Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35291 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35291 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21360/2015 R.G. proposto da COGNOME NOME rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n.148/24/2015 depositata il 4 febbraio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, veniva rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria n. 48/3/2012 la quale aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2007.
L’atto impositivo veniva emesso nei confronti della ricorrente quale titolare di un’impresa familiare ex art. 230-bis cod. civ. esercente attività di rivendita di generi di monopolio e di piccola oggettistica in Murisengo a seguito di verifica da parte della Guardia di finanza per i periodi di imposta dal 2005 al 2008. Ai sensi degli artt. 39 d.P.R. n. 600/73 e 54 d.P.R. n. 633/72 venivano così rideterminati in complessivi euro 16.916,16 il maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, il maggior valore della produzione ai fini IRAP ed il maggior volume d’affari ai fini IVA.
Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari, inclusa quella relativa alla motivazione dell’atto impositivo, confermava nel merito le riprese, tra l’altro facendo riferimento ad altra decisione resa
tra le parti. La sentenza veniva confermata in appello seppure con diversa motivazione.
Avverso la decisione la contribuente propone ricorso, affidato a nove motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Da ultimo la ricorrente deposita nota, corredata da documentazione, con istanza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Considerato che:
Nelle more del giudizio con nota di deposito del 25.9.2023 la contribuente ha dichiarato e dato evidenza di adesione alla definizione agevolata di cui all’art.1 commi 231-252 della l. n.197/2022 c.d. ‘rottamazione quater’ relativamente alle cartelle di pagamento di cui all’avviso di accertamento oggetto della presente controversia e ha altresì chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio ex art.1 comma 198 della citata legge.
Il disposto da ultimo invocato prevede: « Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. ».
6.1. La corrispondenza tra cartelle di pagamento oggetto di definizione agevolata e avviso di accertamento impugnato è confermata dal fatto che il 26.9.2023, successivamente al deposito telematico dell’istanza di estinzione del processo di cui dunque ha avuto necessaria contezza, l’RAGIONE_SOCIALE ha a sua volta effettuato un deposito nel fascicolo telematico.
Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da parte della ricorrente principale, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo e pone le spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023