Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6117 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: iscrizione ipotecaria -notifica cartelle di pagamento prodromiche -domanda di definizione agevolata -sospensione giudizio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26179/2024 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
COGNOME Avv. NOME , rappresentata e difesa da sé medesima
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza n. 3916/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 14/6/2024.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria limitatamente ai crediti portati da cinque prodromiche cartelle di pagamento emesse per il recupero di Irpef ed Iva relative a plurimi anni d’impost a compresi tra il 2009 e il 2016, lamentando la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e della necessaria intimazione di pagamento ed eccependo la prescrizione dei crediti a cui tre cartelle si riferivano.
Da quanto emerge dalla sentenza qui impugnata, il Giudice di prime cure accolse il ricorso solo limitatamente alle sanzioni -ritenute prescritte -applicate in una RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, investita dell’appello della contribuente, accolse parzialmente il
gravame, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale rispetto alle sanzioni e agli interessi compresi in tutte le cartelle in relazione alle quali era stata sollevata la relativa eccezione.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale anch’esso basato su un motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso per difendersi dal ricorso incidentale.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Ritenuto che:
Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2943 c.c. poiché la sentenza impugnata, nel dichiarare la prescrizione di sanzioni e interessi, non ha considerato che in giudizio erano stati prodotti alcuni atti riscossivi, debitamente notificati, che avevano interrotto il termine prescrizionale.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative alla notifica telematica degli atti di riscossione poiché la sentenza d’appello aveva erroneamente ritenuto valide le notificazioni via pec di tre cartelle di pagamento prodromiche all’impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria, pur essendo stato a tal fine utilizzato dal mittente un indirizzo di pec non risultante dai registri ufficiali di cui all’art. 6ter d.lgs. n. 82 del 2005.
In data 29 gennaio 2026 NOME COGNOME ha depositato un’istanza di sospensione del presente giudizio, rappresentando di aver presentato, il precedente 27 gennaio, una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’ agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 di cui all’ art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199 del 2025 (cd. rottamazionequinquies ).
La presentazione della domanda di definizione agevolata in relazione (anche) ai carichi contenuti nelle cartelle per cui è causa con l’impegno a rinunciare ai relativi giudizi pendenti, e la conseguente presa in carico della domanda da parte dell’RAGIONE_SOCIALE fiscale è comprovata dai documenti allegati all’istanza, da cui peraltro risulta che l’odierna ricorrente si è impegnata a comunicare alla contribuente, entro il 30 giugno 2026, l ‘ ammontare degli importi da pagare a titolo di definizione agevolata con i moduli di pagamento RAGIONE_SOCIALE rate o le motivazioni dell ‘ eventuale diniego.
Ai sensi del comma 87 dell’art. 1 cit. « Nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice ».
Alla luce del tenore testuale della disposizione normativa testé richiamata, il giudizio va sospeso sino all’esito della procedura di definizione agevolata, e cioè, più esattamente, fino al momento del versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute, il quale, ai sensi del ridetto comma 87, dà luogo all’estinzione del giudizio, ovvero, in caso di esito negativo della procedura, fino al momento del diniego da parte dell’amministrazione.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il Presidente
NOME COGNOME