Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33744 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33744 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
Rottamazione ter
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23836/2015 R.G., proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME e rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, controricorrente nonché
NOMECOGNOME nella qualità di erede di NOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende.
-interventore volontario – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 673/2015, depositata il 23/02/2015;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la sentenza della C.t.p. di Trapani che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, facendo applicazione degli studi di settore.
Nel giudizio è intervenuta NOME COGNOME qualificatasi erede di NOME COGNOME nelle more deceduto, e costituitasi a mezzo nuovo difensore, la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere allegando di aver definito stragiudizialmente la pretesa di cui all’avviso di accertamento impugnato, avendo aderito alla c.d. rottamazione ter ai sensi degli art. 3 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136.
Con ordinanza interlocutoria n. 14869 del 2024 la Corte rilevava che: 1) la documentazione prodotta dall’erede del contribuente, NOME COGNOME non rendeva contezza dell’effettiva definizione della controversia di cui al ricorso; infatti, l ‘atto impugnato era un avviso di accertamento, identificato in sentenza con il codice CODICE_FISCALE, mentre i documenti di cui alla rottamazione si riferivano ai numeri identificativi
delle cartelle che l’istante assume va, ma non documentava, emesse a seguito dell’atto impositivo; 2) s ebbene l’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dalla ricorrente poteva essere valutata ai fini dell’eventuale dichiarazione di estinzione, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, nella fattispecie, dagli stessi documenti allegati da NOME COGNOME nell’atto di intervento , risultava esservi altra erede, NOME COGNOME, figlia del contribuente, che non era intervenuta nel giudizio; 3) al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assumeva alcun rilievo (tra le più recenti Cass. 05/01/2024, n. 371); 4) sebbene risultasse che anche NOME COGNOME avesse revocato il mandato al difensore nominato dal dante causa, Avv. NOME COGNOME nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem , quale espressione dell’autonomia negoziale della parte, attuata mediante l’esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento (Cass. 08/04/2020, n. 7751); 5) sebbene non tutti gli eredi si fossero costituiti a mezzo del nuovo difensore, all’Avv. NOME COGNOME difensore nominato dal dante causa, non risultava dato avviso della fissazione dell’udienza camerale, restando, pertanto, non integro il contraddittorio. Per l’effetto, rinviava a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della prossima udienza ad entrambi i difensori, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME e invitava l’erede intervenuta nel giudizio a rendere chiarimenti in ordine alle cartelle di pagamento oggetto di
rottamazione e a documentarne il collegamento con l’avviso di accertamento oggetto di giudizio.
Con successiva memoria NOME COGNOME ha insistito per la cessazione della materia del contendere depositando ulteriore documentazione.
Considerato che:
Va dichiarata l’estinzione del giudizio.
NOME COGNOME ha documentato che, in ragione dell’avviso di accertamento 892H11, emesso nei confronti del de cuius, erano state emesse tre cartelle di pagamento: 1) n. NUMERO_CARTA a seguito di Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011 per gli importi dovuti a titolo provvisorio in pendenza del giudizio innanzi alla C.t.p. 2) n. NUMERO_CARTA a seguito di ‘ Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011 ‘ per gli importi dovuti dopo la decisione della C.t.p. 3) n. NUMERO_CARTA a seguito di ‘ Iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. 892H00011 per gli importi dovuti dopo la decisione della C.t.r.
Ha ulteriormente dimostrato che con documento rif. AT NUMERO_DOCUMENTO la società di riscossione indicava l’importo di euro 25.047,76 da corrispondere in nove rate ai fini della rottamazioneter anche delle dette carelle.
Infine, ha documentato il pagamento di tutte le rate.
2. L’art. 3 d .l. n. 119 del 018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019) disciplina la cd. rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La disposizione prevede che essi possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora
di cui all’articolo 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme comunicate dall’Agente di riscossione.
Nel caso di pendenza di giudizi il comma 6 dell’art. 3 d.l. cit. prevede che: «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
Risultando, di conseguenza, che la controversia è stata definita accedendo alla c.d. rottamazione ter delle cartelle emesse in ragione dell’avviso di accertamento impugnato, il giudizio va dichiarato estinto.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, in quanto misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.