Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36481 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36481 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 9546-2018, proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), nella qualità di erede di COGNOME NOME, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di agente per la riscossione della provincia di Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t. ;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3348/12/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME una cartella di pagamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. relativamente all’anno di imposta 2002 ;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 696/2014, rigettò il ricorso;
che COGNOME NOME propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 3348/12/17, depositata il 15/09/2017 rigettò il gravame;
che avverso tale decisione NOME COGNOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi; è rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 24/27.11.2023) memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ., istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nell’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (cd. rottamazioneter ), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, avendo effettuando il pagamento della prima rata (oltre ad altre successive) e dichiarando, altresì, di rinunziare al ricorso;
che, pur non essendovi prova dell’avvenuto integrale pagamento delle somme dovute (è la stessa parte ricorrente ad avere chiarito, alla p. 4 della memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., di avere pagato ‘molte rate’, inclusa la prima, ma non tutte), cionondimeno la rinuncia al ricorso contenuta nella memoria in esame, anche in assenza di accettazione ad opera della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr., ex
multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01), peraltro rimasta intimata e, dunque, neppure astrattamente titolata alla ricezione di alcuna comunicazione di Cancelleria al riguardo (cfr. il novellato art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presente udienza comunicata il 2.8.2023), è idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex artt. 391 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083, Rv. 650607-01);
che, peraltro e per mera completezza espositiva, va in ogni caso evidenziato che l’atto di rinunzia in questione è stato comunque notificato dal ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE (subentrata, quale successore a titolo universale, alla intimata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex art. 76 del d.l. n. 73 del 2021. Cfr. anche, quanto alla idoneità della notifica a consentire il raggiungimento dello scopo cui è destinata la comunicazione ex art. 390, comma 3, cod. proc. civ., la recente Cass., Sez. 5, 25.7.2023, n. 22282, non massimata);
che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, nulla va disposto al riguardo essendo rimasta la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo intimata;
che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione