittimazione del RTI in questione perché non iscritto all’albo ministeriale dei concessionari, l’avviso di RAGIONE_SOCIALE in questione era stato legittimamente aAVV_NOTAIOato dal RTI, il quale si era aggiudicato in gara pubblica il servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ed era poi stato investito AVV_NOTAIOa relativa concessione con regolare contratto AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE n. 095-2011;
-quanto al requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione all’albo ministeriale (artt. 52 e 53 d.lgs.446/97), era necessario e sufficiente che tale iscrizione
concernesse, nell’ambito di un RTI a struttura verticale, le sole partecipanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in quanto addette alle attività principali di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e gestione AVV_NOTAIOa tassa rifiuti), effettivamente iscritte, non anche RAGIONE_SOCIALE (in quanto adibita alle sole attività secondarie e marginali di comunicazione-informazione con i cittadini, rapporti con gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, call center e simili);
-deponeva in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sent. n. 380/2017);
-ciò posto, infondate erano le ulteriori doglianze AVV_NOTAIOa contribuente (ritenute assorbite in primo grado), dal momento che: l’avviso era sufficientemente motivato con indicazione di tutti gli elemRAGIONE_SOCIALE costitutivi AVV_NOTAIOa pretesa, anche per quanto riguardava la maggiore superficie tassata, la categoria di appartenenza, le delibere applicate; -l’asserito errore di calcolo AVV_NOTAIOa superficie, per mancata considerazione del notevole spessore dei muri perimetrali ed interni del fabbricato, non era stato provato, a fronte del conteggio operato in avviso sulla base di banche-dati comunali; – inammissibile, perché proposta per la prima volta solo nel corso AVV_NOTAIO‘udienza di discussione in appello, era poi l’eccezione di decadenza, per decorso del termine, dall’attività impositiva.
Resiste con controricorso il RTI, dando preliminarmente atto del subentro in esso di RAGIONE_SOCIALE in luogo di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), ex art. 1 d.l. 193/16 conv. in l. 225/16.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso, dal momento che tutte indistintamente le società facRAGIONE_SOCIALE parte del RTI dovevano essere iscritte all’albo ministeriale, secondo quanto già stabilito da questa Corte con ordinanza n. 35338/22.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni AVV_NOTAIOa decisione.
§ 2 . Va preliminarmente affermata -vertendosi di questione rilevabile d’ufficio la validità AVV_NOTAIOa costituzione di RTI, nel presente giudizio di legittimità, a mezzo di avvocato del libero foro, indipendentemente dal fatto che di esso faccia oggi parte, per effetto AVV_NOTAIO‘indicata successione ex lege ad RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie, l’incarico difensivo viene espletato, per conto AVV_NOTAIO‘intero RTI, in forza AVV_NOTAIOa procura speciale rilasciata non da RAGIONE_SOCIALE, ma dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e responsabile AVV_NOTAIOa gestione del raggruppamento, ad avvocato del libero foro. Si legge nella procura in esame: ‘ a tanto autorizzato in virtù di procura speciale per AVV_NOTAIO repertorio 43.250 raccolta 24.654 del 9 novembre 2017 registrata in Roma il 20 novembre 2017 al n. 30.136 serie 1T – ricorrendone i presupposti in considerazione AVV_NOTAIOa peculiarità AVV_NOTAIO‘appalto e AVV_NOTAIOa circostanza che, nell’ambito del raggruppamento, RAGIONE_SOCIALE è deputata alla emissione e notifica RAGIONE_SOCIALE accertamRAGIONE_SOCIALE e, di conseguenza, alla gestione del correlato contenzioso (…)’.
Sul punto ci si limita a richiamare quanto, in idRAGIONE_SOCIALEca fattispecie, recentemente stabilito da questa Corte con ordinanza n. 25925 del 2 ottobre 2024, secondo cui: ‘ In tema di rappresentanza processuale, l’art.1, comma 8, del d.l. n.193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, ed il Protocollo 22 giugno 2017, intervenuto tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE, non sono applicabili rispetto ad un raggruppamento RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di tipo misto, con RAGIONE_SOCIALE quale mandataria e capogruppo, quando la procura ad litem al difensore viene rilasciata, previa autorizzazione AVV_NOTAIOa stessa RAGIONE_SOCIALE, dal legale rappresentante di una impresa mandante, atteso che il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta alla mandataria o capogruppo esclusivamente nei confronti AVV_NOTAIOa stazione appaltante e per le operazioni e gli atti dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, ma non
si estende anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, quale nella specie la contribuente ‘.
§ 3.1 Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta -ex art. 360 co. 1^ n. 3 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 30, 37 d.lgs. 163/06 e dei principi generali in tema di affidamento in concessione di servizi pubblici, nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 11 co. 5 quater d.l. 195/09, 52 co. 5^ lett. b) nn. 1, 2, 4 e 53 d.lgs.446/97, 97 Cost.; deduce inoltre, -ex art. 360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ. -‘incoerenza e manifesta illogicità AVV_NOTAIOa motivazione’.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce analoga violazione e falsa applicazione di legge nonché, sempre ex art. 360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ., ‘incoerenza, perplessità, contraddittorietà e manifesta illogicità AVV_NOTAIOa motivazione’. Erroneamente la Commissione Tributaria Regionale aveva applicato nella specie la disciplina RAGIONE_SOCIALE appalti pubblici di cui al d.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici) in luogo di quella AVV_NOTAIOa concessione di servizi pubblici RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Tarsu) invece applicabile ex art. 30 d.lgs. cit.. Di conseguenza, erronea era la distinzione tra attività principali e secondarie ex art. 37 d.lgs. cit., dal momento che in materia di servizi pubblici vigeva una regola di unitarietà, infrazionabilità e, nel caso di affidamRAGIONE_SOCIALE misti, di assorbimento da parte AVV_NOTAIO‘attività predominante (così l’attuale art. 169 del d.lgs.50/2016, Nuovo codice dei contratti pubblici, ma sulla base di una regola già precedentemente evincibile). Da ciò derivava che all’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 53 d.lgs.446/97 erano tenute tutte indistintamente le società partecipanti al RTI, compresa RAGIONE_SOCIALE; ed illegittima sarebbe stata la lex specialis di gara che tale generalizzata iscrizione non avesse previsto. Del tutto irrilevante era dunque il fatto che ad RAGIONE_SOCIALE fossero state affidate solo attività considerate secondarie o marginali.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIOa normativa già deAVV_NOTAIOa nelle due doglianze che precedono, nonché nullità AVV_NOTAIOa sentenza per violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 cod.proc.civ. e RAGIONE_SOCIALE norme sulla valutazione probatoria. Il tutto con riguardo alla mancata pronuncia, da parte AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Regionale, sull’eccezione proposta dalla contribuente (tanto in primo quanto in secondo grado) circa il fatto (quand’anche ritenuta la scorporabilità RAGIONE_SOCIALE attività) che non vi fosse alcuna prova che l’avviso di RAGIONE_SOCIALE in questione fosse riferibile alle sole società iscritte e non anche ad RAGIONE_SOCIALE, tanto più che RAGIONE_SOCIALE aveva sempre rivendicato a sé, in giudizio, l’unitarietà del servizio di RAGIONE_SOCIALE, e che l’avviso opposto, oltre ad essere sottoscritto a nome di tutte le società componRAGIONE_SOCIALE, recava anche, in intestazione, il logo di RAGIONE_SOCIALE.
§ 3.2 Questi motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione RAGIONE_SOCIALE censure con essi sollevate, sono infondati.
Per quanto concerne i deAVV_NOTAIOi vizi di ‘insufficienza’ motivazionale, si osserva in primo luogo come – secondo quello che è ormai divenuto, a seguito di Cass.SU n. 8053/14, vero e proprio diritto vivente in materia -la doglianza di mera insufficienza motivazionale non è oggi (dopo la riforma di cui al d.l. n. 83/12 conv. in legge 134/12) più consRAGIONE_SOCIALEta, posto che la riformulazione AVV_NOTAIO‘art. 360 co. 1^ n.5) cod.proc.civ. così apportata ‘ deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza AVV_NOTAIOa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” AVV_NOTAIOa motivazione ‘ (SU cit., ed innumerevoli altre).
Nel caso di specie la motivazione AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Regionale si pone ben al di sopra di questo parametro minimo, necessario e sufficiente, avendo adeguatamente argomentato in ordine al proprio convincimento di infondatezza AVV_NOTAIO‘eccezione di parte contribuente, così da enucleare una chiara e ben individuabile (non apparente, né contraddittoria, né perplessa) ratio decisoria, difatti puntualmente censurata nei suoi risvolti tanto fattuali quanto giuridici. In definitiva, i profili di ricorso in esame appaiono non soltanto giuridicamente avulsi dal contesto interpretativo ormai assodato, ma anche lontani dalla realtà AVV_NOTAIOa concreta situazione processuale.
§ 3.3 Le doglianze sono poi infondate anche nel loro contenuto sostanziale relativo alla asserita necessità, pena l’invalidità RAGIONE_SOCIALE atti accertativi e riscossivi, che anche RAGIONE_SOCIALE fosse iscritta all’albo ministeriale di cui all’art. 53 d.lvo. n. 446/97, come richiamato per l’ipotesi di esternalizzazione del relativo servizio comunale dall’art. 52, co. 5^ lett.b) d.lvo cit..
Per quel che qui rileva, il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (ratione temporis) disponeva nei seguRAGIONE_SOCIALE termini:
–
«……..
I regolamRAGIONE_SOCIALE, per quanto attiene all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, sono informati ai seguRAGIONE_SOCIALE criteri:
……..
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di tutte le RAGIONE_SOCIALE, le relative attività sono affidate, nel rispetto AVV_NOTAIOa normativa AVV_NOTAIO‘Unione europea e
RAGIONE_SOCIALE procedure vigRAGIONE_SOCIALE in materia di affidamento AVV_NOTAIOa gestione dei servizi pubblici RAGIONE_SOCIALE, a:
i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; ……………» [art. 52, comma 5, lett. b), n. 1];
«Presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE finanze è istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e quelle di RAGIONE_SOCIALE dei tributi e di altre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE province e dei comuni» (art. 53, comma 1; v., altresì, il d.m. 11 settembre 2000, n. 289 recante il relativo regolamento).
La Corte ha già avuto modo di rilevare che:
– la disciplina del RAGIONE_SOCIALE portata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37 (v. poi, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48) distingue due tipi di raggruppamento, quello orizzontale (quando, per i servizi e le forniture tutte le RAGIONE_SOCIALE riunite eseguono la medesima prestazione) e quello verticale (quando, invece, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie), essendo, inoltre, consRAGIONE_SOCIALEto anche il raggruppamento c.d. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da subassociazioni di tipo orizzontale;
– «come ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. nn. 435/2005, 2294/2002, 2580/2002), in via generale, in caso di partecipazione alla gara – indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi – di RAGIONE_SOCIALE riunite in raggruppamento RAGIONE_SOCIALE, come nel caso di specie, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (afferRAGIONE_SOCIALE in via immediata alla qualità del proAVV_NOTAIOo o servizio che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole RAGIONE_SOCIALE), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), tanto che può
verificarsi l’ipotesi di concorrente che, sebbene fornito di tutti i requisiti di qualificazione, non sia in grado di offrire uno specifico servizio per la cui erogazione avrebbe, in astratto, tutti i titoli in termini di capacità organizzativa, di controllo e di serietà imprenditoriale»;
-«secondo un principio di fondo del sistema, tali certificazioni costituiscono, infatti, un requisito tecnico di carattere soggettivo e devono essere possedute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate (cfr. Cons. St. nn. 1459/2004, 2569/2002)»;
«più volte, pertanto, è stato ribadito che sul piano sostanziale la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili (cfr., ex plurimis, Cons. St., nn. 4668/2006, 2756/2005, 2569/2002, 5517/2001)»;
«il consolidato orientamento del Giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall’RAGIONE_SOCIALE, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima RAGIONE_SOCIALE ha chiarito come nei raggruppamRAGIONE_SOCIALE “il requisito soggettivo” in parola debba essere “posseduto” da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così Cass., 30 novembre 2022, n. 35338 cui adde Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391; Cass., 8 giugno 2023, n. 16261).
Tanto posto, va allora rimarcato, innanzitutto, che nulla escludeva, nella fattispecie, che l’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di cd. supporto); e che, per queste ultime, non risultasse necessaria
l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (in questo senso v. Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato anche nella prospettiva AVV_NOTAIOa necessaria ricorrenza del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione in un albo speciale (RAGIONE_SOCIALE) qual prescritta, ai fini AVV_NOTAIO‘affidamento a terzi dei servizi di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, dal d.lgs. n. 446 del 1997, art. 53 (RAGIONE_SOCIALE disciplinato, poi, dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289) – la distinzione tra concessione (in senso proprio) di un pubblico servizio e affidamRAGIONE_SOCIALE (in convenzione) di attività di supporto (alla gestione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributarie) che, – non comportando «la delega al privato AVV_NOTAIOa potestà pubblicistica» (che rimane di pertinenza AVV_NOTAIO‘Ente impositore), -si risolvono in prestazioni (meramente) strumentali rispetto alle quali «il controllo e la responsabilità su tutte le attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rimane in capo alla stazione appaltante, attraverso l’utilizzo di moAVV_NOTAIOi da questa predisposti, nonché attraverso il controllo e l’assunzione di responsabilità da parte del funzionario responsabile del Comune su tutte le attività svolte dall’aggiudicataria» (così che «il potere tributario resta di pertinenza del Comune» cui fanno capo «la titolarità RAGIONE_SOCIALE atti e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivanti dal servizio»; v. Tar Roma, sez. II, 10 maggio 2016, n. 5470; Tar Bari, 24 marzo 2016, n. 424; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421).
E, con riferimento alla natura dei RaggruppamRAGIONE_SOCIALE Temporanei di RAGIONE_SOCIALE, si è, per l’appunto rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di servizi per il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali e secondarie, limitandosi ad elencare le attività deAVV_NOTAIOe in contratto, non può essere ammessa la partecipazione di raggruppamRAGIONE_SOCIALE temporanei di RAGIONE_SOCIALE di tipo “verticale”, con la
conseguenza che, potendo operare in tale contesto solo dei raggruppamRAGIONE_SOCIALE di tipo “orizzontale” (nei quali, “gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”), i partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti i requisiti – nessuno escluso – previsti dalla lex specialis per eseguire le prestazioni oggetto AVV_NOTAIO‘appalto, relativamente alle quali assumono indistintamente responsabilità solidale (Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 ottobre 2020, n. 5936; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772).
Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie -in tema di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi -deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53, cit. (in apposita sezione) anche per lo svolgimento di attività di supporto, solo a seguito AVV_NOTAIO‘attuazione AVV_NOTAIOa l. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 805 (secondo il cui disposto «Con decreto del AVV_NOTAIOeconomia e RAGIONE_SOCIALE finanze, da aAVV_NOTAIOare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOa presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata AVV_NOTAIO‘albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società da essi partecipate») ad opera del d.m. 13 aprile 2022, n. 101 (v., difatti, Tar Liguria, sez. I, 15 novembre 2023, n. 935).
Rimane (solo) da precisare che, laddove venga in rilievo nella fattispecie, la nozione di concessione di un pubblico servizio, come rilevato dalle Sezioni Unite AVV_NOTAIOa Corte (Cass. Sez. U., 20 aprile 2017, n. 9965), ha fondamento nel diritto AVV_NOTAIO‘Unione Europea e si correla (come
gli stessi dati normativi di fattispecie rendono evidente) ad «un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo AVV_NOTAIOa fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo» [così il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, comma 12; v. altresì, negli stessi sostanziali termini, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. vv), ove si rimarca la «assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi», ed ora il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all. I.1, art. 2, lett. c)].
La Corte ha altresì avuto modo di rilevare che le disposizioni secondo le quali le RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria, con conferimento di procura al legale rappresentante AVV_NOTAIO‘operatore economico mandatario – così che al mandatario «spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti AVV_NOTAIOa stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendRAGIONE_SOCIALE dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto» (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 37, commi 14, 15 e 16) – sono finalizzate ad agevolare l’amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le RAGIONE_SOCIALE appaltatrici ma non si estendono anche nei confronti dei terzi estranei a quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica (art. 37, comma 17, cit.; v. Cass., 2 ottobre 2024, n. 25925, cit.; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29737; Cass., 20 maggio 2010, n. 12422; v., altresì, Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, V, 5 aprile 2019, n. 2243; Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, Ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22).
E, in particolare, si è rimarcato che tanto il potere gestorio AVV_NOTAIO‘impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate AVV_NOTAIOa stessa non derivano direttamente dalla legge, ma
dalla designazione AVV_NOTAIO‘impresa mandataria liberamente e volontariamente effettuata dalle RAGIONE_SOCIALE raggruppate, così che -non operando, in ambito negoziale di diritto privato, il principio delegatus delegare non potest -non sussistono ragioni per restringere l’operatività RAGIONE_SOCIALE ordinari principi AVV_NOTAIOa rappresentanza negoziale con riferimento al rilascio di procure da parte del legale rappresentante AVV_NOTAIO‘impresa mandataria (Cass., 27 aprile 2016, n. 8407).
Si ricorda che, seppure con riguardo a diverso settore di attività, la CGUE ha specificamente affermato l’illegittimità AVV_NOTAIOa pretesa con la quale un’amministrazione aggiudicatrice esiga l’iscrizione ad un albo professionale in capo a tutti indistintamente i soggetti partecipanti a gara come ATI: ‘ l’articolo 38, paragrafi 1 e 2, AVV_NOTAIOa direttiva 2014/23, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’associazione temporanea di RAGIONE_SOCIALE sia iscritto, in uno RAGIONE_SOCIALE membro, nel registro commerciale o nell’albo professionale ai fini AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIO‘attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri’ (CGUE in Causa n. 486-21 v. §§ 98 segg.).
Va quindi ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di affidamento del servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei comuni ad un RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo AVV_NOTAIO‘iscrizione nell’apposito albo istituito presso il RAGIONE_SOCIALE, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 53 del d.lgs n. 446 del 1997 e del d.m. n. 289 del 2000, è richiesto solo per le RAGIONE_SOCIALE associate chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il servizio è affidato ad un RAGIONE_SOCIALE di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del raggruppamento che svolgono le attività principali
concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale ma solo in funzione servente, il cui RAGIONE_SOCIALE è riservato al giudice del merito (Cass., 6 dicembre 2024, n. 31391).
Pur a fronte AVV_NOTAIOa previsione (art. 30 d. lvo n.163/06 cit.) secondo cui il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione in materia di concessione di servizi, i principi appena richiamati in ordine alla autonoma soggettività del RTI come operatore economico UE, alla sua strutturazione orizzontale, verticale o mista, alla distinzione tra attività principali e secondarie, sono estendibili anche alle procedure di affidamento del servizio pubblico che rispondano alle regole AVV_NOTAIOa pubblica evidenza così come richiamate (tanto accade nella fattispecie, connotata da una strutturazione RTI mista) dal regolamento di gara.
Per quanto si affermi (v. Cass.SU n. 23155/24 in materia di giurisdizione) che si configura un appalto di pubblico servizio, anche in base al diritto unionale, quando il corrispettivo sia pagato direttamente dall’Amministrazione al prestatore del servizio, il quale, conseguentemente, non ne sopporta il rischio legato alla gestione, a differenza del concessionario di servizi, il quale trae la propria remunerazione dai provRAGIONE_SOCIALE ricavati dagli utRAGIONE_SOCIALE, le distinzioni appena richiamate in ordine alla struttura associativa ed alla tipologia di funzioni esercitabili nell’ambito del RTI (nel caso in esame richiamate dalla lex specialis di gara) hanno valenza generale, ed appaiono quindi richiamabili anche nel caso di affidamento del servizio secondo le regole AVV_NOTAIO‘evidenza pubblica.
Dal Disciplinare di gara in atti (prot. 5111) si evince che si trattava in effetti di concessione del servizio di gestione ordinaria e straordinaria AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva Tarsu e Tia in ambito provinciale,
ma all’esito di pubblica gara d’appalto per l’affidamento del servizio, in cui COGNOME fungeva da amministrazione aggiudicatrice. Si precisava che l’appalto ‘ rientra nel campo di applicazione AVV_NOTAIO‘accordo sugli appalti pubblici’ , e si ammetteva la possibilità di partecipazione di RTI ‘ con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE artt.34, 35, 36 e 37 d.lgs. 163/06 ‘; ancora, si stabiliva (art.2: oggetto e descrizione AVV_NOTAIO‘affidamento) la suddivisione, anche economica, tra attività principali (ordinaria; RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva) e secondarie (comunicazione ed informazione ai cittadini, rapporti con gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa provincia di RAGIONE_SOCIALE, call center, data entry notifiche, stampa e confezionamento AVV_NOTAIOa documentazione cartacea, data entry pagamRAGIONE_SOCIALE, verifica anagrafica), con necessità di iscrizione all’albo solo per le società svolgRAGIONE_SOCIALE le prime, con allegato impegno RAGIONE_SOCIALE tre società a costituirsi in RTI, in caso di aggiudicazione, proprio ex art. 37 d.lgs.163/06. All’art.5 si poneva come ‘requisito di partecipazione’ quello di iscrizione all’albo per le sole società singole o raggruppate preposte allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività principali, mentre per quelle preposte alle attività secondarie veniva richiesta l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE.
Dal Bando di gara AVV_NOTAIOa stazione appaltante RAGIONE_SOCIALE si evinceva che l’iscrizione all’albo Mef di cui al D.M. 289/00 ed art. 53 d.lvo 446/97 era richiesta solo per i soggetti (partecipanti singolarmente o in consorzi o in RTI di tipo orizzontale o, per quelli verticali o misti) che partecipavano per l’espletamento RAGIONE_SOCIALE ‘attività principali’; mentre per le RAGIONE_SOCIALE che partecipavano ad espletamento RAGIONE_SOCIALE ‘attività secondarie’ era richiesta la sola iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, per le considerazioni svolte, di previsioni non illegittime per contrasto con la disciplina primaria ratione temporis vigente e, dunque, di per sé non disapplicabili.
§ 3.4 Proprio in fattispecie ‘NOME‘ del tutto sovrapponibile alla presente, questa Corte ha recentemente stabilito (Cass.n. 31391/24) la
non necessità per NOME AVV_NOTAIO‘iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE di cui agli artt. 52 e 53 cit..
Ciò in applicazione del seguente principio di diritto: ‘« la regola secondo cui, nell’ipotesi di affidamento del servizio di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei comuni ad un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo AVV_NOTAIO‘iscrizione nell’apposito albo istituito presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 53 del D.L.gs n. 446/1997 e del D.M. n. 289/2000 deve essere posseduto dalle RAGIONE_SOCIALE associate va riferita a quelle chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili e dunque, nell’ipotesi di affidamento del servizio ad un RAGIONE_SOCIALE di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva deve essere rispettata solo da quelle società associate in R.T.I. che svolgono quelle attività (principali) concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche da quelle che svolgono attività (secondarie) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, ma solo in funzione servente. L’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa natura (principale o secondaria) RAGIONE_SOCIALE attività svolte dalle RAGIONE_SOCIALE associate costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ».
Dopo aver ricostruito i principi generali in materia, come desumibili dal diritto unionale e dalla giurisprudenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, la pronuncia in esame ha osservato come questi principi non fossero tali da indurre all’accoglimento AVV_NOTAIOa tesi AVV_NOTAIOa parte contribuente, dovendosi al fine precisare e rettamente intendere quanto già in materia affermato da Cass.n. 35338/22, come richiamata anche da Cass.n. 16261/23.
Si è quindi osservato (Cass.n. 31391/24 cit.) che: -‘(…) in dette pronunce questa Corte, richiamando varia giurisprudenza amministrativa, ha avuto modo di chiarire che le qualifiche tecniche di
carattere soggettivo devono essere possedute da ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate, «[…] a meno che non risulti che esse siano incontestabilmente riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE associate», precisando che detto requisito soggettivo «[…] deve essere posseduto da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili» (così, Cass. n. 35338/2022, richiamata da Cass. n. 16261/2023); il che significa che la predetta qualifica soggettiva, nella specie costituita dall’iscrizione AVV_NOTAIOa consorziata nel menzionato albo, ‘deve riguardare ed essere rispettata da quelle società associate in R.T.I, che svolgono quelle attività (principali) concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche da quelle che svolgono attività (secondaria) di mero supporto alla prima, la quale non si pone con la prestazione principale in rapporto di fungibilità, ma solo in funzione servente’; -nelle due citate ordinanze questa Corte aveva negato la legittimazione del predetto R.T.I. ‘sul decisivo rilievo secondo il quale: – «nel caso di specie, non è dimostrato che l’oggetto AVV_NOTAIO‘affidamento, costituito dal servizio di RAGIONE_SOCIALE coattiva dei tributi e RAGIONE_SOCIALE altre RAGIONE_SOCIALE, era stato assegnato unicamente ai due contraRAGIONE_SOCIALE in possesso del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, e che ad RAGIONE_SOCIALE erano state assegnate unicamente prestazioni «secondarie» (così, Cass. n. 35338/2022); in modo tale, diversamente da quanto accadeva nel caso in esame, che ‘le suddette decisioni hanno negato la legittimazione del R.T.I. in ragione AVV_NOTAIOa predetta risultanza fattuale, essendosi ritenuto in detti giudizi non dimostrato che il servizio di RAGIONE_SOCIALE coattiva dei tributi fosse stato assegnato unicamente ai due contraRAGIONE_SOCIALE in possesso del requisito AVV_NOTAIO‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 e che ad RAGIONE_SOCIALE fossero state assegnate solo prestazioni secondarie’.
Orbene, nella specifica fattispecie oggi deAVV_NOTAIOa, lo svolgimento da parte di NOME di (sole) attività servRAGIONE_SOCIALE e strumentali rispetto a quelle prettamente accertative e riscossive (in conformità ed adempimento di quanto convenuto tra le associate già nell’atto di impegno costitutivo del RTI) risponde appunto ad un, qui non sindacabile, RAGIONE_SOCIALE fattuale compiuto dal giudice di merito.
Vale solo aggiungere che – sul piano logico-giuridico che solo in questa sede rileva, e come già osservato in Cass.n.31391/24 cit. l’accertata diversa attività svolta nell’ambito del R.T.I. tra RAGIONE_SOCIALE (a cui era stata assegnata l’attività principale, di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘imposta) ed RAGIONE_SOCIALE (a cui era stata demandata lo svolgimento di attività secondaria, di supporto alla prima) giustifica la circostanza che l’avviso sia stato sottoscritto dal legale rappresentate di RAGIONE_SOCIALE che tale funzione svolgeva, laddove il fatto che l’atto impugnato sia stato redatto su carta intestata del R.T.I. accredita, nel delineato contesto fattuale, solo l’ordine di idee che esso è certamente riferibile al citato raggruppamento nel quadro del descritto riparto di competenze, il che consente di comprendere anche perché COGNOME, pacificamente non iscritta all’albo e svolgente per come accertato nel presente giudizio – attività secondaria, fosse inserita nel ‘logo’ di intestazione AVV_NOTAIO‘avviso.
§ 4.1 Con il quarto motivo di ricorso si lamenta -ex art. 360 co. 1^ nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 l. 241/90 e 7 l. legge 212/00, nonché ‘incoerenza, perplessità, contraddittorietà e manifesta illogicità’ AVV_NOTAIOa motivazione, oltre ad ‘omessa, insufficiente ed erronea valutazione di elemRAGIONE_SOCIALE decisivi’ AVV_NOTAIOa fattispecie. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto sufficientemente motivato l’avviso nonostante che quest’ultimo non esplicitasse i presupposti di fatto AVV_NOTAIOa pretesa, segnatamente quelli concernRAGIONE_SOCIALE la maggior superficie che si riteneva tassabile rispetto a
quella sulla quale la contribuente aveva, per oltre 30 anni, sempre versato la tassa senza ricevere contestazioni di sorta; né la motivazione AVV_NOTAIO‘avviso, relativa ad elemRAGIONE_SOCIALE specifici e non predeterminati per legge o regolamento, poteva basarsi sul richiamo di non meglio precisate ‘banche -dati’.
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta -ex art. 360 co. 1^ nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIOa normativa di cui al motivo che precede, oltre che RAGIONE_SOCIALE artt.3, co. 154 e 155 l. 662/96 con riferimento all’All. C) punto 1. D.P.R. 138/98; nonché nullità AVV_NOTAIOa sentenza per insufficienza AVV_NOTAIOa motivazione, violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla prova ed omesso esame di risultanze decisive. Per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato che la minor superficie tassabile in ragione RAGIONE_SOCIALE spessore dei muri non era stata provata dalla contribuente, nonostante che fosse onere AVV_NOTAIO‘ente impositore dimostrare la maggior superficie e che, in ogni caso, la natura ed ubicazione AVV_NOTAIO‘immobile (abitazione in sottocategoria R1 ai sensi del d.P.R. cit.) deponessero proprio per la minor estensione tassabile, in quanto assoggettato ad un particolare criterio di determinazione AVV_NOTAIOa superficie catastale che teneva conto, per i muri perimetrali e per quelli interni, solo di una parte (rispettivamente 50 e 25 cm.) RAGIONE_SOCIALE spessore dei muri.
§ 4.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perché entrambi relativi al mancato rilievo AVV_NOTAIO‘asserito vizio di insufficiente motivazione AVV_NOTAIO‘avviso di RAGIONE_SOCIALE, risultano per più versi inammissibili ovvero manifestamente infondati.
In primo luogo, essi sono formulati in maniera coacervata, con indistinto ed anche in sé contraddittorio richiamo ai numeri 3, 4 e 5 AVV_NOTAIO‘art. 360 co. 1^ cod.proc.civ.. Soccorre l’indirizzo di legittimità (ben riassunto da Cass. ord. n. 26874/18), secondo cui: ‘ In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di
mezzi d’impugnazione eterogenei, facRAGIONE_SOCIALE riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consRAGIONE_SOCIALEta la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello AVV_NOTAIOa violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elemRAGIONE_SOCIALE del fatto in relazione al quale si deve decidere AVV_NOTAIOa violazione o falsa applicazione AVV_NOTAIOa norma, e del vizio di motivazione, che quegli elemRAGIONE_SOCIALE di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo AVV_NOTAIOa causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza AVV_NOTAIOa motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione AVV_NOTAIOa sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà AVV_NOTAIOa motivazione, che richiede la precisa idRAGIONE_SOCIALEficazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALE questioni concernRAGIONE_SOCIALE l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite al processo e il merito AVV_NOTAIOa causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse ‘. D’altra parte, nel caso in esame questa opera giudiziale di focalizzazione ed isolamento RAGIONE_SOCIALE singole doglianze appare tutt’altro che agevole ed immediata, non risultando affatto chiara l’opzione censoria AVV_NOTAIOa parte ricorrente: se di nullità AVV_NOTAIOa sentenza per pratica assenza di motivazione, se di insufficienza motivazionale per omesso esame di fatti decisivi, se -ancora -di violazione di legge (dovendosi però, sul punto, ancora stabilire se AVV_NOTAIOa disciplina sostanziale sui presupposti impositivi
Tarsu, ovvero di quella che presiede alla formazione e motivazione RAGIONE_SOCIALE avvisi).
Alla base di tutto si pone poi la chiara ed univoca (questa si) finalizzazione dei due motivi ad ottenere in questa sede una rivisitazione di risvolti prettamente fattuali AVV_NOTAIOa fattispecie, così quanto sia a revisione del giudizio di assolvimento RAGIONE_SOCIALE standard motivazionali AVV_NOTAIO‘avviso come già reso dalla Commissione regionale, sia ad effettiva determinazione AVV_NOTAIOa superficie tassabile. Aspetti, come noto, riservati al giudice di merito che nella specie ne ha comunque dato sufficiente argomentazione (certo ben al di sopra di quel ‘minimo costituzionale’ la cui violazione, secondo Cass. SU n. 8053/14, si pone a presupposto AVV_NOTAIOa nullità AVV_NOTAIOa sentenza per assenza di motivazione); osservandosi ancora che: ‘ è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ‘ (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021 ed altre).
Ad ogni buon conto, e pur volendo superare i profili di inammissibilità dei motivi così evincibili, resta che la sentenza di appello -sulla base di quel convincimento valutativo che si è detto qui incensurabile -si pone in linea con la normativa di riferimento, posto che l’avviso in questione risultava adeguatamente motivato sui presupposti fattuali e sulle ragioni giuridiche AVV_NOTAIOa pretesa (art. 7 l. legge 212/00) e che, per il resto, non di ‘motivazione’ AVV_NOTAIO‘avviso si trattava quanto, se mai, di ‘prova’ AVV_NOTAIOa fondatezza AVV_NOTAIOa pretesa medesima.
Soprattutto, del tutto congruo risultava -in punto superficie – il richiamo in esso agli elemRAGIONE_SOCIALE informativi traibili dalla banca-dati
catastale liberamente accessibile dal Comune che ingenerava, quantomeno, una presunzione di rispondenza ed effettività; presunzione che era quindi onere AVV_NOTAIOa parte contribuente superare con specifico riguardo alla annualità d’imposta deAVV_NOTAIOa, risolvendosi per il resto l’RAGIONE_SOCIALE nell’applicazione AVV_NOTAIO‘ art. 73 d.lvo 507/93 co. 3, per cui: ‘ In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’RAGIONE_SOCIALE può essere effettuato in base a presunzioni semplici avRAGIONE_SOCIALE i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile .’
§ 5.1 Con il sesto motivo di ricorso si lamenta -ex art. 360 co. 1^ nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1 co. 161 legge n.296/06 e 70 d.lgs.n.507/93, nonché nullità AVV_NOTAIOa sentenza per: violazione AVV_NOTAIO‘art. 112 cod.proc.civ.; mancato rilievo di nullità insanabile; motivazione perplessa, illogica e contraddittoria. Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto di non poter pronunciare la decadenza dalla pretesa tributaria perché eccepita dalla contribuente per la prima volta in appello, nonostante che si trattasse di nullità insanabile AVV_NOTAIO‘avviso e quindi rilevabile anche d’ufficio. L’eccezione era inoltre fondata, dal momento che nel caso, come di specie, di possesso AVV_NOTAIO‘immobile già in corso al 20 gennaio AVV_NOTAIO‘annualità di riferimento, il termine di decadenza iniziava a decorrere dall’anno in corso (2011 e 2012), e non da quello successivo.
§ 5.2 Fermi, anche in tal caso, i già rilevati limiti di ammissibilità AVV_NOTAIOa doglianza cumulativa, al pari di quella puramente alternativa ovvero esplorativa che demandi indebitamente al giudice il compito di esattamente enuclearla, è comunque dirimente come la censura si ponga in frontale contrasto con l’indirizzo di legittimità, secondo cui la natura impugnatoria del giudizio tributario non consente di rilevare cause di asserita nullità AVV_NOTAIO‘atto impositivo al di fuori dei motivi di opposizione ritualmente proposti dalla parte; e, soprattutto, con il fermo
orientamento, specificamente mirato sulla decadenza AVV_NOTAIO‘Ufficio, in base al quale:’ In tema di processo tributario, l’eccezione di decadenza AVV_NOTAIO‘amministrazione finanziaria dall’esercizio del potere impositivo ha natura di eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità AVV_NOTAIOa parte, cosicché essa non può essere sollevata nel corso del giudizio, neanche mediante la presentazione di motivi aggiunti, che è consRAGIONE_SOCIALEta, ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in relazione alla contestazione di documRAGIONE_SOCIALE depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti’ (Cass. n. 2083/24; così Cass. n. 24074/18; n. 1154/12 ed altre).
§ 6. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, considerata l’insussistenza, allo stato, di un consolidato orientamento di legittimità in ordine alla questione AVV_NOTAIOa legittima operatività del RTI in relazione all’obbligo di iscrizione all’albo ministeriale, vanno interamente compensate.
PQM La Corte
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico AVV_NOTAIOa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in data 22 gennaio 2025 nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa Sezione Tributaria .
Il Cons. est.
NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME