Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18014 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
IRPEF ROTTAMAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26492/2014 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Roma al INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE;
– resistente –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REGIONALE del LAZIO n. 3599/14/2014, depositata il 29 maggio 2014; udita la relazione della causa tenuta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024, tenuta dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udita l’AVV_NOTAIO per il ricorrente; udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE Generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale del Lazio di Roma, con sentenza n. 3599/14/2014, pronunciata il 13 maggio 2014 e depositata in segreteria il 29 maggio 2014, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 356/13/2012, depositata il 15 ottobre 2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva determinato sinteticamente il reddito imponibile relativo all’anno 2007 sulla base dell’acquisto, da parte del contribuente, di due autovetture nel medesimo anno (TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO tg. TARGA_VEICOLO), e per il possesso, oltre alle predette, anche di una TARGA_VEICOLO 360 TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, attribuendo un reddito di € 90.932,00, con conseguente rideterminazione dell’I RPEF e relative addizionali.
Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di base di tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione, al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa, a seguito di ordinanza interlocutoria, è stata rinviata all ‘ udienza pubblica, fissata per il 21 giugno 2024, in occasione della
quale sono state depositate memoria di costituzione di nuovo difensore e nuova istanza di rinuncia al giudizio.
Il PM, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si deduce nullità del procedimento e della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, non avendo ricevuto nel domicilio eletto presso il difensore ovvero presso il proprio domicilio a mani proprie la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa per l’udienza pubblica del 13 maggio 2014.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si deduce nullità della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.
In data 12 settembre 2019 la parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dalla parte, avendo presentato dichiarazione di adesione alla cd. rottamazione ter , prevista dall’art. 3 d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 13 6 del 2018, assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi ai quali si rife risce il carico, pagando in data 31 luglio 2019 la prima rata. Tale atto, contenente espressa rinuncia, risulta altresì sottoscritto dalla parte di persona.
LRAGIONE_SOCIALE ha depositato il 21 giugno 2022 una nota dell’RAGIONE_SOCIALE, attestante, a detta data, il pagamento di tutte le rate maturate fino a quel momento.
Successivamente, il nuovo difensore del ricorrente ha depositato memoria chiedendo pronunciarsi l’estinzione per rinuncia e ha depositato un estratto dell’RAGIONE_SOCIALE attestante la sospensione degli importi dovuti.
Questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083), seppur con riferimento alla rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle prevista dall’art. 6 del. d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE della riscossione del debito residuo, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535).
In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
In tal senso anche Cass. 29/12/2023, n. 36431, in riferimento alla rottamazione di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018, che viene in rilievo nel presente giudizio.
In presenza di espressa rinuncia notificata alla controparte, deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio .
Le spese dell’intero giudizio rimangono a carico di chi le anticipate (Cass. 31/03/2023, n. 9088).
La rinuncia e l’adesione alla definizione agevolata comportano l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31732).
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, in data 21 giugno 2024.