Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8289 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8289 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29016/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrenti –
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO – controricorrente – avverso la sentenza n. 787/29/16 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata in data 2/5/2016;
udita la relazione della causa svolta dal dott. NOME COGNOME nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l’ Avvocat o NOME COGNOME di COGNOME per delega dell’Avv. COGNOME per le ricorrenti e l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle Entrate;
Premesso che:
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato il 5 dicembre 2016 e depositato il successivo 23 dicembre 2016, hanno chiesto la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. XXIX, pronunciata il 18 marzo 2016 e depositata il successivo 2 maggio 2016, n. 787/29/16, pronunciata in materia di IVA, IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2008. In particolare, il presente giudizio trae origine dall’impugnazione dei seguenti atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pisa:
avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 20 dicembre 2012 alla RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE in materia di IVA, nel quale l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 80.830,00 a titolo di maggior IVA ed Euro 101.037,50 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 181.867,50, oltre agli interessi maturati a norma di legge;
avviso di accertamento n. T8P0C0202257, notificato in data 20 dicembre 2012 alla Farmigea S.p.A., in materia di IRAP, nel quale
l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 15.762,00 a titolo di maggior IRAP ed Euro 16.794,00 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 32.556,00, oltre agli interessi maturati a norma di legge;
avviso di accertamento n. T8P0E0200071, notificato in data 1° febbraio 2013 alla RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALEin qualità di consolidata) ed alla coobbligata RAGIONE_SOCIALE.lRAGIONE_SOCIALEin qualità di consolidante), in materia di IRES, nel quale l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 261.497,00 a titolo di maggior IRES ed Euro 262.529,00 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 524.026,00, oltre agli interessi maturati a norma di legge.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di cassazione con apposito controricorso in data 22 gennaio 2017.
Nelle more del presente giudizio è stata emanata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il cui art. 1, commi 231 e ss., prevede la della riscossione, mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere interessi e sanzioni.
‘Definizione agevolata’ dei carichi affidati all’agente Per poter usufruire di tale definizione agevolata, la norma de qua prevede, al comma 235, l’obbligo, per il contribuente, di manifestare ‘all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione …’ .
Il successivo comma 236 prevede che ‘Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti
effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti’ .
La RAGIONE_SOCIALE ha inteso dunque avvalersi – anche con riferimento ai carichi traenti origine dai citati tre avvisi di accertamento – della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, prevista dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss. (c.d. ‘rottamazione quater’ ), trasmettendo all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 12 aprile 2023, apposita Dichiarazione di adesione, ivi assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce detta dichiarazione;
la Società ha altresì dichiarato di voler adempiere al versamento delle somme dovute per la definizione nel numero massimo di rate previste (pari a 18) e, nelle more del presente giudizio, ha provveduto ad eseguire regolarmente i pagamenti rateali sino ad oggi previsti per le suddette poste debitorie.
I n particolare, l’Agente della Riscossione, con Comunicazione delle somme dovute dell’8 settembre 2023, riscontrata la suddetta Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ha comunicato il Debito da pagare per la definizione, allegando altresì il prospetto di sintesi ove, in particolare, figurano gli affidamenti derivanti dagli avvisi di accertamento indicati in premessa: avviso n. NUMERO_CARTA; avviso n. NUMERO_CARTA; avviso n. NUMERO_CARTA ove, per tutti, risulta come Ente creditore l’Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Pisa – Uff. Controlli.
Successivamente alla adesione alla ‘rottamazione quater’ la RAGIONE_SOCIALE ha provveduto dunque a versare in favore di RAGIONE_SOCIALE tutte le rate relative alla dilazione concessa dallo stesso Ente ai sensi dell’art. 1, comma 232, Legge 29 dicembre 2022, nel rispetto del ‘Prospetto di sintesi’ portato dalla Comunicazio ne delle somme dovute dell’8 settembre 2023.
Risulta ancora dovuto il pagamento delle successive rate.
Considerato che:
L’art. 1, comma 236, Legge n. 197 del 2022, come sopra anticipato, prevede la sospensione del giudizio, previo deposito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e nelle more del pagamento delle somme dovute.
E’ stata depositata la documentazione relativa all’adesione alla ‘rottamazione quater’ .
Le contribuenti hanno chiesto a questa Corte di disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 236, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in data successiva al 30 novembre 2027.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Roma, il 24 gennaio 2025.