Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32279 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32279 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11853/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Patti, elettivamente domiciliato in cancellerie, dichiaratosi disponibile a ricevere le comunicazioni della cancelleria e le notifiche di legge all’indirizzo PEC EMAIL
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata negli uffici di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
nonchè
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 9514/2021 depositata il 27/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, avverso l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatagli il 5 giugno 2016, in forza della quale l’Agente della Riscossione richiedeva il pagamento della somma complessivamente ammontante ad € 23.143,00, in relazione ad una prodromica ed asseritamente notificata cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA contenente importi finalizzati al ‘recupero di crediti d’imposta incremento occupazionale’ afferenti agli anni 2001 e 2002. La CTP di Messina rigettava il ricorso. Veniva successivamente respinto anche l’appello del COGNOME che ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla mancata e/o omessa e/o errata valutazione della produzione documentale allegata da riscossione RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE ai fini della prova dell’interrruzione del termine prescrizionale.
Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2944, 2946 e 2948 c.c. e, segnatamente, l’errata applicazione delle
norme in materia di prescrizione con riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione del tributo afferente al ‘credito d’imposta per l’incremento occupazionale’ relativo agli anni 2001 e 2002.
Con nota del 23 settembre 2024, la parte ricorrente ha dichiarato di aver aderito a definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. Rottamazione quater ex art. 1, co. 231 e ss., L. n. 197 del 2022), avuto riguardo all’intimazione di Pagamento n°29520169004480683000 afferente alla cartella di pagamento n°29520060006160337000NUMERO_CARTA rinunciando ai giudizi pendenti relativi ai carichi di riferimento; su questa premessa la ricorrente insiste nella declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di esprimersi in ordine all’effettività del pagamento e alla sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata invocata dalla ricorrente, nonché di documentare il pagamento in parola, facendo pervenire le proprie conclusioni in ordine alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia delle Entrate di esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata invocata dalla ricorrente e sulla correlata richiesta di cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.