Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9919/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), ex lege domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 7015/2021 depositata il 05/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la controversia ha ad oggetto l’impugnazione dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE relativamente all’anno di imposta 2005, notificato alla signora NOME COGNOME in data 30/07/2008, con il quale veniva accertato il reddito d’impresa in euro 98.346,00 a fronte di quello dichiarato di euro 45.294,00 e si determinavano le conseguenti riprese dovute per IRPEF, IVA
addizionali comunale e regionale, IRAP, contributi previdenziali, comminando sanzioni per complessivi euro 33.913,00;
la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 7015/2021 depositata il 05/10/2021, in sede di rinvio dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione della ricorrente, rilevando la mancata allegazione da parte della contribuente della copia autentica della sentenza della Corte di cassazione;
avverso la predetta sentenza ricorreva la contribuente con unico motivo;
in data 26 aprile 2024 la predetta depositava memoria, con istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022, dando atto di quanto sopra nonché:
-) che in forza della sentenza impugnata l’RAGIONE_SOCIALE notificava la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, con la quale veniva intimato il pagamento di euro 82.920,82 in relazione al predetto accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO;
-) di avere aderito, in data 26.3.2023, alla definizione agevolata c.d. ‘Rottamazione Quater’, di cui all’ art. 1, c. 231 ss., L. 197/2022;
che l’RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’istanza, comunicando alla contribuente il residuo debito quantificato in €107.912,86, comprensivo della cartella di cui sopra (come da prospetto prodotto sub all 2), indicando altresì le scadenze RAGIONE_SOCIALE singole rate, l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali è prevista per il 30.11.2027 (cfr. all. n. 3);
-) che la predetta sta provvedendo al regolare pagamento, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE scadenze indicate dall’RAGIONE_SOCIALE nella richiamata comunicazione (cfr. all. n. 4);
Ritenuto che
non vi siano ragioni ostative alla concessione di un rinvio per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit.;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per una udienza successiva al 30.11.2027.
Così deciso in Roma, il 08/05/2024.