Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30940 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
rottamazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2259/2022 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi sito in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 1883/2021, depositata in data 14/06/2021, non notificata; udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 4/10/2024 tenuta dal consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
L ‘ Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Taranto, emetteva nei confronti di NOME COGNOME per l’anno di imposta 2009, un avviso di accertamento, con cui disconosceva la deducibilità, a fini imposte dirette, e la detraibilità, a fini Iva, dei costi relativi a nove fatture emesse dai fornitori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, per prestazioni di consulenza tecnica e promozione presso clienti di Puglia e Calabria.
La Commissione tributaria provinciale di Taranto accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello erariale e rigettava il ricorso originario. In particolare, i giudici del gravame affermavano che l’inerenza ai sensi dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. doveva comprendere una valutazione della strumentalità del bene o servizio all’attività da cui derivano i ricavi o gli alt ri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa nonché della coerenza econo mica dei costi ove sia contestata dall’amministrazione la loro congruità, essendo legittima la negazione di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa; le fatture e gli assegni in atti non erano probanti in tal senso, alla luce della genericità delle descrizioni delle fatture e de ll’assenza di ogni documentazione di supporto (il contratto o altra documentazione diversa da quella contabile), il che non consentiva di individuare il carattere delle prestazioni fornite, la loro concreta effettuazione, la strumentalità del servizio, l’eventuale collegamento con operazioni attive a valle; inoltre evidenziava che i costi di consulenza rappresentavano il 53% dei ricavi e il 74,92% dei costi complessivi, dati che esprimevano la non congruità del costo e la sua oggettiva sproporzione sia rispetto ai costi complessivi che ai ricavi; ancora, le aziende erogatrici delle prestazioni di consulenza non avevano la consulenza come oggetto della propria attività ed anzi
operavano in diretta concorrenza con le imprese di cui il ricorrente era rappresentante, il che rafforzava la valutazione fatta. Analoghe considerazioni dovevano essere svolte in merito al diritto alla detrazione IVA.
Contro tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L ‘Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale de l 4/10/2024, per la quale il ricorrente ha depositato memoria con istanza di sospensione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r. e dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 nonché dell’art. 2697 cod. civ., per violazione del principio di inerenza nell’assunto che i costi contestati dall’ufficio non sarebbero correlati all ‘ attività di impresa del contribuente, avendo la CTR adottato un ‘ interpretazione dell ‘ inerenza tale da consentire una valutazione quantitativa e non qualitativa della medesima, escludendone la sussistenza in base ad una valutazione di non congruità con costi e ricavi.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi d ell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., si deduce l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dato dalla circostanza dell’avvenuto incremento del fatturato dei clienti rappresentati dal contribuente nella zona della Calabria.
Il ricorrente ha depositato istanza di sospensione per aver aderito alla cd. rottamazione prevista dall’art. 1, comma 231 e ss. della l. n. 197 del 2022, depositando la comunicazione delle somme dovute, proveniente dall’Agenzia delle entrate Riscossione , la quietanza
attestante il pagamento della prima rata, e il piano di pagamento in 18 rate.
Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati «dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».
Pertanto, il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio sino al 30 novembre 2027 e dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.