Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19645 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19645 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20366/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4504/2023 depositata il 19/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025
dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio ( hinc: CTR), con la sentenza n. 4504/2023 depositata in data 19/07/2023, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 14/2009 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Frosinone aveva accolto, parzialmente, il ricorso proposto dalla società contribuente RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004.
Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sei motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Il legale di parte ricorrente in data 07/03/2025 ha depositato sentenza penale irrevocabile emessa dal Tribunale di Frosinone nei confronti della sua legale rappresentante.
4.1. Lo stesso legale di parte ricorrente, in data 12/03/2025, ha depositato istanza di trattazione in pubblicata udienza.
La parte ricorrente e la parte controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
…
Considerato che:
In via preliminare occorre rilevare che, in data 07/03/2025, la parte ricorrente ha depositato sentenza irrevocabile di assoluzione emessa dal Tribunale di Frosinone (n. 198/2013 depositata in data 11/03/2013) nei confronti di NOME COGNOME in qualità di legale
rappresentante di RAGIONE_SOCIALE per aver indicato nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2004 elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture emesse in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. Si tratta, quindi, del medesimo anno d’imposta interessato dall’avviso di accertamento impugnato.
1.1. A tal proposito occorre evidenziare che, con ordinanza 05/03/2025, n. 5830 di questa Corte, è stata rimessa alla Prima Presidente la valutazione in ordine alla seguente questione: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. »
1.2. L’Agenzia delle Entrate ha precisato nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha rimesso al collegio giudicante la valutazione dell’eventuale rimessione della causa a nuovo ruolo.
Il collegio ritiene opportuno il rinvio della causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione sollevata con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
…
P.Q.M.
rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830 del 2025.
Così deciso in Roma, il 14/05/2025.