Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7961 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7961 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
Oggetto: IRPEF 1991 -Cartella di pagamento – Definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, legge 197/2022 -Rottamazione quater -Estinzione del giudizio – Pagamento di tutte le rate Necessità – Questione rimessa alle SS.UU.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME GiulianoCOGNOME rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME la quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 4/05/2022, depositata in data 7 gennaio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con cui l’Agenzia delle entrate aveva accertato, per
l’anno d’imposta 1991, maggiore IRPEF ed ILOR per lire 212.284.000.
Il contenzioso si concludeva in senso sfavorevole al contribuente (con sentenza della CTR delle Marche n. 75/2/2013).
In forza di detta pronuncia veniva emessa la cartella di pagamento n. 8220140002250937, notificata agli odierni ricorrenti quali eredi coobbligati del contribuente nelle more deceduto.
Impugnata la cartella innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro per vizio di motivazione per non essere indicati gli elementi per il calcolo degli interessi, i giudici di prossimità accoglievano il ricorso con la seguente motivazione: ‘la p arte non ha avuto a disposizione tutti gli elementi di fatto idonei a consentirle di eseguire personalmente il calcolo e così controllare la correttezza del procedimento seguito dagli Uffici Finanziari’ .
L ‘Ufficio interponeva gravame deducendo la validità della cartella di pagamento.
La Commissione tributaria regionale delle Marche riformava la decisione dei giudici di prossimità; premetteva che i contribuenti avevano contestato solo la misura degli interessi (trovando l’importo chiesto a titolo di sorte capitale origine in un avviso di accertamento ormai definitivo), pertan to l’annullamento totale della cartella di pagamento da parte della CTP si poneva in contrasto con il giudicato formatosi sulla legittimità dell’atto presupposto. Inoltre, la CTR riteneva la cartella completa di tutti i suoi elementi, ivi compresi quelli necessari per il calcolo degli interessi.
Avverso la decisione della CTR hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi a due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 07/03/2025.
In data 12 febbraio 2025 i ricorrenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022 e del pagamento delle rate sinora scadute; in subordine, hanno chiesto
sospendersi il giudizio sino alla scadenza dell’ultima rata (28 febbraio 2028).
Considerato che:
Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., l’«illegittimità e/o erroneità della sentenza…per violazione dell’art. 112 c.p.c.» per essere la CTR, «nel ritenere che il giudice di primo grado a vesse statuito ‘ ultra petita ‘», incorsa «nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato». Sostengono, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la CTP, nell’annullare la cartella di pagament o nella sua interezza, non sia incorsa in alcuna ultrapetizione avendo i ricorrenti chiesto, nel ricorso introduttivo, proprio l’annullamento dell’intero atto impugnato (ovvero dell’intera pretesa ivi inverata, comprensiva della sorte capitale e degli interessi).
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’«illegittimità e/o erroneità della sentenza ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 7 della l. n. 212/2000 in comb. disp. con gli artt. 12, c. 3 e 20 del d.p.r. n. 602/73, nonché con riguardo agli artt. 24 della Cost e 3 della l. n. 241/1990. I giudici di secondo grado hanno ritenuto motivati gli interessi pur in assenza della metodologia e dei riferimenti cronologici-matematici impiegati sin dal lontano 1992».
In via preliminare va rilevato che i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater ), con riferimento alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA oggetto di impugnazione e relativa alla pretesa oggetto del contenzioso, allegando il pagamento di n. 5 rate su 18 rate previste, con scadenza dell’ultima rata alla data del 28 febbraio 2028, chiedendo, in via principale, l ‘estinzione del giudizio e, in via subordinata, la sospensione del giudizio.
Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, « Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento ».
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».
Ciò posto, sulla questione della necessità, ai fini dell’estinzione del giudizio, del pagamento integrale delle rate è sorto contrasto all’interno di questa Sezione, al punto che con ord. n. 5830/2025 è stata disposta la rimessione della causa rubricata al n.r.g. 19326/2021 « alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: ‘ Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi
affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’a dempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse ‘ ».
Ritenuta, quindi, l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rinvia a nuovo ruolo la presente controversia, fino alla decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, a data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5 830/2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025.