Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5558 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5558 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8897/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 6143/2016, depositata il 18/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ad NOME era notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 200 7 ex art 41 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, per una plusvalenza, da assoggettarsi a tassazione separata, di euro 114.674,00, derivante dalla cessione nel 2007 di un terreno edificabile, per il prezzo di euro 350.000,00. Secondo la contribuente non sussisteva una plusvalenza tassabile perché nel 2004 lei e il
fratello avevano proceduto alla rivalutazione ai sensi art. 6 -bis d.l. n. 355 del 2003 della parte del terreno da loro ereditato dal padre sulla base di una perizia di stima, indicando il valore di euro 192.788,02 e provveduto al pagamento della prima rata nel termine stabilito; per l’ulteriore parte del terreno, ereditata alla morte dell’altro genitore , nella denuncia di successione era stato indicato il valore di euro 110.000,00.
Con la sentenza n. 10971/2015, la CTP di Roma accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che la rivalutazione del terreno edificabile fosse regolarmente avvenuta.
Con la sentenza n. 6143/2016, la CTR del Lazio, su impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, riformava parzialmente la decisione. Il giudice di secondo grado riteneva:
che l’appello era ammissibile anche se la notifica era avvenuta oltre la scadenza del termine di sei mesi poiché il procedimento notificatorio era stato avviato tempestivamente e si era inizialmente concluso con esito negativo per causa non imputabile all’Ufficio;
che la perizia di stima elaborata ai fini della rideterminazione del valore di acquisto ex art. 6 -bis d.l. n. 355 del 2003 era valorizzabile;
-che ciononostante sussisteva una residua plusvalenza, da individuarsi nella minor somma di euro 18.280,00, come prospettato in via subordinata dall’ente impositore .
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Il 23 gennaio 2026 la difesa della ricorrente ha depositato «comunicazione di accettazione di adesione alla definizione agevolata (‘rottamazione -quater’) dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -riscossione -con contestuale rinuncia al ricorso».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», la ricorrente lamenta che l’eccezione di tardività dell’appello sia stata erroneamente respinta sulla base di un non condivisibile interpretazione del l’art. 17, primo comma , d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il secondo motivo, rubricato semplicemente «nullità della sentenza», la ricorrente eccepisce che la sentenza di appello sia nulla perché la sentenza di primo grado era passata in giudicato prima del perfezionamento della notifica dell’impugnazione.
Con il terzo motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», la ricorrente deduce che la sentenza riconosce una plusvalenza senza alcuna motivazione.
Con nota depositata il 23/1/2026 il difensore della ricorrente ha dedotto che la propria assistita, con la dichiarazione del 19 giugno 2023, prot. NUMERO_DOCUMENTO, ha aderito alla definizione agevolata cd. ‘rottamazione quater ‘ dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE per alcune cartelle, tra cui quelle relative al presente ricorso . L’adesione ha comportato ‘la contestuale rinuncia a qualsiasi contenzio so’ relativo alle cartelle e per l’effetto la contribuente ha rinunciato al ricorso mentre l’RAGIONE_SOCIALE
–RAGIONE_SOCIALE ha comunicato l’accoglimento della dichiarazione di adesione.
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 dispone: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata
all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». Con l’art. 12 -bis , d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla legge n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236 s’interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunica zione dell’esito alla domanda dell’RAGIONE_SOCIALE e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
6. Il documento depositato dalla difesa della contribuente proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE consente di comprendere che la contribuente abbia effettivamente aderito alla definizione agevolata con la dichiarazione 19.6.2023 prot. W2023061907378927. La dichiarazione non è stata depositata e il documento non consente di stabilire se tra le cartelle oggetto della domanda vi siano anche quelle ricollegabili al presente procedimento. Non è inoltre stata depositata una dichiarazione di rinuncia ex art. 390, secondo comma c.p.c., sottoscritta dalla parte e dal suo avvocato o solo da quest’ultimo con la relativa procura speciale. La comunicazione del difensore sulla rinuncia al ricorso da parte dell’assistita consente peraltro di pervenire a un’immediata declaratoria d’inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza d ‘ interesse ad agire, interesse che deve sussistere al momento della presentazione della domanda così come al momento della definizione. Il contenuto dell’atto depositato denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione (cfr., con riferimento agli
effetti di una rinuncia tardiva o non valida, Cass. 14782/2018, Cass. 25625/2020 e Cass., Sez. U., 28182/2020).
7. Le spese del giudizio possono essere compensate, dato che la dichiarazione di rinuncia è collegata all’adesione a una definizione agevolata. Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. 23175/2015 e Cass. 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/2/2026
il AVV_NOTAIO NOME COGNOME