Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10911/2022 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 4696/2021 depositata il 21/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME NOME impugnava comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201900002803000 cui – a tenore del ricorso per cassazione – erano sottese le seguenti cartelle:
-n. NUMERO_CARTA
-n. NUMERO_CARTA
-n. NUMERO_CARTA
-n. NUMERO_CARTA
-n. NUMERO_CARTA
Con sentenza n. 553/2019 la CTP di Viterbo respingeva il ricorso.
Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio con sentenza n. 4696/2021 di cui in epigrafe.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia delle entrate -Riscossione,
In data 1 -2 agosto 2024, il Consigliere Delegato ex art. 380 -bis cod. proc. civ. formulava proposta definizione nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
Il contribuente proponeva opposizione al fine di far constare l’adesione alla cd. rottamazione -quater. Deposita memoria telematica addì 3 febbraio 2025, onde ribadire l’adesione e la regolarità dei pagamenti.
Considerato che:
All’atto di opposizione il contribuente consta aver allegato:
-Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a ‘Dichiarazione di adesione del 13/02/2023 prot. W –NUMERO_DOCUMENTO;
Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a ‘Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot. W –NUMERO_DOCUMENTO;
-Una serie di ricevute di pagamento di cd. ‘avvisi PagoPA’.
Non tutte le cartelle di pagamento -della cui afferenza alla comunicazione preventiva oggetto di giudizio non v’è contezza, per non essere in ricorso riprodotta testualmente anche questa -trovano riscontro numerico nella comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a ‘Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot. NUMERO_CARTA (apparentemente inconferente essendo l’altra): ciò è a valere in particolare per le n. NUMERO_CARTA; n. NUMERO_CARTA; n. NUMERO_CARTA
In ogni caso, pur a prescindere da ciò, non v’è esplicita imputazione, mediante riepilogo di corrispondenza, delle ricevute di pagamento alle singole rate scadute sino all’attualità in riferimento alle specifiche cartelle sottese alla comunicazione preventiva.
Ne consegue la necessità di rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione di dettagliate informazioni in ordine a cartelle rilevanti, piano di rateazione, scadenze maturate, pagamenti effettuati.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione della documentazione richiesta nel termine di 60 gg. dalla comunicazione della Cancelleria.
Così deciso a Roma, lì 13 febbraio 2025.