Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28124 Anno 2023
Oggetto:Tributi
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28124 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 22892 del ruolo generale dell’anno 201 6, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del primo difensore: EMAIL;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria n. 139/03/2016, depositata in data 15 marzo 2016, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore AVV_NOTAIO di Nocera.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’ Umbria aveva rigettato l’ appello proposto nei confronti d ell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 68/02/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Terni con la quale, previa riunione, erano stati respinti i ricorsi proposti dalla società avverso diversi avvisi di accertamento emessi, ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni 2008-2010;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con ‘atto di costituzione’;
la società contribuente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere avendoci implicitamente rinunciato per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazioneter) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018 , con versamento RAGIONE_SOCIALE somme ‘al momento maturate ‘ ;
CONSIDERATO CHE
vista la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata da parte ricorrente per avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazioneter ) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 con versamento RAGIONE_SOCIALE somme ‘al momento maturate’ ;
-ai sensi dell’art. 3, comma 6, cit. «Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti.»;
-rilevata la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata ed, in particolare, se essa si estenda a tutti gli avvisi di accertamento impugnati, deve invitarsi l’RAGIONE_SOCIALE a prendere posizione in ordine al la regolarità del suddetto procedimento di definizione agevolata del giudizio;
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, invitando l’RAGIONE_SOCIALE , entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a prendere posizione in ordine al procedimento di definizione agevolata;
Così deciso in Roma il 12 settembre 2023