Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15892 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18759/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Raggruppamento temporaneo di RAGIONE_SOCIALE tra RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE (succeduta ex art. 1 del d. l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, ad ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Cercola (NA), in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico pro tempore , e ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico pro
TARSU TARI TIA ACCERTAMENTO AFFIDAMENTO A RTI DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
tempore , in qualità di concessionario del RAGIONE_SOCIALE di gestione ordinaria e straordinaria, RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva RAGIONE_SOCIALEa TARSU e RAGIONE_SOCIALEa TIA per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del responsabile pro tempore RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in virtù di procura conferita, a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Roma il 9 novembre 2017, rep. n. 42250, dal direttore generale pro tempore RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e ora RAGIONE_SOCIALE), nella qualità di impresa mandataria con rappresentanza, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Salerno, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domicilia to presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento: EMAIL ;
), giusta procura in presente EMAIL calce al controricorso di costituzione nel procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 5 novembre 2019, n. 8319/13/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 5 novembre 2019, n. 8319/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di RAGIONE_SOCIALE prot. n. 16749/2015 del 7 novembre 2017 per la TARSU relativa agli anni 2011 e 2012 per un totale complessivo di € 29.160,93, notificatole il 27 dicembre 2017 dal RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE tra l’RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di concessionario del RAGIONE_SOCIALE di gestione ordinaria e straordinaria, RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva RAGIONE_SOCIALEa TARSU e RAGIONE_SOCIALEa TIA per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’interesse del Comune di RAGIONE_SOCIALE, con riguardo ad un immobile ubicato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, del quale ella era proprietaria, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del suddetto RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 19 ottobre 2018, n. 12398/35/2018, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente sul presupposto che: a) la decadenza quinquennale non era maturata (per la coincidenza del dies a quo col 20 gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello di riferimento), essendo stato notificato l’avviso di RAGIONE_SOCIALE prima del 31 dicembre 2017, per l’anno 2011, e del 31 dicembre 2018, per l’anno 2012; b) la mancata iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE ministeriale ex art. 53, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (come regolamentato dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289), RAGIONE_SOCIALEa sola
‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ non inficiava la legittimazione complessiva del RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE in forza del principio di conservazione RAGIONE_SOCIALE atti giuridici, essendo regolarmente iscritte le altre società raggruppate; c) l’avviso di RAGIONE_SOCIALE era adeguatamente m otivato e il mancato utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘immobile non giustificava l’esenzione dal tributo.
Il r aggruppamento temporaneo di RAGIONE_SOCIALE tra l’RAGIONE_SOCIALE, la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso.
Con conclusioni scritte, ribadite in pubblica udienza, il P.M. si è espresso per l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
In tale sede, replicando alle conclusioni del P.M., il controricorrente ha evidenziato che l’atto impositivo non sarebbe stato emesso dal RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE, bensì dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (società iscritta all’RAGIONE_SOCIALE ministeriale), e che l’ordinanza richiamata nel citato parere (Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2022, n. 35338) farebbe menzione di un’inesistente disposizione del bando di gara per l’affidamento del RAGIONE_SOCIALE (art. 14) circa l’indispensabilità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE m inisteriale in capo a tutte le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il concessionario del RAGIONE_SOCIALE di gestione ordinaria e straordinaria, RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva RAGIONE_SOCIALEa
TARSU e RAGIONE_SOCIALEa TIA per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non fosse decaduto dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà impositiva, nonostante la notifica alla contribuente RAGIONE_SOCIALE‘avviso di RAGIONE_SOCIALE oltre il termine quinquennale.
Secondo la sentenza impugnata, con riguardo alla dedotta decadenza, « bene ha deciso la CTP nell’escluderla in relazione alla rilevata omissione di denuncia RAGIONE_SOCIALEa contribuente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta in oggetto, per cui il quinquennio ex art. 1 co. 161 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/06 (legge finanziaria 2007) scadeva rispettivamente il 31.12.2017 per il 2011 ed il 31.12.2018 per il 2012, computando il termine fissato dall’art. 1 co. 161 cit. con decorrenza dal 20 gennaio successivo all’anno di riferimento, come epoca in cui doveva presentarsi la denuncia in parola ».
2.1 Il predetto motivo è parzialmente fondato.
2.2 Com’è noto, l’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. ‘ legge finanziaria 2007 ‘), prevede che: « Gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamRAGIONE_SOCIALE, nonché all’RAGIONE_SOCIALE d’ufficio RAGIONE_SOCIALE omesse dichiarazioni o RAGIONE_SOCIALE omessi versament i, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di RAGIONE_SOCIALE in rettif ica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ».
Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 71 e 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,
e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all’attività di RAGIONE_SOCIALE, dettando disposizioni comuni sulla notifica RAGIONE_SOCIALE atti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, sulla nomina dei messi notific atori e l’esercizio RAGIONE_SOCIALE relative funzioni, sui requisiti essenziali RAGIONE_SOCIALE atti di RAGIONE_SOCIALE e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica RAGIONE_SOCIALE atti di RAGIONE_SOCIALE e del primo atto di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, la norma sopra indicata subordina alla notifica di atto di RAGIONE_SOCIALE, sia l’attività di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamRAGIONE_SOCIALE, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamRAGIONE_SOCIALE. Tutti gli avvisi di RAGIONE_SOCIALE devono essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, « entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ».
Tale normativa, tuttavia, non può applicarsi alla TARSU, nei casi in cui il Comune non abbia provveduto ad alcun RAGIONE_SOCIALE del tributo che non costituisce atto prodromico ai fini RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale. Infatti, l’art. 71 del d.lgs. 1 5 novembre 1993, n. 507, prevede l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di RAGIONE_SOCIALE relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure nel caso in cui l’uff icio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l’ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale senza previa emissione di alcun avviso di
RAGIONE_SOCIALE, guidando il tributo in base agli elemRAGIONE_SOCIALE dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione. Inoltre, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al Comune -e, per esso, al gestore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE -di procedere direttamente alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEa TARSU, senza necessità di adottare e notificare un avviso di RAGIONE_SOCIALE, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base di dati ed elemRAGIONE_SOCIALE già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza, pertanto, di un’operazione puramente automatica. La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l’idRAGIONE_SOCIALEtà dei dati utilizzati con quelli RAGIONE_SOCIALE‘anno precedente, dall’altro la stabilità o definitività RAGIONE_SOCIALE stessi, nel senso che non devono essere né incerti né contestati. L’incertezza del dato utilizzato a seguito RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘utente comporta, viceversa, la necessità RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘avv iso di RAGIONE_SOCIALE, dovendo l’amministrazione esplicitare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elemRAGIONE_SOCIALE indicati nella dichiarazione (Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2016, n. 19120; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3189; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4967; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 26 novembre 2021, n. 37006; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 535; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2024, n. 27635). Per cui, nessuna irregolarità può riscontrarsi nell’emanazione RAGIONE_SOCIALEa cartella [come RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione] di pagamento in relazione alla dedotta carenza di un precedente avviso di RAGIONE_SOCIALE che non era indispensabile (Cass., Sez.
5^, 9 febbraio 2018, n. 3184; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2022, n. 20615; Cass., Sez. Trib., 17 gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9655).
La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei RAGIONE_SOCIALE ed aree tassabili va presentata al Comune « entro il 20 gennaio successivo all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘occupazione o detenzione » (art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei RAGIONE_SOCIALE che sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo (Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22694; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12 novembre 2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025, nn. 6927 e 6929).
La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettato normativo che fa riferimento al « 20 gennaio successivo all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘occupazione o detenzione », e non anche al 20 gennaio « RAGIONE_SOCIALE‘anno » successivo all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘occupazione o detenzione, – ed ha rimarcato che laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo « all’anno successivo » l’avrebbe espressamente previsto, così come è
avvenuto, ad esempio, con l’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, in tema di ICI, dispone che « i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, … entro il termine di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio ‘» cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224).
Condividendone le argomentazioni, il collegio ritiene di dover dare ulteriore continuità a quest’orientamento, che è nettamente consolidato nella più recente giurisprudenza di legittimità.
Per cui, si deve disattendere l’orientamento ormai minoritario di RAGIONE_SOCIALE Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22900), secondo il quale l’espressione « entro il 20 gennaio successivo all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘occupazione o detenzione » riguarda, sempre e comunque, l’anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell’anno di riferimento, ha inizio l’occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l’ente impositore, il termine di decadenza previsto dall’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2.3 Posto, quindi, che, in tema di TARSU, il tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione sull’obbligo di denuncia contenuta nell’art. 70, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui la denuncia dei RAGIONE_SOCIALE ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei RAGIONE_SOCIALE che sia in corso fin dall’inizio del periodo
di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo, nel caso di specie, in cui è stata omessa la denuncia RAGIONE_SOCIALEa contribuente per la continuità del possesso, la decadenza era maturata al 28 dicembre 2017 soltanto per l’anno 2011 (31 dicembre 2016), ma non an che per l’anno 2012 (31 dicembre 2017).
3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. 11 settembre 2000, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la legittimazione del suddetto RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE all’esercizio del RAGIONE_SOCIALE di gestione ordinaria e straordinaria, RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva RAGIONE_SOCIALEa TARSU e RAGIONE_SOCIALEa TIA per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (e, quindi, all’emanazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di RAGIONE_SOCIALE) f osse inficiata dalla mancanza di iscrizione RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ all’RAGIONE_SOCIALE ministeriale.
Secondo la sentenza impugnata: « In ordine poi alla questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione del RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritiene di dover condividere quanto divisato in prime cure, atteso che, a cagione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia conservata da ciascun soggetto facente parte del RAGIONE_SOCIALE, ben appare applicabile il principio di conservazione RAGIONE_SOCIALE atti e pertanto considerare che la mancata iscrizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto del MEF n. 289 RAGIONE_SOCIALE‘l l.09.00 non infici la regolare iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE medesimo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ».
In base al tenore RAGIONE_SOCIALEa censura (pagina 13 del ricorso): « Preliminarmente si deve rilevare che analizzando la normativa
che ha consRAGIONE_SOCIALEto all’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE di conferire alla RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, a socio unico, soggetta al coordinamento e al controllo RAGIONE_SOCIALEa Città Metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, l’esercizio del RAGIONE_SOCIALE di gestione integrale dei RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, si rileva quanto segue: la RAGIONE_SOCIALE con apposito bando di gara n. 562590 pubblicato sulla G.U. 5 serie speciale del 16/07/2010 (doc. 2 fascicolo secondo grado) ha presentato il regolamento per parte cipare all’affidamento del RAGIONE_SOCIALE di gestione ordinaria e straordinaria compresa la RAGIONE_SOCIALE volontaria e coattiva per gli anni 2010/2011 e 2012 RAGIONE_SOCIALEa tassa RAGIONE_SOCIALE solidi urbani (TARSU) e RAGIONE_SOCIALE tariffe d’igiene ambientali (TIA) nel territorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, precisando che tutte le Società partecipanti alla gara dovevano essere iscritte nello specifico Albo tenuto dal MEF ai sensi del D.M. 289/2000 ».
Per cui: « Nel caso de quo sussiste un chiaro difetto di legittimazione del RAGIONE_SOCIALE in relazione alla liquidazione e agli accertamRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in esame, con conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato ».
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente (condivisa dal P.M.), tutti i soggetti componRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE devono essere iscritti all’RAGIONE_SOCIALE ministeriale.
3.3 Richiamando per relationem « quanto divisato in prime cure », la sentenza impugnata ha implicitamente ripreso e recepito anche le argomentazioni concernRAGIONE_SOCIALE l’accertata eterogeneità RAGIONE_SOCIALE attività svolte dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE temporaneo, con particolare riguardo alla circostanza che soltanto a lla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ed alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era stata « contrattualmente assegnata
l’attività di gestione ordinaria e straordinaria del tributo ed, in primis , la funzione accertativa RAGIONE_SOCIALEa sua debenza » (vedasi la copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale nella documentazione annessa al fascicolo del controricorrente in sede di legittimità).
3.4 Secondo un recRAGIONE_SOCIALEssimo arresto di RAGIONE_SOCIALE Corte (Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31391), proprio in relazione al controricorrente, in tema di affidamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Comuni ad un RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’apposito RAGIONE_SOCIALE istituito presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, e del d.m. 11 settembre 2000, n. 289, è richiesto solo per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del RAGIONE_SOCIALE che svolgono le attività principali concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale, ma solo in funzione servente, il cui RAGIONE_SOCIALE è riservato al giudice del merito. Dunque, la peculiare natura del RAGIONE_SOCIALE di tipo misto consente l’esercizio differenziato RAGIONE_SOCIALE varie attività coinvolte nell’affidam ento, riservandole alle diverse società che ne fanno parte secondo la loro, specifica e diversa, competenza tecnica. Ciò in quanto, nel caso deciso a suo tempo in fattispecie analoga, il giudice di legittimità aveva rilevato che l’attività di RAGIONE_SOCIALE era stata affidata in concessione dalla
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ al predetto RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 71 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, all’esito di precedente bando di gara, il cui disciplinare (art. 5) non prevedeva l’iscrizione all’apposito RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289, per il RAGIONE_SOCIALE, ma solo per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinate a svolgere le c.d. attività principali (come individuate nell’art. 2 del medesimo disciplinare), essendo, invece, previsto per le consorziate destinate a svolgere le c.d. attività secondarie (pure individuate dalla citata disposizione del disciplinare) la sola iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE [nella specie, la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (iscritte nell’apposito RAGIONE_SOCIALE) si erano impegnate a svolgere le attività principali, mentre alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ era stato demandato il compito di svolgere attività secondarie, restando così irrilevante che la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ed il RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE non foss ero iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, il tutto come chiarito dal parere reso dall’RAGIONE_SOCIALE il 27 maggio 2015, n. 90, e dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5^, 30 aprile 2002, n. 2294; Cosn. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5^, 13, maggio 2002, n. 2580; Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 4^, 14 febbraio 2005, n. 435; Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5^, 20 aprile 2015, n. 1999), secondo cui la menzionata iscrizione era necessaria solo per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività principali].
« Il consolidato orientamento del giudice amministrativo è stato peraltro costantemente condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall’RAGIONE_SOCIALE, ad esempio nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima RAGIONE_SOCIALE ha chiarito come nei raggruppamRAGIONE_SOCIALE “il requisito soggettivo” in parola debba essere “posseduto” da tutte le RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere
prestazioni tra loro fungibili » (così: Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2022, n. 35338 -vedansi anche: Cass., Sez. Trib., 8 giugno 2023, n. 16261; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31391).
Tanto posto, va allora rimarcato, innanzitutto, che nulla escludeva, nella fattispecie, che l’affidamento dei servizi in questione avvenisse dietro distinzione tra attività principali e attività secondarie (di c.d. ‘ supporto ‘); e che, per queste ultime, non risultasse necessaria l’iscrizione all’Albo (in questo senso: Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31391).
La stessa giurisprudenza amministrativa, difatti, aveva rimarcato – anche nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa necessaria ricorrenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione in un RAGIONE_SOCIALE speciale (RAGIONE_SOCIALE) quale prescrit ta, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affidamento a terzi dei servizi di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi, dall’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (RAGIONE_SOCIALE disciplinato, poi, dal d.m. 11 settembre 2000, n. 289) -la distinzione tra concessione (in senso proprio) di un pubblico RAGIONE_SOCIALE e affidamento (in convenzione) di attività di supporto (alla gestione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE tributarie) che, – non comportando « la delega al privato RAGIONE_SOCIALEa potestà pubblicistica » (che rimane di pertinenza RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore), – si risolvono in prestazioni (meramente) strumentali rispetto alle quali « il controllo e la responsabilità su tutte le attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rimane in capo alla stazione appaltante, attraverso l’utilizzo di moRAGIONE_SOCIALEi da RAGIONE_SOCIALE predisposti, nonché attraverso il controllo e l’assunzione di responsabilità da parte del funzionario responsabile del Comune su tutte le attività svolte dall’aggiudicataria » (così che « il potere tributario resta di pertinenza del Comune » cui fanno
capo « la titolarità RAGIONE_SOCIALE atti e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE derivanti dal RAGIONE_SOCIALE » – Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. 5^, 24 marzo 2014, n. 1421; Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5^, 20 aprile 2015, n. 1999).
E, con riferimento alla natura dei raggruppamRAGIONE_SOCIALE temporanei di RAGIONE_SOCIALE, si è, per l’appunto, rilevato che (solo) in relazione ad un affidamento di servizi per il quale la legge di gara non distingue tra prestazioni principali e secondarie, limitandosi ad elencare le attività dedotte in contratto, non può essere ammessa la partecipazione di raggruppamRAGIONE_SOCIALE temporanei di RAGIONE_SOCIALE di tipo ” verticale “, con la conseguenza che, potendo operare in tale contesto solo dei raggruppamRAGIONE_SOCIALE di tipo ” orizzontale ” (nei quali, « gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione »), i partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere in possesso di tutti i requisiti nessuno escluso – previsti dalla lex specialis per eseguire le prestazioni oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appalto, relativamente alle quali assumono indistintamente responsabilità solidale (Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5^, 7 dicembre 2017, n. 5772; Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5^, 5 aprile 2019, n. 2243; Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 5936).
Ai fini in discorso, la distinzione tra attività principali e attività secondarie -in tema di liquidazione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi -deve ritenersi venuta meno, con la conseguente necessità di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (in apposita sezione) anche per lo svolgimento di attività di supporto, solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 805, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160 (secondo il cui disposto « Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge, secondo le procedure di cui all’articolo 53 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società da essi partecipate ») ad opera del d.m. 13 aprile 2022, n. 101.
3.5 In tale prospettiva, a cui il collegio ritiene di dare continuità in RAGIONE_SOCIALE sede, si può condividere e ribadire che « l’accertata diversa attività svolta nell’ambito del R.T.I. tra RAGIONE_SOCIALE (a cui era stata assegnata l’attività principale, di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘imposta) ed RAGIONE_SOCIALE (a cui era stata demandata lo svolgimento di attività secondaria, di supporto alla prima) giustifica la circostanza che l’avviso sia stato sottoscritto dal legale rappresentate di RAGIONE_SOCIALE che tale funzione svolgeva, laddove il fatto che l’atto impugnato sia stato redatto su carta intestata del R.T.I. accredita, nel delineato contesto fattuale, solo l’ordine di idee che esso è certamente riferibile al citato RAGIONE_SOCIALE nel quadro del descritto riparto di competenze, il che consente di comprendere anche perché COGNOME, pacificamente non iscritta all’RAGIONE_SOCIALE e svolgente per come accertato nel presente giudizio -attività secondaria, non l’abbia sottoscritto » (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. NUMERO_DOCUMENTO).
3.6 Per tale aspetto, peraltro, il citato arresto non si pone in contrasto – nonostante la diversa lettura del P.M. – col precedente indirizzo di RAGIONE_SOCIALE Corte (caratterizzato da decisioni fondate sulla mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e supporto), secondo cui, in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, l’art. 37 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (‘ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione RAGIONE_SOCIALE direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ‘), distingue il RAGIONE_SOCIALE orizzontale, che ricorre allorquando tutte le RAGIONE_SOCIALE riunite eseguono la medesima prestazione per i servizi e le forniture e realizzano i lavori RAGIONE_SOCIALEa stessa categoria di qualificazione, dal RAGIONE_SOCIALE verticale, configurabile quando, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie, mentre per i lavori, la mandataria realizza i lavori RAGIONE_SOCIALEa categoria prevalente, e le mandanti quelli RAGIONE_SOCIALE categorie scorporabili; è, inoltre, consRAGIONE_SOCIALEto il RAGIONE_SOCIALE c.d. misto, che è un RAGIONE_SOCIALE verticale in cui l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE singole categorie (per i lavori) o RAGIONE_SOCIALE singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, sicché, in caso di partecipazione alla gara indetta per l’aggiudicazione di appalto di servizi, si applicano sia le regole dei raggruppamRAGIONE_SOCIALE verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda RAGIONE_SOCIALEa componente che ne venga in rilievo, dovendosi distinguere i requisiti tecnici di carattere oggettivo dai requisiti di carattere soggettivo, tra i quali sono ricomprese le certificazioni di qualità che devono essere possedute singolarmente da ciascuna associata, a meno che esse non siano riferite unicamente ad una parte RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguibili da alcune soltanto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in termini: Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2022, n. 35338; Cass., Sez. Trib., 8 giugno 2023, n. 16261).
3.7 Inoltre, anche dopo l’art. 1, commi 784 – 815, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l’art. 2 del d.m. 13 aprile 2022, n. 101 (ma altrettanto valeva sotto il vigore ratione temporis RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.m. 11 settembre 2000, n. 289), la carenza di
soggettività giuridica esclude l’iscrizione del RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE ministeriale, potendo richiedersi l’osservanza di tale requisito soltanto alle singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In tal senso, è pacifico che il RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE non costituisce un nuovo ente dotato di personalità giuridica e distinto dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma rappresenta un semplice modulo organizzativo basato sul mandato tra operatori (Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. 4^, 30 maggio 2024, n. 4846). La costituzione formale del RAGIONE_SOCIALE avviene, quindi, con il conferimento ad un operatore economico, detto mandatario o capogruppo, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza, da parte RAGIONE_SOCIALE altri operatori, detti mandanti.
3.8 D’altra parte, la superfluità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE ministeriale di RAGIONE_SOCIALE per l’esclusivo svolgimento di attività secondarie o accessorie rispetto alle attività di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi trova positivo riscontro nella disciplina del diritto unionale.
Difatti, in base alle direttive n. 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sull’aggiudicazione dei contratti di concessione) e n. 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (sugli appalti pubblici ), di cui il c.d. ‘ codice dei contratti pubblici ‘ costituisce attuazione nel diritto interno, quelle forme di partecipazione aggregata, caratterizzate dal « RAGIONE_SOCIALE » di persone fisiche, persone giuridiche o RAGIONE_SOCIALE pubblici, « compresa qualsiasi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi », che il diritto unionale riconduce alla soggettività di un unico « operatore economico » ex artt. 5, n. 2, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva
2014/23/UE e 2, par. 1, n. 10), RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE, non escludono affatto, quand’anche sia effettivamente riscontrabile una permanente alterità soggettiva tra gli RAGIONE_SOCIALE a vario titolo coinvolti nell’affidamento e nell’esecuzione del serviz io pubblico, la possibilità che un soggetto faccia valere i requisiti, in materia tanto di capacità economica e finanziaria, quanto di capacità tecniche e professionali (requisiti di selezione di cui agli artt. 36, par. 1, 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE e 58, par. 1, lett. a), b) e c), RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE), propri di altro soggetto, con il quale si correli appunto nell’ambito di un affidamento unitario e coordinato.
Così, l’art. 38 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE (con riguardo alla ‘ Selezione e valutazione qualitativa dei candidati ‘) stabilisce che, « ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro » (par. 2); e che « (s)e un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie per l’intera durata RAGIONE_SOCIALEa concessione, per esempio median te presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno a tal fine di detti soggetti », fermo restando che « l’amministrazione aggiudicatrice o l’ ente aggiudicatore può richiedere che l’o peratore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto » (par. 2).
E tanto in linea con il predicato del precedente art. 26, che, con particolare riguardo ai « raggruppamRAGIONE_SOCIALE di operatori economici, comprese le associazioni temporanee », dispone che: « Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli
RAGIONE_SOCIALE aggiudicatori possono precisare nei documRAGIONE_SOCIALE di gara le modalità con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 38, purché ciò sia giustificato da motivazioni obiettive e proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte RAGIONE_SOCIALE operatori economici. Eventuali condizioni per l’esecuzione di una concessione da parte di tali gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate » (par. 2). Analogamente, l’art. 63 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE (con riguardo all” Affidamento sulle capacità di altri soggetti ‘) prevede che « (…) un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi »; e che « se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad ese mpio mediante presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impegno assunto da detti soggetti a tal fine », fermo restando che « se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidal mente responsabili RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del contratto » (par. 1); inoltre, che: « le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta presentata da un RAGIONE_SOCIALE di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, da un partecipante al RAGIONE_SOCIALE » (par. 2).
Queste disposizioni sono state interpretate in senso ampio dalla giurisprudenza unionale, cioè nel senso che l’art. 63, par. 1, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE « conferisce a qualsiasi operatore economico il diritto di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine di soddisfare le varie categorie di criteri di selezione elencati all’articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva e riportati nei paragrafi da 2 a 4 di tale articolo » (Corte Giust., 26 gennaio 2023, causa C-403/21, RAGIONE_SOCIALE vs. Judeţul Timiş , par. 72 -in senso analogo: Corte Giust., 10 ottobre 2013, RAGIONE_SOCIALE vs. RAGIONE_SOCIALE di Fermo , causa C-94/12, par. 29 e 33; Corte Giust., 7 settembre 2021, causa C-927/19, «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras» UAB , par. 150), e che il combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 38, par. 1 e 2, e 26, par. 2, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE « deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non può, senza violare il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva, esigere che ciascuno dei membri di un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sia iscritto, in uno RAGIONE_SOCIALE membro, nel registro commerciale o nell’RAGIONE_SOCIALE professionale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di noleggio e leasing di automobili e autoveicoli leggeri » (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C-486/21, RAGIONE_SOCIALE najem in zakup vozil d.o.o. vs. Mestna občina Ljubljana , par. 104).
In particolare, si è osservato (Corte Giust., 10 novembre 2022, causa C486/21, cit.), con riguardo all’art. 38 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva 2014/23/UE, che « la disposizione in parola non può essere interpretata nel senso che impone a un operatore economico di fare unicamente ricorso al contributo di soggetti
che possiedono ciascuno l’abilitazione all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa medesima attività professionale. Infatti, per ipotesi, un operatore economico che fa affidamento sulle capacità di altri soggetti cerca vuoi di potenziare capacità di cui già dispone ma, eventualmente, in quantità o qualità insufficiRAGIONE_SOCIALE, vuoi di dotarsi di capacità o di competenze di cui non dispone. (…) Sarebbe pertanto sproporzionato, in particolare in quest’ultima ipotesi, esigere che tutti i membri di un’RAGIONE_SOCIALE siano abilitati all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale oggetto RAGIONE_SOCIALEa concessione. Infatti, il principio di proporzionalità, che è segnatamente garantito dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2014/23 e che costituisce un principio general e del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, impone che le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘attuazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di detta direttiva non vadano oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi previsti da quest’ultima » (par. 100-101), a meno che non ricorrano « motivazioni obiettive e proporzionate » (par. 102).
In definitiva, la disciplina unionale consente che il RAGIONE_SOCIALE temporaneo, come unico « operatore economico », ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla procedura di aggiudicazione, possa beneficiare RAGIONE_SOCIALE capacità riferibili alle singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che ciascuna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possa usufruire RAGIONE_SOCIALE capacità riferibili alle altre nell’ambito unitario de l RAGIONE_SOCIALE temporaneo nei rapporti esterni con l’amministrazione aggiudicatrice.
In tal modo, si realizza un fenomeno di reciproca e vicendevole ‘ osmosi ‘ tra le singole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e tra queste e il RAGIONE_SOCIALE temporaneo nel suo complesso, dall’altro lato, in modo che le capacità RAGIONE_SOCIALE‘una siano
paritariamente condivise con le altre e siano cumulativamente imputate al RAGIONE_SOCIALE temporaneo nella relazione corrente con l’amministrazione aggiudicatrice, fermi restando i poteri di verifica e di adeguamento che sono riservati a quest’ultima dall’a rt. 63 RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva n. 2014/24/UE.
Né tale peculiarità è esclusa dall’istituzione di «elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti » o dalla previsione di una « certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all’allegato VII » (art. 64, par. 1), essendo stato contemplato dalla citata direttiva n. 2014/24/UE l” adeguamento ‘ RAGIONE_SOCIALE « condizioni di iscrizione negli elenchi ufficiali » e di « quelle di rilascio di certificati da parte RAGIONE_SOCIALE organismi di certificazione » « all’articolo 63 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facRAGIONE_SOCIALE parte di un RAGIONE_SOCIALE e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del RAGIONE_SOCIALE » (art. 64, par. 2), obbligando « detti operatori (…) in tal caso [a] dimostrare all’autorità che istituisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini RAGIONE_SOCIALEa loro iscrizione ».
Per cui, ciò che rileva in tale contesto è il legame associativo, con reciproca vincolatività, tra le RAGIONE_SOCIALE munite e le RAGIONE_SOCIALE sprovviste del titolo abilitativo all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività qualificata, che viene in tal modo a concentrarsi -ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla procedura selettiva – in capo al RAGIONE_SOCIALE temporaneo nella veste di unico « operatore
economico » « che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ». 3.9 A tanto aggiungasi pure, tornando al diritto interno, che l’iscrizione obbligatoria all’RAGIONE_SOCIALE previsto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, « per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società da essi partecipate », è stata prevista (mediante l’introduzione di una ‘ sezione separata ‘), con decorrenza dall’11 agosto 2022, soltanto in forza del d.m. 13 aprile 2 022, n. 101, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 805, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il che, a maggior ragione, giustifica l’inapplicabilità retroattiva di tale requisito per la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (che pacificamente svolgeva attività propedeutica in seno al RAGIONE_SOCIALE temporaneo) con riferimento alla TARSU relativa agli anni 2011 e 2012.
3.10 Va, in conclusione, ribadito il principio di diritto secondo il quale, in tema di affidamento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dei tributi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei Comuni ad un RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE, il requisito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nell’apposito RAGIONE_SOCIALE istituito presso il RAGIONE_SOCIALE (ora, RAGIONE_SOCIALE), ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del d.m. 11 settembre 2000, n. 289, è richiesto solo per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili; ne consegue che, quando il RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un RAGIONE_SOCIALE temporaneo di RAGIONE_SOCIALE di tipo misto, la predetta qualifica soggettiva è necessaria solo per le società del RAGIONE_SOCIALE che svolgono le attività principali concernRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE dei tributi, per le quali detto requisito formale è previsto, ma non anche per
quelle che svolgono attività secondarie, di mero supporto e non in rapporto di fungibilità con la prestazione principale, ma solo in funzione servente, il cui RAGIONE_SOCIALE è riservato al giudice del merito (Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31391).
Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame RAGIONE_SOCIALEa perizia sull’immobile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di appello la perizia giurata di parte (a firma del AVV_NOTAIO da RAGIONE_SOCIALE) depositata nel giudizio di prime cure, dalla quale si evinceva lo stato di inagibilità ed inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile versante in pessime condizioni di conservazione (in particolare, per la presenza di: segni di degrado strutturale ai solai del primo piano; crollo del solaio del bagno; segni di dissesto statico; infiltrazioni di acqua al primo piano con rigonfiamento ed ossidazione dei ferri di armatura dei solai e dei pilastri e con distacco di intonaci e copriferro in più ambiRAGIONE_SOCIALE; presenza di muffa e umidità).
4.1 Il predetto motivo è inammissibile.
4.2 Secondo la ricorrente, l’immobile era inutilizzabile in quanto inagibile e tanto si evinceva dalla perizia stragiudiziale ignorata dal giudice di appello.
4.3 Tuttavia, l a preclusione derivante dalla c.d. ‘ doppia conforme ‘ (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado) non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffatta ipotesi, prevista dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11
settembre 2012; detta norma è stata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per i giudizi introdotti prima RAGIONE_SOCIALE‘1 gennaio 2023, dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 14 9, quale modificato dall’art. 380, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3 , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2024, n. 17782). Nella specie, però, a fronte RAGIONE_SOCIALEa soccombenza nel doppio grado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto differRAGIONE_SOCIALE a seconda del giudizio; ne discende che le questioni sono state esaminate e decise in modo uniforme dai giudici del doppio grado di merito, per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudice di legittimità in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348ter , quinto comma, cod. proc. civ.).
4.4 Ad ogni modo, comunque, la censura deve essere disattesa, ove si rammRAGIONE_SOCIALE che, in base all’art. 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507: « Non sono soggetti alla
tassa i RAGIONE_SOCIALE e le aree che non possono produrre RAGIONE_SOCIALE o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elemRAGIONE_SOCIALE obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione ».
Ora, l’impossibilità dei RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE aree a produrre RAGIONE_SOCIALE per loro natura o per il particolare uso, prevista dal citato art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elemRAGIONE_SOCIALE obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass., Sez. 5^, 2 settembre 2004, n. 17703; Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2006, n. 13086; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2009, n. 17599; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2014, n. 19469; Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 18984; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2024, n. 7002).
4.5 Pertanto, l’inagibilità/inutilizzabilità risultante dalla perizia stragiudiziale non era circostanza decisiva per l’esito del giudizio, difettando a monte la denuncia RAGIONE_SOCIALEa contribuente o, quanto meno, anche a voler seguire (ed estendere alla TARSU) l’orientamento ‘ sostanzialista ‘ in tema di ICI ed IMU, la prevRAGIONE_SOCIALEva conoscenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di inagibilità/inutilizzabilità da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12304; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12485; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021,
n. 18446; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226 ; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16260).
4.6 Ne deriva che la sentenza impugnata si è sostanzialmente uniformata a tali indicazioni, avendo negato a monte che lo stato di inagibilità/inutilizzabilità potesse avere rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione da TARSU in mancanza di prevRAGIONE_SOCIALEva denuncia (con l’annessa documentazione di riscontro) da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la parziale fondatezza del primo motivo, nonché infondatezza o l’inammissibilità dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto per quanto di ragione; non occorrendo ulteriori accertamRAGIONE_SOCIALE in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso orig inario RAGIONE_SOCIALEa contribuente nei limiti RAGIONE_SOCIALEa TARSU relativa all’anno 2011 e la conferma RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo per la TARSU relativa all’anno 2012.
Le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti per la reciproca soccombenza.
Alla luce del principio enunciato di recente dalle Sezioni Unite di RAGIONE_SOCIALE Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente, ma può
giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza RAGIONE_SOCIALE altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061), si può ritenere che l’impugnazione di uno o più avvisi di RAGIONE_SOCIALE con riguardo a diverse annate del medesimo tributo integri un’unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento (anche per una singola annata) costituisce idonea giustificazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali (Cass., Sez. Trib., 20 agosto 2024, n. 22951).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo nei limiti specificati in motivazione e rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo parzialmente accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente nei limiti RAGIONE_SOCIALEa TARSU relativa all’anno 2011 con la conferma RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo per la TARSU relativa all’anno 2012; compensa tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio