Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20233 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20233 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28225/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n. 6941/5/2021, depositata il 26 luglio 2021;
●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
●rilevato che:
-la Russo COGNOME RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 6941/5/2021 del 26 luglio 2021, resa nell’àmbito della controversia tributaria promossa dalla prefata società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini dell’IRES relativo all’anno 2007;
-l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso;
la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio per l’udienza del 5 giugno 2025;
-con la memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 1, terzo periodo, c.p.c., la Russo RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE ha reso noto di aver aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197 del 2022 (cd. ) con riguardo a un’intimazione ex art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, presupponente l’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, e di essere stata ammessa al pagamento rateizzato degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione;
-le circostanze rappresentate dalla parte ricorrente trovano conferma nella documentazione allegata alla predetta memoria, dalla quale si evince, inoltre, che l’ultima rata scadrà il 31 maggio 2026 e che quelle fin qui scadute sono state regolarmente pagate;
●considerato che, con ordinanza interlocutoria n. 5830/2025 del 5 marzo 2025, questa Sezione ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: « Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1
gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197 imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse» ;
●ritenuto, pertanto, necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulla riportata questione; P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione