Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13771 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2915/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOMECOGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5159/2021 depositata il 17/06/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentiti i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti. Udito il P.G. il quale ha concluso chiedendo la sospensione del giudizio
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 5159/13/2021, depositata in data 17 giugno 2021 e non notificata, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Napoli ed, in riforma della sentenza di primo grado, rigettata l ‘impugnazione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di accertamento relativo a TARI per la annualità 2015.
I giudici d’appello rilevavano che l’atto impugnato era un avviso di accertamento emesso dall’ente impositore ritualmente e nel rispetto dei termini decadenziali ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge 296/2006, osservando che erano da ritenere infondate le contestazioni di parte contribuente relative all’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di contraddittorio preventivo e per difetto di motivazione. Rilevavano, infine, che era priva di pregio l’eccezione della società contribuente volta alla disapplicazione del regolamento comunale TARSU e delle relative delibere tariffarie sul presupposto che non sussistevano i profili di illegittimità dedotti.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Il Comune di Napoli resiste con controricorso.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE in data 25.05.2023, come da memoria prodotta, ha manifestato la sua volontà di volersi avvalere, ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, della definizione agevolata (c.d.
Rottamazionequater ) dei carichi oggetto del presente giudizio affidati all’agente della riscossione contenuti nella citata cartella n. NUMERO_CARTA nel numero massimo di rate previsto dalla citata norma, comprovando di avere provveduto ad eseguire, nei termini previsti dalla legge, il pagamento delle prime sei rate, contestualmente chiedendo di sospendere il presente giudizio fino al pagamento dell’ultima rata del 30/11/2027, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 ovvero dichiaralo estinto;
2. con ordinanza n. 5830 del 25 gennaio 2025 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione concernente l’esegesi dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, rispetto alla quale si sono delineati orientamenti confliggenti in seno alla Sezione Tributaria di questa Corte, sottoponendo il seguente quesito ;
3. alla luce dell’ordinanza interlocutoria summenzionata , avendo, come detto, parte contribuente dichiarato di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione appare necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in relazione all’ordinanza interlocutoria n. 5830 del 25 gennaio 2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione