Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9665 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9665 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.17021/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, presso l’avv. NOME COGNOME, alla INDIRIZZO (pec EMAIL.
-ricorrente – contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende (pec EMAIL).
-controricorrente –
e
Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore
tributi
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.54/2022, pronunciata il 15 dicembre 2021, depositata in data 11 gennaio 2022 e non notificata.
Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME. Sentito il P.G., NOME COGNOME che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo. Uditi l’avv. NOME COGNOME per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle entrate , che hanno chiesto rinvio a nuovo ruolo.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre con tre articolati motivi contro l’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, e l’Agenzia delle entrate riscossione, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA con la quale è stato chiesto al ricorrente il pagamento di complessivi Euro 15.807.414,06 a titolo di imposte, interessi e sanzioni, derivanti da ben undici distinti atti presupposti, delle cui somme risulterebbe essere creditrice l’Agenzia delle entrate.
In primo grado, la C.t.p. di Milano aveva rigettato il ricorso del contribuente, con sentenza confermata dalla C.t.r., che riteneva che, poich é l’ <>. Pertanto, i Giudici di secondo grado ritenevano che nel caso di specie non sussistevano <>. Inoltre, la Commissione tributaria regionale sosteneva che <>. Riteneva il giudice di appello che non fosse <>.
Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo 2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, NOME COGNOME depositava conclusioni scritte.
Parte contribuente produceva documentazione e chiedeva dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio per l’adesione alla rottamazione ex art.1, comma 241, l.197/2022, per la quale il pagamento era ancora in corso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, per avere la Sentenza impugnata ritenuto adeguata la motivazione dell’ intimazione di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Inesistenza o nullit à della s entenza nella parte in cui omette di pronunciarsi sull’eccepito difetto di motivazione dell’Intimazione di pagamento (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il contribuente, sin dal primo motivo di ricorso aveva dedotto la nullit à dell’ intimazione di pagamento per difetto di motivazione, deducendo che, ai fini della validit à dell’atto esattivo , sia necessaria una ‘congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione’, prevista in
generale per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e, per la materia tributaria, dall’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (‘Statuto dei diritti del contribuente’), pena la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. Cass., 19 aprile 2017, n. 9799; Id., 28 giugno 2016, n. 13322; Id., 16 dicembre 2009, n. 26330; Id., 16 maggio 2007, n. 11251; Id., 12 agosto 2004, n. 15638; Id., 18 ottobre 2004, n. 20381).
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia l’i llegittimit à della sentenza per violazione degli artt. 1 e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dei principi generali del processo tributario in tema di poteri del giudice tributario e di natura del processo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Secondo il ricorrente, oltre che illegittima per il motivo sopra dedotto, la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale si rivela viziata anche sotto un ulteriore profilo, laddove il Collegio, nel respingere il terzo motivo di appello ‘con il quale è stata eccepita l’illegittimità e infondatezza dell’ intimazione in quanto derivante da atti infondati’, sostiene che <>. La Sentenza impugnata, che non ha disposto l’annullamento dell’ intimazione, nonostante in atti risultino citate e allegate le sentenze di merito che hanno annullato o sospeso con riferimento alla posizione del Barletta le pretese tributarie avanzate dall’Agenzia delle entrate, sarebbe contraria a quanto stabilito dagli art. 1 e 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dai principi generali del processo tributario in tema di poteri del giudice tributario e di natura del processo.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per avere la
sentenza impugnata ritenuto corretta la ricostruzione degli importi recati dall’ intimazione di pagamento nonostante la formazione di un giudicato esterno (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) .
2.1. Come si è detto, la presente controversia trae origine dall’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA con la quale è stato chiesto all’odierno ricorrente il pagamento di complessivi Euro 15.807.414,06 a titolo di imposte, interessi e sanzioni, derivanti da ben undici distinti atti presupposti, delle cui somme risulterebbe essere creditrice l’Agenzia delle entrate.
Nelle more del presente giudizio è entrata in vigore la L. n. 197/2022, la quale, all’art. 1, commi da 231 a 252, ha introdotto la possibilit à per i contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° genn aio 2000 al 30 giugno 2022, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio (‘Rottamazione -quater’).
Il 5 aprile 2023, il ricorrente ha presentato due distinte domande di adesione alla Rottamazionequater in relazione ad alcuni dei carichi recati dagli atti presupposti all’intimazione di pagamento e ivi richiamati.
In specie, per quanto di interesse, con una prima domanda di definizione, l’odierno ricorrente ha chiesto di aderire alla Rottamazione -quater con riferimento agli importi relativi al periodo di imposta 2006 iscritti al ruolo n. 2015/1876 recato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA pari a Euro 1.982,53 alla data del 21 luglio 2023. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 241, della L. n.
197/2022, ha comunicato al Barletta l’ammontare dell’importo dovuto ai fini della suddetta domanda di definizione, il cui pagamento è in corso.
Con una seconda domanda di definizione, il ricorrente ha chiesto di aderire alla Rottamazione-quater anche con riferimento ai carichi recati dalle iscrizioni a ruolo: -n. 2002/150152, pari a Euro 16.826,70 alla data del 21 luglio 2023, recato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA; -n. 2016/4410, pari a Euro 56.118,49 alla data del 21 luglio 2023, recato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA; -n. 2018/997, pari a Euro 1.992.481,84 alla data del 21 luglio 2023, recato dalla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA; -n. 2015/807133, pari a Euro 2.553,37 alla data del 21 luglio 2023, relativo all’avviso di accertamento n. T9D013B05518/2014; -n. 2015/807134, pari a Euro 2.981,62 alla data del 21 luglio 2023, relativo all’avviso di accertamento n. T9D013B05529/2014; -n. 2018/814568, pari a Euro 33.528,06 alla data del 21 luglio 2023, relativo all’intimazione di pagamento n. T9DIPRN00081/2018.
Anche in tal caso, l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, in ottemperanza a qua nto previsto dall’art. 1, comma 241, della L. n. 197/2022, ha poi comunicato al Barletta l’ammontare dell’importo dovuto ai fini della suddetta domanda di definizione, il cui pagamento è in corso.
2.2. Parte contribuente ha prodotto la documentazione relativa alle procedure di rottamazione ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione parziale del giudizio per l’adesione alla rottamazione, per la quale il pagamento era ancora in corso.
Preliminarmente, non può farsi a meno di rilevare che la questione relativa alla possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio in caso di rottamazione per la quale i pagamenti siano ancora in corso
è stata rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 25 febbraio 2025 n. 5830, pubblicata in data 5 marzo 2025, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Pertanto il ricorso va rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Cos ì
deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 Il Presidente NOME COGNOME