Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13868 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 38147/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 3999/2019 depositata il 19/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 e, a seguito della riconvocazione, nella camera di consiglio del 13/05/2025, dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania ( hinc: CTR), con sentenza n. 3999/2019 depositata in data 19/05/2019, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 891/2018, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva, a sua volta, respinto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva eseguito, in relazione all’anno d’imposta 2013, riprese a titolo di IRES, IVA e IRAP.
Contro la sentenza della CTR la ricorrente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Con istanza depositata in data 08/10/2024 la società contribuente ha esposto che: « -Con riferimento a tale avviso, l’Ufficio ha proceduto alla riscossione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio emettendo i seguenti atti: i) l’intimazione n. NUMERO_CARTA relativa al recupero dei primi 2/3 degli importi dell’avviso di accertamento richiamato (Allegato n. 1); i) l’intimazione n. TF9IPRN00674/2019, avente ad oggetto il recupero dell’ultimo 1/3 degli importi di cui all’avviso accertamento TF9031201345/2017 (Allegato n. 2), poi confluita nel preavviso di iscrizione ipoteca n. NUMERO_CARTA (Allegato n. 3). – I carichi relativi al detto avviso di accertamento rientrano tra quelli
definibili ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Rottamazione Quater). – La Società contribuente ha inteso avvalersi dell’istituto agevolativo in parola e, a seguito della presentazione della domanda di agevolazione, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha comunicato l’accoglimento dell’istanza con indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle 18 rate richiesta dalla Contribuente in cui il pagamento potrà essere dilazionato, l’ultima in scadenza il 30.11.2027 (Allegato n. 4, ove i carichi relativi all’anzidetto avviso di accertamento sono riportati ai nn. 27 -28-28 del prospetto di sintesi, numero documento: NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA). – La Società ha provveduto al pagamento delle rate maturate alla data odierna (ossia le prime cinque), di cui si produce copia (Allegato n. 5). *
Tutto ciò premesso e considerato, la RAGIONE_SOCIALE come sopra rappresentata e difesa, CHIEDE a codesta Suprema Corte di voler dichiarare l’estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. »
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre evidenziare che la ricorrente non solo ha presentato dichiarazione di adesione alla cd. rottamazione ex legge n. 197 del 2022, ma ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
1.1. Tuttavia, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte è stata rimessa alla Prima Presidente in ordine alla seguente questione: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1
gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse .»
1.2. Deve, quindi, essere disposto il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
…
P.Q.M.
Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
Così deciso in Roma, il 28/02/2025 e, a seguito di riconvocazione, in