Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 291 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 291 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20030/2021 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 6/2021 depositata il 15/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava avanti alla CTP di Perugia l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/2012, per l’anno 2007, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, con metodo sintetico, il reddito del contribuente.
Il ricorso veniva accolto, con decisione che veniva confermata, con rigetto dell’appello erariale, dalla CTR dell’Umbria con la sentenza n. 454/03/2015 del 02.07.2015.
Questa Corte di cassazione accoglieva, quindi, con ordinanza n. 16709 del 6 luglio 2017, il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, cassando con rinvio la sentenza della CTR impugnata.
Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione del giudizio.
In data 8 giugno 2018, l’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente l ‘intimazione di pagamento n. T3NIPCM00250/2018, attinente alle medesime pretese tributarie di cui al menzionato atto di accertamento, nonché oggetto del presente giudizio.
Il ricorso proposto dal sig. COGNOME avverso l’avviso di intimazione veniva rigettato dalla CTP di Perugia, con pronuncia confermata, in sede di appello, dalla CTR dell’Umbria con la sentenza in epigrafe indicata.
La Commissione territoriale, in particolare, rilevava che, in difetto di riassunzione, fosse intervenuta l ‘estinzione dell’intero processo, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento impugnato; né era ritenuta fondata l’eccezione di decadenza dall’attività di riscossione, in quanto il relativo termine a quo era da identificarsi nella data di definitività dell ‘avviso di accertamento, e dunque una volta consumatosi il termine per la riassunzione avanti al giudice del rinvio.
Avverso detta sentenza ricorre NOME COGNOME con quattro motivi, supportati da memoria.
L’Amministrazione finanziaria è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che, in data 19/08/2024 il ricorrente ha depositato documentazione relativa alla istanza di definizione dei carichi pendenti di cui alla L. n. 197/2022 (c.d. ‘rottamazione quater’).
Occorre pertanto disporre rinvio a nuovo ruolo per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit. (v. al riguardo la Relazione
del Primo Presidente della Corte di cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2023, pagg. 43 e 144 ss.).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per una udienza successiva al 30.11.2027.
Così deciso in Roma, il 17/12/2024.