Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18310 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/07/2025
Rottamazione ter
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9308/2018 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 3534/2017, depositata il 19/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’ Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la CTR ha ritenuto fondato l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della CTP di Palermo che aveva accolto il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento (TY301B203318), con il quale, per l’anno di imposta 2006, l’Ufficio aveva contestato la fatturazione d i operazioni oggettivamente inesistenti e recuperato maggiori Irpef, Irap ed Iva.
2. Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato che, n elle more dell’odierno giudizio, l’Agenzia delle entrate ha iscritto a ruolo il totale del l’ammontare delle somme relative all’a ccertamento (imposte, interessi e sanzioni), in forza della sentenza qui impugnata che ne aveva confermato la validità; che è stata emessa la cartella di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO; che, in relazione a detta ultima ha presentato all’Agente della Riscossione la domanda di adesione alla definizione agevolata (ex art. 3, comma 23, d.l. n. 119 del 2018 convertito dalla legge n. 136 del 2018) del carico affidato all’Agente della Riscossione; che, l’Ufficio con documento AT n. NUMERO_DOCUMENTO, ha accettato l’istanza, quantificato il debito residuo e le modalità ed i tempi per il pagamento in 18 rate, tutte corrisposte.
Considerato che:
1. Il contribuente ha documentato che: 1) la cartella di pagamento n. 296 2018 0001670443000 è stata emessa in ragione della sentenza della CTR che ha confermato la legittimità dell’accertamento qui impugnato; di conseguenza, la medesima ha ad oggetto l’iscrizione a ruolo di tutto quanto dovuto; 2) ha presentato domanda c.d. di rottamazione ter della detta cartella ex art. 3, d.l. n. 119 del 2018; 3) l’Ente di riscossione , con documento AT n. 29690201900102077000,
ha acc olto l’istanza ed ha quantificato il debito residuo ed indicato le modalità ed i tempi per il pagamento in diciotto rate quadrimestrali, di cui l’ultima i n scadenza il 30 novembre 2023; 4) ha versato, come da ricevute in atti, tutte le rate dovute.
L’art. 3 d .l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 (poi modificato ed aggiornato dal cd. decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019) ha disciplinato la cd. rottamazioneter , ovvero la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La disposizione prevede che essi possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme comunicate dall’Agen te di riscossione.
Nel caso di pendenza di giudizi il comma 6 dell’art. 3 d.l. cit. prevede che: «nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
Risultando, di conseguenza, che il contribuente ha definito la controversia accedendo alla c.d. rottamazione ter delle cartelle emesse in ragione dell’a vviso di accertamento impugnato e pagando tutto il
dovuto, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, in quanto misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.