Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34241 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34241 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso da ll’ AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-controricorrente-
e nei confronti di
COMUNE di MADDALONI, PREFETTURA di BENEVENTO
Tributi-cartella di pagamento-
-intimati- avverso la sentenza n.6153/23/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 4 luglio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di varie intimazioni di pagamento relative a IRPEF degli anni di imposta 2005, 2006, 2008, a IVA dell’anno di imposta 1998 e a TARSU dal 2007 al 2009, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso limitatamente ad una sola intimazione, rilevando la mancata notifica della cartella prodromica.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su sei motivi, NOME COGNOME.
L’ RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
Il Comune di Maddaloni e la Prefettura di Benevento non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria unitamente a documentazione a conforto.
Ragioni della decisione
1.Preliminarmente va dato atto che il ricorrente ha depositato in atti memoria, corredata da documentazione a conforto, con la quale ha rappresentato di avere aderito alla cd. rottamazione ter , con istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art.1, commi 184 e 185 , della legge n.145 del 2018, di avere provveduto, come da quietanze allegate, al pagamento integrale di quanto dovuto ed ha, conseguentemente,
chiesto che questa Corte dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
2.Va, però, rilevato che la definizione agevolata cui ha aderito il ricorrente, come emergente dalla documentazione allegata in atti, riguarda svariate cartelle di pagamento mentre oggetto del presente giudizio sono intimazioni di pagamento rispetto alle quali manca qualsiasi indice di collegamento con l’oggetto della definizione.
La stessa mancanza di corrispondenza si riscontra, anche, nelle allegate quietanze di pagamento le quali non rispecchiamo totalmente l’entità del debito ammesso ad essere saldato in via agevolata onde non può essere dichiarata, come richiesto, l’estinzione del giudizio.
Peraltro, va evidenziato che, dalla memoria depositata, dalla documentazione allegata e, in particolare, dall’espresso impegno a rinunciare al ricorso assunto con l’adesione alla cd. rottamazione ter , emerge il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare questo giudizio da parte del contribuente con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ne consegue che le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato (cfr. Cass., Sez. U., ord. n.19976 del 19 luglio 2024).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse;
spese a carico di chi le anticipate.
Così deciso in Roma, il 2.12.2025, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria.
Il Presidente (NOME COGNOME)