Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7198 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7198 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2867/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t.;
-intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5661/2021 depositata in data 15/06/2021, non notificata;
Definizione agevolata
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 5/03/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione di pagamento, conseguente ad una cartella di pagamento emessa nei confronti di NOME COGNOME.
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento rigettava il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Sicilia ne rigettava l’appello.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione e si affida a cinque motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE non svolge attività difensiva.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 5/03/2026 per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso così rubricati.
1.1. Violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
1.2. Violazione o falsa applicazione art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.3. Violazione o falsa applicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.4. Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del 1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
1.5. Violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del 1992 e artt. 83, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con memoria depositata in atti il 20/02/2026, il ricorrente, sebbene evocando una proposta di definizione anticipata ex art. 380bis c.p.c., che non risulta essere stata emessa dall’ufficio, ma comunque facendo riferimento all’adunanza camerale del 5 marzo 2026, ha evidenziato che l’oggetto dell’impugnazione proposta risulta essere l’intimazione di pagamento n. 29120139001691433 che pone a suo fondamento la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA anno 2011, dell’importo complessivo di € 7.552,77; di aver presentato, in data 29/06/2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata cd. rottamazione quater , prot. n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’importo residuo di € 5.972,82, relativa alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA , e ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Dato atto del deposito di tali documenti, attestanti la rituale presentazione della comunicazione di adesione alla cd. rottamazione di cui all’art. 1 , commi della legge 197 del 2022, e della prova del pagamento RAGIONE_SOCIALE prime rate, va fatta applicazione de ll’art. 12bis , comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/ 2022, con la conseguenza che la definizione è perfezionata e il giudizio va dichiarato estinto.
La norma di interpretazione autentica, infatti, fugando ogni dubbio nell’individuazione del momento di perfezionamento della fattispecie processuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte
del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che «Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili».
Le spese rimangono a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributo unificato , applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o
applicazione analogica (Cass. n. 19560/2015; Cass. n. 25485/2018; Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 6400/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME