Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36220 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36220 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 11204/2015, proposto da:
COGNOME NOME, in qualità di RAGIONE_SOCIALE rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato a ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2385/03/2014 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 27 ottobre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari la cartella di pagamento con la quale l’amministrazione finanziaria gli aveva intimato , nella sua qualità di RAGIONE_SOCIALE rappresentante dello RAGIONE_SOCIALE, il versamento dell’Irap per l’anno di imposta 2007 , oltre ad accessori e sanzioni, sul presupposto dell’esercizio dell’attività professionale in forma di autonoma organizzazione;
la sentenza della C.T.R., di accoglimento del ricorso, fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, adìta con gravame da ll’Amministrazione ;
i giudici d’appello rilevarono che il COGNOME esercitava la propria attività all’interno di un’associazione professionale, soggetto «assimilabile ad una società semplice fra professionisti oltre al RAGIONE_SOCIALE rappresentante», alla quale risultavano imputati tutti i pagamenti dei compensi fatturati all’unico cliente dello RAGIONE_SOCIALE, mentre la mancata allegazione del registro fiscale dei beni ammortizzabili impediva la verifica dell’intestazione RAGIONE_SOCIALE relative quote, nonché dell ‘imputazione dei costi ; da tali circostanze doveva quindi desumersi l’assoggettabilità ad Irap dell’associazione, «anche se formata da professionisti»;
avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, nell’indicata qualità, sulla base di un unico motivo, e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
l ‘unico mezzo di impugnazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 2697, 2727 e 2729 cod. civ.;
il ricorrente rileva in premessa che la presunzione di cui all’art. 2 del citato decreto concerne le società e gli enti, dal cui novero è estraneo lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, invece ricompreso tra i soggetti contemplati dal successivo art. 3, e richiama i precedenti giurisprudenziali secondo i quali l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza in sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, salva la prova del fatto che il reddito prodotto derivi dal solo lavoro professionale dei singoli associati, della quale è onerato il contribuente;
su tale base, richiama poi il contenuto della documentazione prodotta, tutta relativa a prestazioni professionali da lui rese personalmente, prima della costituzione dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e perciò idonea a significare il carattere personale dell’attività produttiva di reddito e a far ritenere assolto l’onere di prova contraria di sua spettanza;
osserva, infine, che una possibile circostanza di significato contrario – costituita dall’incidenza negativa dei costi rispetto alla produzione del reddito -non era stata accertata dai giudici d’appello, i quali si erano espressi al riguardo in termini dubitativi;
non occorre procedere allo scrutinio del mezzo d’impugnazione ;
infatti, con nota depositata il 14 novembre 2023, il contribuente ha dichiarato, a mezzo del proprio procuratore speciale munito del corrispondente potere, di rinunziare al ricorso, dando atto di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazione quater ) ai sensi dell’art. 1, comma 241, della l. 27 dicembre 2022, n. 179;
l’istanza è corredata dall’accettazione di RAGIONE_SOCIALE, con indicazione della somma dovuta, nonché dalla ricevuta di avvenuto pagamento di tale somma, in unica rata;
sussistono pertanto i presupposti perché sia dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., avendo il ricorrente dato prova dell’insussistenza del suo interesse alla prosecuzione del giudizio;
inoltre, poiché l’art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, non è necessario che a tale rinuncia faccia séguito l’accettazione della controparte;
le spese del giudizio restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilit à̀ dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (così, da ultimo, Cass. n. 30543/2023).
P.Q.M.
del giudizio; pone le spese a carico
La Corte dichiara l’estinzione RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023.