Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27954 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27954 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
Oggetto:
Tributi – IVA e imposte
dirette – Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTELOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26000/2015 R.G. proposto da
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali eredi di COGNOME NOME , già titolare dell’impresa individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘, rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO , presso il cui studio in Milano, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale allegata all’istanza depositata in data 14.09.2023;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rap presentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1210/12/2015, depositata il 27.03.2015.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 28.09.2023;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che non si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio;
RILEVATO CHE
La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e dell’IVA, in relazione all’ omessa presentazione della dichiarazione per l’anno 200 6, con il quale era stato accertato induttivamente il reddito imponibile, con conseguente determinazione del valore della produzione netta imponibile e del volume d ‘affari ai fini IVA .
Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dal contribuente.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione NOME, affidato a dieci motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
In via preliminare, occorre rilevare che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, hanno depositato in data 14.09.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 20232025, in vigore dall’1.01.2023), dichiarando di avere presentato in data 22.03.2023 domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater) per il pagamento del debito residuo collegato alla NUMERO_CARTA di pagamento n. NUMERO_CARTA, riferita all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, e già oggetto della domanda di adesione per
l’estinzione dei debiti ex art. 1, commi 184 -185 della l. n. 145 del 2018 (cd. rottamazione ter).
L’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevede che nella domanda di adesione per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ‘il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti.’
Poiché all’istanza di sospensione del giudizio è stata allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’Agente della riscossione, presentata da COGNOME NOMENOME erede di COGNOME NOMENOME deceduto in data 13.07.2020 (come risulta dal certificato di morte e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allegate all’istanza), l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il gi udizio va sospeso e la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023