Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22230 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7686/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME con indicazione di elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege ,
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6716/2021, depositata in data 21 settembre 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate notificava in data 5 ottobre 2018 a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (parzialmente rettificato da provvedimento di autotutela parziale n.° Protocollo 1290 dell’01/03/2019), con cui l’Ufficio rideterminava
Avviso di accertamento -IRPEF 2013
per l’annualità 2013 il reddito personale conseguente all’accertamento di maggiori ricavi alla società RAGIONE_SOCIALE -società a ristretta base – di cui il contribuente era socio nella misura del 50%, rettifica eseguita nei limiti della quota di partecipazione. Il contribuente promuoveva anche istanza di adesione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio, ma senza esito alcuno.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, innanzi alla quale si costituiva anche l’Ufficio , instando per il rigetto del ricorso.
La C.t.p., con sentenza n. 4484/2020, rigettava il ricorso del contribuente ritenendo l’efficacia riflessa della pronuncia nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la società, in quanto da detto accertamento dipendeva il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali.
Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 6716/2021, depositata in data 21 settembre 2021, rigettava l’appello del contribuente in forza dell’argomentazione della presunzione di distribuzione per gli utili extracontabili.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, in prossimità della quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma
1, n.°5, c.p.c. già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciare e di motivare sulla deduzione del ricorrente che evidenziava l’assenza di utili non contabilizzati e la palese mancata distribuzione.
Va premesso che – con memoria depositata in data 23 maggio 2025 – il contribuente ha fatto presente di aver presentato istanza di adesione alla rottamazione quater ‘come da documentazione allegata alle odierne note. Infatti, dall’allegato 1 rilasciato dall’Agenzia delle En trate-Riscossione si evince che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata in data 03/06/2023 per i carichi relativi all’ambito provinciale di Napoli’.
Senonché, ad avviso del collegio, non è possibile ricavare dalla lettura dei documenti depositati telematicamente la univoca riferibilità all’avviso di accertamento per cui è causa (avv. acc. n. NUMERO_DOCUMENTO notificato in data 5 ottobre 2018) degli atti indicati come rottamati e ciò sia nel ‘dettaglio tributi anno di imposta 2013′ tratto dall’area riservata del contribuente e sia nell”elenco contenuto nella dichiarazione’ ove sono indicate due cartelle (n.ri NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA) delle quali non è dato capire il collegamento con l’atto impositivo per cui è causa.
2.1. Pertanto, in considerazione della oggettiva incertezza che permane circa la reale definibilità dell’atto in contestazione con l’esperita procedura di definizione agevolata , si profila necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa invitando l’Agenzia delle Entrate a depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, idonea documentazione finalizzata a verificare la regolarità della procedura di definizione agevolata (rottamazione quater) presentata dal contribuente De NOME Luigi con
riferimento all’avviso di accertamento n. 7F501AF02903 -2018, notificato in data 5 ottobre 2018.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, invitando l’Agenzia delle Entrate a depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, idonea documentazione finalizzata a verificare la regolarità della procedura di definizione agevolata (rottamazione quater) presentata dal contribuente COGNOME Luigi con riferimento all’avviso di accertamento n. 7F501AF02903-2018.
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025 ed a seguito di riconvocazione