Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9572 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10911/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 4696/2021 depositata il 21/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME impugnava comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO cui – a tenore del ricorso per cassazione – erano sottese le seguenti cartelle:
-n. 09720030057671020000
-n. 09720060034584119000
-n. 09720110189117775000
-n. 09720120018207517000
-n. 09720130213807120000.
Con sentenza n. 553/2019 la CTP di Viterbo respingeva il ricorso.
Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla CTR del Lazio con sentenza n. 4696/2021 di cui in epigrafe.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’RAGIONE_SOCIALE,
In data 1 -2 agosto 2024, il Consigliere Delegato ex art. 380 -bis cod. proc. civ. formulava proposta definizione nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
Il contribuente proponeva opposizione al fine di far constare l’adesione alla cd. rottamazione -quater. Deposita memoria telematica addì 3 febbraio 2025, onde ribadire l’adesione e la regolarità dei pagamenti.
Considerato che:
All’atto di opposizione il contribuente consta aver allegato:
-Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a ‘Dichiarazione di adesione del 13/02/2023 prot. NUMERO_DOCUMENTO‘;
Comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a ‘Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot. NUMERO_DOCUMENTO‘;
-Una serie di ricevute di pagamento di cd. ‘avvisi PagoPA’.
Non tutte le cartelle di pagamento -della cui afferenza alla comunicazione preventiva oggetto di giudizio non v’è contezza, per non essere in ricorso riprodotta testualmente anche questa -trovano riscontro numerico nella comunicazione di somme dovute senza data in riferimento a ‘Dichiarazione di adesione del 04/03/2023 prot. NUMERO_DOCUMENTO‘ (apparentemente inconferente essendo l’altra): ciò è a valere in particolare per le n. NUMERO_CARTA; n. NUMERO_CARTA; n. NUMERO_CARTA.
In ogni caso, pur a prescindere da ciò, non v’è esplicita imputazione, mediante riepilogo di corrispondenza, RAGIONE_SOCIALE ricevute di pagamento alle singole rate scadute sino all’attualità in riferimento alle specifiche cartelle sottese alla comunicazione preventiva.
Ne consegue la necessità di rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione di dettagliate informazioni in ordine a cartelle rilevanti, piano di rateazione, scadenze maturate, pagamenti effettuati.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione della documentazione richiesta nel termine di 60 gg. dalla comunicazione della Cancelleria.
Così deciso a Roma, lì 13 febbraio 2025.