Rottamazione Quater e Processo Tributario: Sospensione o Estinzione?
L’adesione alla rottamazione quater da parte di un contribuente con un contenzioso fiscale in corso apre un fondamentale interrogativo procedurale: il giudizio deve essere sospeso in attesa del completo pagamento del debito o si estingue immediatamente? Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha scelto la via della prudenza, decidendo di attendere il parere delle Sezioni Unite Civili su questa delicata materia.
Il Caso in Esame: Definizione Agevolata e Lite Pendente
Un contribuente aveva impugnato fino in Cassazione una sentenza della Commissione tributaria regionale. Durante la pendenza del ricorso, egli ha presentato domanda di adesione alla cosiddetta “rottamazione quater”, la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dalla Legge n. 197/2022. Questa scelta ha introdotto nel processo un elemento nuovo e decisivo, costringendo la Corte a valutare le conseguenze dirette sul giudizio in corso.
La Questione Giuridica sulla Rottamazione Quater
Il cuore del problema risiede nell’interpretazione degli effetti processuali della definizione agevolata. La normativa prevede che, aderendo alla rottamazione, il contribuente si impegni a rinunciare ai giudizi pendenti. Tuttavia, non è del tutto chiaro quale debba essere la sorte di tali giudizi. Le opzioni sul tavolo sono principalmente due:
1. Sospensione del giudizio: Il processo viene “congelato” fino a quando il contribuente non salda integralmente il debito rateizzato. Solo a pagamento avvenuto, il giudizio si estingue.
2. Definizione immediata del giudizio: L’adesione alla rottamazione comporta l’immediata estinzione del processo o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse.
La scelta tra queste due strade ha implicazioni pratiche significative sia per il contribuente che per l’amministrazione finanziaria.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Quinta Sezione Civile della Cassazione, nel suo provvedimento, ha evidenziato che la stessa questione era già stata oggetto di un’altra ordinanza interlocutoria, con la quale la causa era stata rimessa alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili. L’obiettivo di tale rimessione è ottenere una pronuncia “massimamente nomofilattica”, ovvero un’interpretazione autorevole e uniforme che possa fungere da guida per tutti i casi futuri.
Di fronte a questa situazione, e per evitare di creare possibili contrasti giurisprudenziali, la Corte ha ritenuto opportuno non decidere nel merito. Ha invece disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, mettendola di fatto in attesa della decisione delle Sezioni Unite. Questa scelta è espressione di prudenza e rispetto per la funzione nomofilattica del supremo consesso, mirando a garantire la coerenza e la certezza del diritto.
Conclusioni: L’Attesa della Pronuncia delle Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria in esame non risolve la questione, ma la cristallizza in attesa di un intervento chiarificatore. La decisione finale delle Sezioni Unite sarà di fondamentale importanza per migliaia di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quater e che hanno contenziosi pendenti. Fornirà finalmente una risposta chiara e univoca, stabilendo un principio di diritto che guiderà i giudici tributari di ogni grado nella gestione di queste fattispecie, garantendo così uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.
Cosa succede a un processo tributario in corso se il contribuente aderisce alla rottamazione quater?
La questione non è ancora risolta in via definitiva. L’ordinanza in esame mostra che la Corte di Cassazione sta attendendo una decisione delle Sezioni Unite per chiarire se il processo debba essere sospeso fino al completo pagamento o se debba essere definito immediatamente con una declaratoria di estinzione o inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo?
La Corte ha rinviato la causa perché la stessa identica questione giuridica è stata recentemente rimessa al vaglio delle Sezioni Unite Civili. Per evitare decisioni contrastanti e attendere un principio di diritto vincolante, ha preferito sospendere la trattazione del caso.
Qual è il ruolo delle Sezioni Unite in questa vicenda?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno il compito di fornire una pronuncia “nomofilattica”, ovvero di stabilire un’interpretazione uniforme e vincolante della legge. La loro decisione chiarirà in modo definitivo gli effetti della rottamazione quater sui giudizi pendenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12371 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12371 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
Oggetto:
rinvio a nuovo ruolo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28619/2018 R.G.
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) giusta procura speciale in atti
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2020/11/18 depositata in data 06/03/2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-come segnalato in memoria dal ricorrente, viene qui in rilievo, alla luce dell’aver il contribuente acceduto alla procedura di definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’) la stessa questione che è stata recentemente oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 2025 di questa Corte con la quale è stata rimessa la causa alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, c.p.c., in relazione al quesito: ‘se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse’;
Considerato che:
-in attesa di tale pronuncia massimamente nomofilattica la controversia va rinviata a nuovo ruolo
p.q.m.
Cons. Est. NOME COGNOME
rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l’11 aprile 2025.