Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26802 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26802 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
Oggetto: Avviso di accertamento –
IRES 2011 –
Indagini
bancarie
–
Rottamazione
quater
–
Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18040/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 5078/18/2019, depositata in data 17 settembre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
A seguito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Ponza presso la RAGIONE_SOCIALE contribuente emergeva l’indebita contabilizzazione di costi non inerenti, la contabilizzazione di costi
relativi a fatture emesse per operazioni inesistenti e l’indebita deduzione di costi per carburante; i militari procedevano, altresì, ad indagini di tipo finanziario sui conti correnti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci.
L ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate notificava , quindi, l ‘avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale recuperava a tassazione maggior reddito ai fini IRES, per l’anno di imposta 20 11, per effetto dello scomputo di alcuni costi ritenuti non deducibili (perché relativi ad operazioni inesistenti o ad acquisto di carburante in assenza RAGIONE_SOCIALE relative schede) e del calcolo di alcune movimentazioni bancarie eseguite sui conti correnti dei soci.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, deducendo l’illegittimità dell’avviso sotto plurimi aspetti.
La CTP accoglieva integralmente il ricorso, ritenendo inerenti all’attività di impresa tutti i costi esposti dalla RAGIONE_SOCIALE.
L ‘Ufficio proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, che riformava la decisione della CTP: preliminarmente, rilevava che analoga controversia tra le parti, in relazione all’anno 2009, era stata già decisa in senso favorevole all’Ufficio con sentenza n. 6851/2018, alla quale rinviava per ‘gli aspetti comuni’; affermava la correttezza dell’operato dell’Ufficio con riferimento all’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , al mancato riconoscimento dei costi per carburante ed all’esito degli accertamenti ban cari.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
L ‘Ufficio ha resistito con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 23/09/2025.
La ricorrente ha depositato, in data 16/06/2025, istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022.
Considerato che:
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art t. 112, 276 e 277 cpc e 35 D.Lgs 546/92» per avere la CTR completamente omesso l’esame RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni svolte dalla contribuente in sede di appello.
Con il secondo motivo denuncia la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 36, comma 2, dlgs n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. come richiamato dall’art. 1 n. 2 D. Lgs. 546/1992, nonché agli artt. 111 e 24 Costituzione» per avere la CTR motivato per relationem ad altra pronuncia.
Con il terzo motivo la contribuente lamenta la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 109 DPR 917/86» per aver la CTR erroneamente ritenuto non deducibili i costi portati dalle fatture con la RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 2697 c.c., all’art. 116 cpc, all’art. 7 D. Lvo 546/92, all’art. 32 DPR 600/73 e all’art.51 DPR n. 633/72» per avere la CTR err oneamente ritenuto legittimo l’accertamento bancario.
Con il quinto (ed ultimo) motivo denuncia la «violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 cpc. con riferimento all’art. 346 cpc, all’art. 53 Costituzione ed all’art. 84 DPR 917/86» per avere la CTR omesso di esaminare la contestazione relativa alla mancata decurtazione del reddito, da parte dell’Ufficio, ex art. 84 tuir.
In via preliminare va rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater ), con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, relativa alla pretesa oggetto del contenzioso, allegando il pagamento
di n. 5 rate su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 30 novembre 2027, e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tuttavia, la documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto della definizione agevolata e l’ avviso di accertamento oggetto del presente giudizio.
Ad ogni modo la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere depositando la definizione agevolata e l’RAGIONE_SOCIALE non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia.
Per questa via, può essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente.
Le spese del presente grado restano a carico di chi le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. Il Presidente NOME COGNOME