Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7806 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6778/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna n. 144/2019 depositata il 21/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
udito il Procuratore Generale che ha concluso per la sospensione del giudizio o, in subordine, il rigetto del ricorso.
Fatti rilevanti di causa.
§ 1. NOME COGNOME ha proposto diciotto motivi di ricorso per la cassazione della su indicata sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello principale dell’ RAGIONE_SOCIALE ed in rigetto dell’appello incidentale del contribuente in punto spese, ha ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta di registro in misura del 3% sull’importo di euro 3.010.733,34 (capitale ed interessi) con conferma, nel resto, dell’annullamento dell’avviso di liquidazione opposto, come già stabilito dai primi giudici, e compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di entrambi i gradi di merito.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che:
-con l’avviso in oggetto l’RAGIONE_SOCIALE aveva liquidato l’imposta di registro sulla sentenza n. 556/15 con la quale il Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domande dello COGNOME, aveva condannato tali NOME COGNOME al pagamento di euro 2.057.306,21 oltre interessi, ed NOME COGNOME, in qualità di fideiussore ed obbligato in solido, al pagamento fino alla concorrenza di euro 2.324.056,05;
-l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, spedito in notificazione il 6 giugno 2016, era tempestivo perché proposto avverso sentenza di primo grado depositata il 23 marzo 2016, mentre nessuna efficacia di abbreviazione del termine di impugnazione poteva desumersi da una asserita notifica della sentenza compiuta dallo COGNOME il 5 aprile 2016 <>, anche considerato che <>;
-l’appello era ammissibile anche sotto il profilo della formulazione di motivi specifici, avendo l’RAGIONE_SOCIALE lamentato l’omessa pronuncia dei primi giudici sulla questione, considerata decisiva, dell’articolo 59 lettera d) d.P.R. 131/86 in relazione alla mancata richiesta di registrazione a debito della sentenza del Tribunale da parte del Cancelliere, nonché all’erronea comprensione del contenuto della sentenza stessa;
-la sentenza del Tribunale non accertava, neppure incidentalmente, la commissione di reati nè condannava al risarcimento di danni conseguenti a reato, essendosi invece il giudice civile limitato ad accertare l’inadempimento del mandato di gestione del capitale investito da parte del mandatario COGNOME (con responsabilità solidale dello COGNOME in quanto fideiussore);
-quand’anche lo COGNOME fosse stato vittima di un reato di appropriazione indebita, questo sarebbe stato commesso da un soggetto (tale NOME COGNOME) che non era parte del giudizio civile;
-non sussistendo quindi i presupposti di cui all’articolo 59 lettera d) cit., doveva ritenersi assorbito l’ulteriore motivo di appello concernente la mancata istanza di registrazione a debito da parte del cancelliere;
-per quanto la sentenza del Tribunale fosse ancora sub judice perché gravata avanti alla Corte di Appello di Bologna, l’imposta andava comunque liquidata in via autonoma e salvo conguaglio o rimborso (da qui l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio fin visto l’esito di quello civile);
-in quanto sentenza <> doveva applicarsi l’aliquota proporzionale del 3% ex articolo 8 lettera b) tariffa allegata al d.P.R. 131/86, indipendentemente dal fatto che potesse trattarsi di condanna meramente reintegrativa e restitutoria di somme investite dallo COGNOME, rilevando la situazione patrimoniale di quest’ultimo prima che iniziasse la causa civile (con indubbio effetto
accrescitivo) e non quella sussistente al momento dell’investimento inadempiuto;
-contrariamente a quanto voluto dallo COGNOME, non poteva nella specie applicarsi l’imposta di registro in misura fissa né in misura dell’1% ai sensi della lettera e) dell’articolo 8 citato (non trattandosi di sentenza di nullità o annullamento di un atto) e neppure della lettera c) (non trattandosi di mera sentenza di accertamento di diritti);
-l’avviso era invece illegittimo laddove pretendeva di applicare cumulativamente l’imposta proporzionale dello 0,5% anche sull’importo oggetto di fideiussione ex articolo 6 della tariffa, dal momento che oggetto di imposizione era la sentenza e non il contratto di fideiussione, e che il relativo capo di sentenza rafforzava la posizione del creditore senza tuttavia giustificare una percezione di denaro ulteriore rispetto a quella a lui dovuta dal debitore principale;
-le spese processuali di entrambi i gradi di merito dovevano essere compensate per la natura della controversia e la reciproca parziale soccombenza.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla RAGIONE_SOCIALE.
Motivi della decisione.
§ 2 . Con istanza depositata telematicamente il 14.2.24 il ricorrente -pur chiedendo conclusivamente, in ossequio al dettato legislativo, la sospensione del processo fino a completamento del piano di rateazione (febbraio 2028) -ha nondimeno riferito:
-di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022 relativamente alla cartella esattoriale n. 04520190004661409000 (NUMERO_DOCUMENTO, reso esecutivo in data 5/2/2019), relativa all’avviso di liquidazione n.NUMERO_DOCUMENTO oggetto del presente giudizio;
-di aver versato l’importo della prima rata;
-che tale adesione è stata accettata il 23.11.23 da RAGIONE_SOCIALE secondo l’allegato piano di rateazione;
-di aver ricevuto comunicazione Ader 5.2.24 circa i presupposti della sospensione del processo fin visto l’esito del piano di rateazione in questione, il tutto come da documentazione allegata;
-che nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il contribuente, come prescrive il comma 236 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022, deve specificare la pendenza di eventuali giudizi ed assumere l’impegno a rinunciarvi, tanto che: <>;
-che, salvo verifica dei pagamenti, deve considerarsi <>.
In base all’art. 1 co. 236 l.197/22 (c.d. rottamazione quater): <>.
Questa disposizione disciplina e rende tipica la fattispecie di estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento di questa speciale procedura amministrativa di definizione dei carichi pendenti, ma non esclude di per sé l’operatività degli ordinari istituti processuali che presiedono in via generale al giudizio di legittimità, tanto più connotato da carattere ufficioso.
In modo tale che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno – proprio per effetto dell’accesso alla procedura definitoria in esame – di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione
del giudizio ed all’ottenimento di una decisione sul fondo della questione, ex art. 100 cod.proc.civ. .
Si è più volte osservato – anche con particolare riguardo alla c.d. <> RAGIONE_SOCIALE cartelle di cui alla legge qui in esame – che la relativa dichiarazione di voler aderire alla definizione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali essa si riferisce, sicchè può la Corte <> (v. Cass.n. 15722/23 con ulteriori richiami nonché, quanto alle più recenti, Cass. n. 36220/23, n. 46/24, n. 4304/24, n. 5011/24).
E nel caso di specie la documentazione depositata e le circostanze ivi rappresentate sono indubbiamente idonee a dimostrare proprio una situazione nella quale la parte non ha più alcun sostanziale ed effettivo interesse a mantenere in vita il processo, considerandosi in proposito che:
-l’istanza proviene dalla parte ricorrente;
-l’Amministrazione Finanziaria non ha formulato domanda alcuna, essendo rimasta intimata;
-nell’istanza stessa si riferisce e documenta l’effettivo accesso alla procedura definitoria, con adesione dell’RAGIONE_SOCIALE e versamento della prima rata;
-il ricorrente ha riferito di voler adempiere all’impegno di non proseguire nel giudizio, dovendosi ritenere <> cessata la materia del contendere.
Sempre sulla base dei consolidati indirizzi di legittimità che si sono richiamati, va poi considerato che la pronuncia di inammissibilità del presente processo non preclude la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, posto che: <>, nulla dovendosi peraltro
provvedere nel caso – come di specie – nel quale l’altra parte sia rimasta intimata.
Ancora, si richiama il suddetto indirizzo là dove rimarca l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, posto che la finalità dell’art. 13, comma 1 -quater, DPR nr. 115 del 2002 va individuata nella esigenza di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo, lato sensu sanzionatorio, <> (tra le molte, oltre a quelle già citate, Cass. n.1950/23), come tali non denotanti un accesso meramente strumentale e defatigante all’impugnazione.
PQM
-dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data